Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6837/2020 del 11/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

I contribuenti hanno impugnato le ingiunzioni di pagamento emesse dalla società incaricata della riscossione per conto della Comunità Montana del Mugello, relative ai contributi di bonifica per gli anni 2006, 2007 e 2008. La Commissione tributaria provinciale di Firenze ha respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Toscana ha confermato la decisione, ritenendo provata la pretesa sulla base di un analitico piano di classifica e di una relazione tecnica che collegava il beneficio alle proprietà interessate, in ragione delle opere di manutenzione idraulica e di bonifica. In Cassazione i contribuenti hanno articolato cinque motivi: (1) omessa pronuncia sulla dedotta carenza di motivazione delle ingiunzioni, in relazione all’art. 112 c.p.c. e alle norme sul contenuto motivazionale degli atti; (2) mancata disapplicazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, asseritamente adottati o approvati in modo illegittimo, nonché difetto di motivazione sulla relazione tecnica; (3) violazione dell’onere della prova circa il beneficio fondiario e la collocazione degli immobili entro un valido perimetro di contribuenza; (4) mancata prova di un beneficio diretto, concreto e specifico, causalmente collegato alle opere di bonifica; (5) mancata approvazione o trascrizione del perimetro di contribuenza secondo la normativa invocata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 500, oltre spese forfettarie del 15% e oneri di legge; ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti non avevano indicato in modo specifico dove, quando e come la questione del difetto di motivazione fosse stata proposta nei gradi di merito; la Corte ha altresì ricordato che la carenza motivazionale dell’atto non comporta automaticamente nullità quando il contribuente ne abbia conosciuto i presupposti, li abbia contestati e non abbia allegato e provato un concreto pregiudizio difensivo. Il secondo motivo è stato respinto quanto alla mancata disapplicazione, poiché non erano stati formulati specifici motivi di impugnazione degli atti generali, essendo state dedotte soltanto generiche irregolarità di adozione e approvazione; la censura sulla relazione tecnica è stata dichiarata inammissibile perché prospettava come violazione di legge una contestazione sulla ricostruzione fattuale e non rispettava i requisiti del vizio motivazionale. Il terzo motivo è stato disatteso: in assenza di contestazione del piano di contribuenza e del piano di classifica, grava sul contribuente la prova della mancanza di utilità fondiaria; nel caso concreto, la CTR aveva accertato l’esistenza di un piano analitico e di una relazione tecnica idonei a collegare il beneficio alle proprietà. Il quarto motivo è stato respinto perché mirava a ottenere una diversa valutazione di merito del beneficio e non denunciava un’anomalia motivazionale rilevante secondo i limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il quinto motivo è stato respinto poiché l’approvazione o trascrizione del perimetro di contribuenza ha natura dichiarativa e funzione di pubblicità-notizia, non costituendo principio fondamentale ai sensi dell’art. 117 Cost.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Ne consegue che, per poter utilmente dedurre, in sede di legittimità, un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.

    La censura di omessa pronuncia richiede che il ricorrente riproduca puntualmente la domanda o eccezione e indichi l’atto processuale in cui è stata proposta, così da consentire alla Cassazione di verificarne ritualità, tempestività e decisività; la mancata specificazione rende la censura inammissibile.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    In ogni caso giova ricordare il principio secondo cui il dedotto difetto di motivazione della cartella esattoriale “non può… condurre all’astratta dichiarazione di nullità della medesima, allorchè la stessa, come nella specie, sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione puntualmente contestandoli e, dall’altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. Sez. U. n. 11722/2010).

    L’eventuale carenza di motivazione dell’atto di riscossione non determina di per sé la nullità quando il contribuente conosca e contesti puntualmente i presupposti dell’imposizione e non dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 5, allegato E, L. 20 marzo 1865, n. 2248

    In relazione al secondo motivo va rilevato che il giudice tributario può disapplicare tutti gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell’imposizione, anche d’ufficio, purchè detti atti siano rilevanti per la decisione, per essere stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all’atto impositivo impugnato.

    Il giudice tributario può disapplicare gli atti amministrativi presupposti all’imposizione, anche d’ufficio, soltanto se essi sono rilevanti e risultano investiti dai motivi di impugnazione riferiti all’atto impositivo.

  • artt. 3, 7 e 39 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In relazione al secondo motivo va rilevato che il giudice tributario può disapplicare tutti gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell’imposizione, anche d’ufficio, purchè detti atti siano rilevanti per la decisione, per essere stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all’atto impositivo impugnato.

