Cassazione Civile, Ordinanza n. 23391/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di denuncia di variazione Docfa presentata per un immobile di proprietà dei contribuenti, sito nel Comune di San Giuliano Terme, con operazioni di ampliamento, frazionamento e fusione. L'Ufficio aveva riclassificato l'unità da A/2 (abitazione civile) ad A/7 (abitazione in villino) e rideterminato la rendita. La CTR della Toscana aveva annullato l'atto ritenendo che, per la categoria A/7, fosse necessario un resede/giardino ad uso esclusivo e che, nel caso concreto, il giardino risultasse bene comune non censito, condiviso con altra unità e con un garage. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme catastali e regolamentari richiamate, sostenendo che la normativa non richiede l'esclusività del giardino per il classamento in A/7 e che un fabbricato già classificato come villino, dotato di giardino, non perde tale connotazione per il solo fatto che il giardino sia divenuto comune a seguito di frazionamento e fusione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR perché fondata su un presupposto giuridico errato: l'esclusività del giardino non è requisito indefettibile per la categoria A/7. Richiamate le fonti amministrative di riferimento, la Corte ha affermato che il villino può essere anche un fabbricato suddiviso in unità immobiliari dotato, per tutte o parte delle unità, di aree cortilizie o a giardino; la presenza di un giardino in uso comune può giustificare la qualificazione del bene come bene comune non censito, ma non impedisce, in presenza degli altri requisiti tipologici, il classamento in A/7. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso introduttivo dei contribuenti contro l'avviso di accertamento. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato evocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
artt. 1, 8, 9 e 10 R.D.L. 652/1939
sono richiamati quali norme di base della disciplina catastale e della classificazione delle unità immobiliari
artt. 6, 7 ss. D.P.R. 1142/1949
sono richiamati quali norme regolamentari rilevanti per il classamento catastale
Circolare Direzione Generale del Catasto n. 5 del 14 marzo 1992
la Corte la assume come fonte amministrativa rilevante e la interpreta nel senso che il villino può essere dotato di aree coltivate o no a giardino senza che sia richiesto l'uso esclusivo
Nota Ministero delle Finanze 4 maggio 1994, n. c-1/1022
la Corte la legge nel senso che per il villino possono sussistere aree cortilizie a giardino per tutte o parte delle unità immobiliari, senza previsione di esclusività
consente la decisione nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Per il classamento catastale in categoria A/7 non è richiesto che il giardino o resede sia ad uso esclusivo dell'unità immobiliare; è sufficiente che il fabbricato presenti le caratteristiche tipologiche proprie del villino e disponga, per tutte o per parte delle unità, di aree cortilizie o a giardino.
- La qualificazione di un'area come bene comune non censito non esclude, di per sé, l'inserimento dell'unità immobiliare nella categoria A/7, se ricorrono gli altri elementi tipologici richiesti dalla disciplina catastale.
- In materia di classamento catastale, il giudice deve attenersi ai criteri normativi e regolamentari di riferimento e non può introdurre requisiti ulteriori non previsti, come l'esclusività del giardino, per negare una determinata categoria.
- Quando la decisione di legittimità può essere definita sulla base degli accertamenti di fatto già acquisiti, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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