Ordinanza n. 57/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS- -OMISSIS-/Area I/P.A., notificato il -OMISSIS-; della nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-; del verbale di ritiro cautelare amministrativo di armi e munizioni -OMISSIS- della Legione dei Carabinieri di -OMISSIS-; della nota prot. -OMISSIS- della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-; della annotazione di P.G. -OMISSIS- della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-; della non conosciuta nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di ritiro cautelare amministrativo di armi e munizioni, con atti presupposti e collegati
Esito
Favorevole al ricorrente (guardia particolare giurata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto e gli atti correlati relativi al ritiro cautelare amministrativo delle armi e munizioni detenute, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Il giudice ha rilevato che le peculiari circostanze di tempo e luogo del ritiro e l'espresso giudizio di non affidabilità, particolarmente pregiudizievole per l'attività lavorativa del ricorrente, imponevano una maggiore pregnanza dell'istruttoria e della motivazione. Poiché l'attività di guardia particolare giurata è fondata sull'uso di armi, l'adozione di misure limitative ai sensi dell'art. 39 TULPS richiede una motivazione rafforzata, in considerazione dell'incidenza sulla posizione lavorativa, retributiva e professionale dell'interessato. Secondo il TAR, tale approfondimento non risultava effettuato. È stato inoltre dedotto e accertato, ai fini cautelari, il periculum in mora derivante dal rischio di sospensione o perdita del posto di lavoro e dall'incidenza sulla possibilità di esercitare l'attività professionale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris, ravvisato nell'insufficiente pregnanza istruttoria e motivazionale del provvedimento prefettizio rispetto alla particolare incidenza lavorativa della misura, sia il periculum in mora, consistente nel rischio grave e irreparabile di sospensione o perdita del posto di lavoro e di impossibilità di esercitare l'attività professionale. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati, precisando che la sospensione opera ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione, anche sulla base della documentazione medica prodotta dal ricorrente. Ha fissato l'udienza di merito al 13 ottobre 2026 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
misure limitative in materia di armi
L'esercizio del potere prefettizio di ritiro cautelare delle armi, quando incide su un'attività lavorativa fondata sull'uso delle armi, deve essere sostenuto da un'istruttoria particolarmente approfondita e da una motivazione rafforzata.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare è accordata in presenza dei relativi presupposti, nella specie ravvisati nel fumus derivante dalle carenze istruttorie e motivazionali e nel periculum connesso al rischio lavorativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate in relazione alla protezione dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il provvedimento prefettizio di ritiro cautelare delle armi adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS, quando riguarda un soggetto la cui attività lavorativa dipende dall'uso delle armi, richiede un'istruttoria particolarmente approfondita e una motivazione rafforzata, proporzionate alla rilevante incidenza della misura sulla posizione lavorativa, retributiva e professionale dell'interessato.
- La mera formulazione di un giudizio di non affidabilità non è sufficiente, ai fini cautelari, quando il provvedimento produce conseguenze particolarmente afflittive sull'esercizio dell'attività professionale: l'Amministrazione deve esplicitare adeguatamente gli elementi posti a fondamento della valutazione e il loro rapporto con la misura adottata.
- Il rischio concreto di sospensione o perdita del posto di lavoro e di impossibilità di esercitare l'attività professionale integra un danno grave e irreparabile rilevante ai fini del periculum in mora.
- La sospensione cautelare dei provvedimenti prefettizi può essere disposta ai fini del riesame amministrativo, consentendo all'Amministrazione di rinnovare la valutazione anche alla luce della documentazione prodotta dall'interessato.
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