Sentenza del 27/02/2019 n. 1222 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Iscrizione ipotecaria - mancato raggiungimento del limite minimo di 8.000 euro ex L. 22/05/2010 n.473 - annullamento - infondato - infondatezza - non iscrivibilità ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta infondata e l'iscrizione ipotecaria è stata considerata valida, poiché il divieto collegato alla soglia di 8.000 euro non è stato ritenuto applicabile retroattivamente alle ipoteche già iscritte prima dell'entrata in vigore del DL 40/2010. Ne consegue il rigetto della domanda o del ricorso del contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, sostenendo che il credito fiscale complessivo fosse inferiore alla soglia minima di 8.000 euro prevista dalla normativa e che, pertanto, non sussistessero i presupposti legali per adottare una misura così pregiudizievole. È stata inoltre dedotta l'applicabilità della soglia anche alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del DL 40/2010, nonché la non iscrivibilità dell'ipoteca per crediti non realizzabili mediante espropriazione immobiliare.
Norme richiamate
limite minimo di 8.000 euro per l'iscrizione ipotecaria
La norma individua una soglia minima al di sotto della quale l'agente della riscossione non può procedere all'iscrizione ipotecaria, secondo i presupposti e i limiti temporali ritenuti applicabili dalla sentenza.
Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
divieto di iscrizione ipotecaria per crediti inferiori a 8.000 euro
Il divieto opera per le iscrizioni soggette alla nuova disciplina, ma non è stato ritenuto retroattivamente applicabile alle ipoteche già iscritte prima dell'entrata in vigore della normativa.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria, essendo una misura gravemente pregiudizievole, deve rispettare rigorosamente i presupposti e le garanzie previsti dalla legge.
- La soglia minima prevista per l'iscrizione ipotecaria deve essere verificata con riferimento alla disciplina temporalmente applicabile al momento dell'iscrizione.
- Le modifiche normative che introducono limiti o divieti non si applicano automaticamente in via retroattiva alle iscrizioni già eseguite, salvo un'espressa previsione legislativa o un diverso principio interpretativo vincolante.
- La possibilità di iscrivere ipoteca può dipendere anche dalla concreta espropriabilità dell'immobile e dalla realizzabilità del credito mediante espropriazione immobiliare.
- Per valutare la legittimità dell'iscrizione occorre controllare l'importo complessivo del debito, la data dell'iscrizione, la disciplina vigente in quel momento e la natura dei beni eventualmente aggredibili.
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