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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17077/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da una società cessionaria di un credito bancario per ottenere, in via principale, la declaratoria di simulazione assoluta e, in subordine, la revocatoria ex art. 2901 c.c. di un atto del 9 gennaio 2009 con cui un debitore aveva trasferito diritti reali su un immobile a favore di un soggetto vicino alla famiglia e di un terzo acquirente. Il creditore deduceva che l'operazione fosse pregiudizievole perché il credito derivava da un mutuo fondiario risalente al 1992 e il debitore, già gravato da esposizioni e procedure esecutive, avrebbe posto in essere l'atto per sottrarre beni alla garanzia patrimoniale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello l'aveva accolta dichiarando l'inefficacia dell'atto verso il creditore. In cassazione il ricorrente articolava otto motivi, tutti incentrati su: presunta violazione dell'art. 2901 c.c.; omessa pronuncia sull'eccezione di tardività di un decreto ingiuntivo prodotto in primo grado; violazione delle regole processuali sugli artt. 183 e 346 c.p.c.; erronea applicazione delle presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 c.c. per affermare la scientia damni e il consilium fraudis del terzo; e omesso esame di fatti decisivi in relazione alla motivazione della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato che il ricorso non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza ex art. 366 c.p.c., commi 1 n. 4 e n. 6, poiché non riproduceva adeguatamente il contenuto degli atti e dei documenti richiamati. La Corte ha confermato che il giudice di merito aveva motivato in modo congruo l'esistenza del credito, la lesività dell'atto e la prova, anche presuntiva, della scientia damni e del consilium fraudis. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché gli intimati non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Regola sulla revocatoria ordinaria: occorre la prova del credito, dell'atto dispositivo pregiudizievole e degli elementi soggettivi richiesti nei confronti del debitore e del terzo; la Corte d'appello li aveva ritenuti sussistenti e la Cassazione non ne ha rimesso in discussione il merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile se in realtà si contesta il modo in cui il giudice di merito ha valutato questioni già decise.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non consente una nuova lettura del materiale probatorio.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente; occorre indicare e riprodurre i documenti e gli atti su cui si fonda, con adeguati riferimenti al loro inserimento nel fascicolo.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il requisito di autosufficienza può essere soddisfatto anche indicando in modo puntuale la fase del giudizio in cui gli atti e i documenti sono stati prodotti.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come parametro della censura di omessa pronuncia.

  • artt. 183 e 346 c.p.c.

    Richiamati in relazione all'ammissibilità di documenti e alla riproposizione delle eccezioni in appello.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la Cassazione però ha ritenuto che la censura miri a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata come norma di modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso, anche alla luce della giurisprudenza CEDU e di legittimità citata in motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o delle presunzioni operate dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: i documenti e gli atti processuali su cui si fonda la censura devono essere riprodotti o comunque individuati con precisione, indicando anche la fase del giudizio in cui sono stati prodotti.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non quando si contesti semplicemente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • In tema di revocatoria ordinaria, la scientia damni del terzo può essere provata anche per presunzioni semplici, purché il ragionamento presuntivo sia sorretto da elementi idonei e la valutazione probatoria sia congruamente motivata.
  • La contestazione sulla ricostruzione della prova presuntiva non è sindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito è логicamente coerente e non manifestamente illogica.
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