    Le norme processuali tributarie consentono la disapplicazione degli atti amministrativi presupposti solo quando siano rilevanti per la decisione e siano stati specificamente contestati in rapporto all’atto impositivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Giova, in proposito, rammentare – come è stato ribadito anche di recente da questa Corte – che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione”.

    La violazione di legge riguarda l’erronea interpretazione della fattispecie normativa astratta; la contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove attiene invece al giudizio di merito e non può essere convertita in una censura ex n. 3.

  • art. 2697 c.c.

    Il terzo motivo va disatteso in quanto non ricorre alcuna violazione dell’art. 2697 c.c.. La CTR ha fatto corretta applicazione – espressamente richiamandolo con riferimento a Cass. SSUU n. 260008 – del consolidato orientamento di legittimità in materia; secondo cui, in caso di mancata contestazione del piano di contribuenza e del piano di classifica, è onere del contribuente fornire la prova di carenza di vantaggiosità fondiaria (utilitas) dipendente dall’esecuzione delle opere di bonifica e di manutenzione idraulica; salvo concludere nel senso che tale prova era qui stata fornita.

    Quando il piano di contribuenza e il piano di classifica non siano stati contestati, spetta al contribuente provare l’assenza dell’utilità fondiaria derivante dalle opere di bonifica e manutenzione idraulica.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata in base ai canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti e all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una censura di mera insufficienza motivazionale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    Il ricorrente che deduce l’omesso esame di un fatto decisivo deve identificarlo, indicare da quali atti risulti, precisare come e quando sia stato discusso e spiegare perché avrebbe determinato un diverso esito; la mancata considerazione di singoli elementi istruttori non basta se il fatto storico è stato comunque esaminato.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    Nel formulare il motivo di omesso esame il ricorrente deve rispettare gli oneri di specifica indicazione e produzione processuale, individuando il fatto storico decisivo e i dati che ne consentono la verifica.

  • art. 10 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215

    Da ultimo (quinto motivo) si osserva con riguardo alla prospettata omessa approvazione o trascrizione di un perimetro di contribuenza prevista dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, comma 2, che detto adempimento di natura meramente dichiarativa assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità-notizia, in quanto diretto a soddisfare l’esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza, e non integra “principio fondamentale” ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 3”.

    L’approvazione o trascrizione del perimetro di contribuenza ha natura dichiarativa e funzione di pubblicità-notizia, volta a localizzare gli interventi e a rendere pubblico il perimetro; non costituisce principio fondamentale ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

  • art. 117, comma 3, Cost.

    Da ultimo (quinto motivo) si osserva con riguardo alla prospettata omessa approvazione o trascrizione di un perimetro di contribuenza prevista dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, comma 2, che detto adempimento di natura meramente dichiarativa assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità-notizia, in quanto diretto a soddisfare l’esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza, e non integra “principio fondamentale” ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 3”.

    La disciplina dell’approvazione o trascrizione del perimetro di contribuenza non è qualificata come principio fondamentale della materia ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Per dedurre in Cassazione l’omessa pronuncia, il ricorrente deve riprodurre integralmente e puntualmente la domanda o eccezione trascurata e indicare l’atto o il verbale in cui è stata proposta; non è sufficiente una menzione generica o riassuntiva.
  • La carenza di motivazione dell’atto di riscossione non comporta automaticamente la nullità quando il contribuente abbia piena conoscenza dei presupposti impositivi, li abbia contestati puntualmente e non dimostri un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa.
  • Il giudice tributario può disapplicare gli atti amministrativi presupposti all’imposizione, anche d’ufficio, se sono rilevanti per la decisione e sono stati investiti da specifici motivi di impugnazione riferiti all’atto impositivo.
  • Se il piano di contribuenza e il piano di classifica non sono contestati, spetta al contribuente provare che gli immobili non traggono utilità fondiaria dalle opere di bonifica e manutenzione idraulica.
  • La censura di violazione di legge concerne l’erronea interpretazione della norma astratta; la contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione probatoria non può essere veicolata come violazione di legge.
  • Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la Cassazione non riesamina la sufficienza delle motivazioni né il merito della valutazione probatoria; sono denunciabili soltanto le anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti e l’omesso esame di un fatto storico decisivo, indicato con gli elementi necessari alla sua verifica.
  • L’approvazione o trascrizione del perimetro di contribuenza ha funzione dichiarativa e di pubblicità-notizia e non costituisce un principio fondamentale ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.