Cassazione Civile, Ordinanza n. 02805/2026 del 08/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo al 2014 emesso nei confronti di una società, ritenuta utilizzatrice di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La CTR Lombardia aveva già respinto l’appello della contribuente contro il rigetto del ricorso di primo grado. In cassazione la società ha dedotto tre censure: con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che l’Ufficio non avrebbe valutato le osservazioni presentate al PVC, anche perché depositate successivamente alla redazione del verbale; con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria ex art. 132 c.p.c.; con il terzo motivo ha lamentato violazione delle norme IVA, dell’art. 116 c.p.c. e delle regole sull’onere e valutazione della prova, sostenendo che la CTR avesse invertito l’onere probatorio e avesse ritenuto la consapevolezza della frode sulla base della sola inesistenza del fornitore.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000, le osservazioni del contribuente devono essere considerate dall’ente impositore al momento dell’emissione dell’atto e non necessariamente dai verbalizzanti; inoltre, non esiste un obbligo generalizzato di motivazione rafforzata dell’atto impositivo in tutte le ipotesi. Ha poi respinto il secondo e il terzo motivo, affermando che la CTR aveva motivato in modo congruo e non contraddittorio, e che l’Ufficio aveva assolto l’onere probatorio dimostrando, anche per presunzioni, sia la fittizietà soggettiva del fornitore sia ulteriori elementi oggettivi idonei a far ritenere che la contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere della frode. È stata quindi confermata la legittimità dell’accertamento e la società ricorrente è stata condannata alle spese, con dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 85 c.p.c.
La rinuncia al mandato del difensore non produce effetti nel giudizio di cassazione per il principio di perpetuatio dell’ufficio di difensore e per lo svolgimento del processo per impulso d’ufficio.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il contraddittorio endoprocedimentale opera nelle verifiche svolte nei locali del contribuente; le osservazioni presentate entro sessanta giorni dal PVC devono essere valutate dall’ente impositore prima dell’emissione dell’atto, ma non sussiste un obbligo generalizzato di motivazione rafforzata in ogni ipotesi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere usata per ottenere un riesame del merito della valutazione probatoria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente richiede un deficit motivazionale reale; non basta dissentire dalla valutazione compiuta dal giudice di merito.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve essere esistente e logicamente comprensibile; la CTR ha fornito una motivazione ritenuta congrua e non contraddittoria.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato insieme all’art. 54 d.P.R. 633/1972 nel contesto della dedotta violazione delle regole IVA sull’accertamento e sulla detrazione.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato insieme all’art. 19 d.P.R. 633/1972 nel contesto dell’accertamento IVA relativo a fatture soggettivamente inesistenti.
art. 116 c.p.c.
Le regole di valutazione delle prove non consentono alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, salvo vizi specifici.
art. 2697 c.c.
L’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà soggettiva del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; il contribuente ha l’onere di provare la propria buona fede e l’ordinaria diligenza.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici possono fondare l’accertamento fiscale se gravi, precise e concordanti.
art. 2729 c.c.
L’accertamento può essere sorretto da presunzioni semplici purché gli indizi siano oggettivamente valutabili e convergenti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, rendendo applicabile l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- In materia di IVA, quando l’Amministrazione contesta l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare anche solo per presunzioni non solo la fittizietà del fornitore, ma pure elementi oggettivi e specifici da cui desumere che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
- La prova della consapevolezza della frode non può fondarsi sulla sola inesistenza formale del fornitore: occorrono ulteriori indici sintomatici idonei a porre sull’avviso un operatore economico medio e diligente.
- Spetta al contribuente fornire la prova contraria di avere agito in buona fede e di avere impiegato la massima diligenza esigibile in concreto; non sono di per sé decisivi la regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o l’assenza di un vantaggio economico.
- Le osservazioni del contribuente presentate nel termine previsto dallo Statuto del contribuente devono essere considerate dall’ufficio impositore prima dell’emissione dell’atto, ma non esiste un obbligo generalizzato di motivazione rafforzata dell’avviso di accertamento per ogni tipologia di tributo o contestazione.
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge o di nullità della sentenza non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito.
- Le presunzioni semplici sono utilizzabili in materia tributaria quando siano gravi, precise e concordanti; la loro idoneità va apprezzata globalmente, valorizzando anche elementi di contesto e non solo i dati formali dell’operazione.
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