Sentenza del 11/10/2018 n. 3082 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - Presupposto impositivo - Disponibilità dell'impianto- Rilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava l'assoggettamento all'imposta sulla pubblicità di un impianto privo di autorizzazione comunale. Il ricorrente sosteneva che l'assenza di autorizzazione, e quindi il carattere abusivo dell'impianto, escludesse il presupposto dell'imposta. La questione è stata valutata alla luce dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui è soggetto passivo chi dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta fondata. Il presupposto dell'imposta non è costituito dall'esistenza di un'autorizzazione amministrativa, ma dalla disponibilità dell'impianto pubblicitario e dalla diffusione del messaggio. Pertanto, il carattere abusivo dell'impianto non esclude l'obbligo di pagamento dell'imposta, ferma restando la possibilità per il Comune di applicare anche le eventuali sanzioni o adottare i provvedimenti previsti per l'abusiva installazione.
Norme richiamate
Art. 6, comma 1, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.
La norma individua come soggetto passivo chi ha la disponibilità dell'impianto pubblicitario, indipendentemente dal titolo giuridico o dalla legittimità amministrativa dell'installazione. L'autorizzazione comunale non costituisce il presupposto dell'imposta.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta sulla pubblicità rilevano la disponibilità dell'impianto e la diffusione del messaggio pubblicitario, non la regolarità amministrativa dell'installazione.
- L'assenza di autorizzazione o l'abusività dell'impianto non elimina l'obbligo tributario: il tributo può essere dovuto anche per una situazione illecita sotto il profilo amministrativo.
- Gli obblighi fiscali e le autorizzazioni amministrative operano su piani distinti: il pagamento dell'imposta non sana l'abuso e, viceversa, l'abuso non impedisce l'imposizione.
- In situazioni analoghe occorre verificare concretamente chi disponga dell'impianto e se vi sia effettiva diffusione di un messaggio pubblicitario, poiché tali elementi fondano la soggettività passiva e il presupposto impositivo.
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