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Sentenza

Sentenza n. 5713/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza in forma semplificata n. 265 del 2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno, Sezione Seconda.

Giustizia amministrativa202303419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva respinto il ricorso contro il permesso di costruire per il recupero abitativo di un sottotetto, l'autorizzazione paesaggistica e il parere della Soprintendenza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante, già ricorrente in primo grado, ha impugnato la sentenza che aveva ritenuto manifestamente infondato il ricorso contro il permesso di costruire n. 4237 del 23 settembre 2021, l'autorizzazione paesaggistica n. 80 del 5 luglio 2021 e il parere favorevole della Soprintendenza. Ha dedotto: la difformità tra lo stato di fatto rappresentato negli elaborati del permesso di costruire e lo stato legittimo dell'immobile risultante dai precedenti titoli edilizi, con conseguente incidenza su modifiche dei prospetti in area paesaggisticamente vincolata; la necessità del consenso del proprietario in ragione della contitolarità del tetto e dei prospetti; l'incompatibilità dell'intervento di recupero del sottotetto con le previsioni del PUT dell'area Sorrentino-amalfitana e del PUC comunale, che avrebbero consentito per gli edifici esistenti anteriormente al 1955 soltanto interventi conservativi e non la ristrutturazione edilizia; l'inapplicabilità della deroga prevista dalla legge regionale sul recupero abitativo dei sottotetti, anche alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dall'appellante; l'estraneità dell'intervento alle previsioni della legge regionale e la sua riconducibilità a un'ordinaria ristrutturazione edilizia; la nullità o illegittimità dell'autorizzazione paesaggistica per incompletezza della relazione paesaggistica e del rendering, nonché per sviamento dell'istruttoria. È stata inoltre contestata la motivazione apparente della sentenza di primo grado e l'utilizzazione di documenti depositati oltre i termini processuali. Nel corso del giudizio d'appello, una verificazione ha accertato che l'edificio risaliva almeno al 1911, che sussistevano plurime difformità tra stato legittimo e rappresentazione progettuale, che tetto e prospetti erano comuni e che il rendering non era fedele al progetto. Il Comune ha quindi annullato in autotutela il permesso di costruire.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il Comune ha annullato in autotutela il permesso di costruire impugnato, soddisfacendo integralmente l'interesse sostanziale azionato e rimuovendo l'atto con effetti ex tunc. Il Collegio ha precisato che l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato costituisce, in assenza di una domanda risarcitoria, attività integralmente satisfattiva idonea a definire il giudizio per cessazione della materia del contendere. Non è stato effettuato l'accertamento incidentale della fondatezza dei singoli motivi d'appello: l'annullamento comunale era già sufficiente a dare atto dell'illegittimità del permesso, senza necessità di ulteriori accertamenti. L'accertamento incidentale dei motivi non avrebbe potuto produrre effetti conformativi sulla futura attività amministrativa, poiché tali effetti derivano dal giudicato di una pronuncia costitutiva di annullamento e non da una sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere. Le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto del riconoscimento dell'illegittimità da parte del Comune: il Comune è stato condannato a rifondere all'appellante 7.000 euro, oltre accessori, nonché a sostenere gli oneri della verificazione, quantificati complessivamente in 5.066,91 euro. Le spese sono state compensate nei confronti del Ministero, della Soprintendenza e della controinteressata non costituita. È stata esclusa la responsabilità processuale aggravata, poiché il deposito delle note di udienza non integrava tale fattispecie e il Comune aveva tenuto un comportamento collaborativo annullando l'atto dopo la verificazione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    interesse “strumentale (conformativo) e risarcitorio”

    La disposizione è stata invocata dall'appellante per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'atto nonostante il suo annullamento sopravvenuto; il Collegio ha ritenuto non necessario procedere a un ulteriore accertamento, essendo l'illegittimità già riconosciuta dall'amministrazione e non essendo stata proposta domanda risarcitoria.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato in relazione ai termini per il deposito delle memorie difensive; la questione è rimasta assorbita dalla cessazione della materia del contendere.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Richiamato dall'appellante con riferimento ai termini per il deposito documentale nella fase cautelare; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 26 c.p.a.

    Il Collegio ha escluso i presupposti per la responsabilità processuale aggravata, ritenendo che il deposito delle note di udienza non integrasse tale ipotesi e valorizzando il comportamento collaborativo del Comune.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato dall'appellante quale fondamento della richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, non accolta.

  • art. 146, comma 7, d.lgs. 42/2004

    Richiamato dall'appellante in relazione ai contenuti della relazione paesaggistica e alla rappresentazione delle opere progettate; il Collegio non ha deciso la relativa censura per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 6 l.r. Campania n. 15/2000

    Richiamato dall'appellante in relazione alla deroga alla pianificazione urbanistica per il recupero abitativo dei sottotetti; il Collegio non ha esaminato la questione nel merito.

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela dell'atto amministrativo impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando realizza integralmente l'interesse sostanziale azionato e non residuano domande, in particolare risarcitorie, che richiedano una decisione giudiziale.
  • La sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere accerta con efficacia di giudicato sostanziale l'avvenuta realizzazione di un assetto di interessi favorevole al ricorrente, sopravvenuto durante il giudizio e integralmente satisfattivo della pretesa azionata.
  • In presenza di un annullamento in autotutela integralmente satisfattivo, il giudice non deve procedere all'esame dei motivi di illegittimità né al loro accertamento incidentale quando tale accertamento non sia necessario per decidere una domanda risarcitoria o altra domanda ancora attuale.
  • L'accertamento incidentale della fondatezza dei motivi di ricorso contenuto in una pronuncia di cessazione della materia del contendere non produce effetti conformativi sulla futura attività amministrativa; l'effetto conformativo deriva dal giudicato formatosi su una sentenza costitutiva di annullamento.
  • Quando l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato riconoscendone l'illegittimità, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che ha adottato l'atto.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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