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Sentenza

Sentenza n. 2498/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento - dell’ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 126 del 6 giugno 2025, adottata dal Comune di Grottaferrata ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 15 della Legge Regionale Lazio 15 sul presupposto che con comunicazione di accertata violazione urbanistica-edilizia trasmessa dalla Polizia Locale – Ufficio Polizia Giudiziaria, Prot. n° 0018474 del 3 maggio 2025 – mai portata a conoscenza della Società – venivano asseritamente realizzate dalla OPIA S.r.l. delle opere abusive in assenza di titolo abilitativo nell'area distinta al catasto Fg. 10, part. 87, soggetta a vincoli paesaggistici, idrogeologici e di navigazione, con interventi edilizi significativi quali pavimentazioni, murature, tettoie, recinzioni e impianti non autorizzati e con cui veniva ordinato ai soggetti responsabili individuati nella comunicazione di violazione urbanistica-edilizia, in particolare alla società Opia S.r.l. con amministratore sig. Pavia Massimiliano, la demolizione delle opere abusive realizzate senza titolo abilitativo presso Via della Ferriera n. 5, e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni, dalla notifica della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 31, comma 3, delle seguenti opere da demolire: Superfici pavimentate - fg. 10, part. 87 e part. 1105 - Copertura piana: mq. 285,75- Area circostante: mq. 441,26 Manufatti edilizi - fg. 10, part. 87 e part. 1105 - Sedute in muratura: ml. 78,70- Camminamenti, rampe, scale- Recinzioni e parapetti: ml. 28,50 - Murature a secco: ml. 65,00; Strutture di copertura - fg. 10, part. 87- Tettoia in legno: mq. 42,05- Murature perimetrali e zona forno. Con il medesimo provvedimento veniva altresì ordinato il divieto assoluto di utilizzo delle opere abusive e la cessazione immediata di ogni attività commerciale e/o ricettiva connessa alle stesse; - della comunicazione di accertata violazione urbanistica-edilizia trasmessa dalla Polizia Locale – Ufficio Polizia Giudiziaria, Prot. n° 0018474 del 3 maggio 2025 mai comunicata o notificata alla Società resistente; - di ogni ulteriore atto presupposto o susseguente non conosciuto;

Giustizia amministrativa202506890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, con divieto di utilizzo delle opere e cessazione delle attività commerciali o ricettive connesse, nonché comunicazione di accertata violazione urbanistico-edilizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha dedotto sei motivi. Con il primo ha lamentato la violazione della partecipazione procedimentale, l'omessa comunicazione del sopralluogo, l'accesso alla proprietà privata senza autorizzazione e la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 e della normativa regionale laziale. Con il secondo ha contestato la qualificazione come abusiva della pavimentazione esterna, sostenendo che si trattasse di attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, e ha dedotto travisamento, falsa rappresentazione e difetto di motivazione. Con il terzo ha negato l'abusività della tettoia, delle murature e del forno, sostenendo che la tettoia fosse stata rimossa e sostituita da pergolati di edilizia libera e che murature e forno fossero banconi amovibili e arredi esterni. Con il quarto ha contestato i manufatti edilizi, sostenendo che la muratura a secco fosse stata rimossa, che camminamenti, rampe e scale fossero preesistenti e assentiti dal permesso di costruire originario e che la seduta in muratura fosse un'opera di contenimento preesistente. Con il quinto ha lamentato l'erroneo esame unitario delle opere, senza distinguere quelle preesistenti, legittime o rimosse, e ha dedotto l'omessa valutazione della natura temporanea degli interventi. Con il sesto ha denunciato il difetto assoluto di motivazione, per mancata descrizione degli abusi e mancata indicazione delle norme violate. Il TAR ha inoltre rilevato la tardività del deposito documentale della ricorrente effettuato insieme alla memoria ex art. 73 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, i sopralluoghi finalizzati all'accertamento di illeciti edilizi non devono essere previamente comunicati e possono essere svolti anche a sorpresa. La censura è stata comunque respinta anche ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, non avendo la ricorrente dimostrato che la propria partecipazione avrebbe potuto incidere sull'esito del procedimento. Il secondo motivo è stato respinto perché l'ordinanza individuava sufficientemente pavimentazione, particelle catastali ed estensione; inoltre la ricorrente non aveva dimostrato il rispetto dell'indice di permeabilità previsto dallo strumento urbanistico. Una superficie pavimentata di circa 700 mq non è stata ritenuta di entità minima e, comunque, l'ubicazione in area paesaggisticamente vincolata rendeva necessaria l'autorizzazione paesaggistica, nonostante l'eventuale riconducibilità astratta dell'intervento all'edilizia libera. La deduzione della preesistenza della pavimentazione è stata altresì ritenuta tardiva e incoerente con quanto esposto nel ricorso. Il terzo, quarto e quinto motivo sono stati esaminati congiuntamente e respinti. Il giudice ha affermato che gli abusi devono essere valutati unitariamente, soprattutto in area vincolata, considerando l'impatto complessivo degli interventi sull'immobile e sul paesaggio, senza frazionarli in opere singole. Le allegazioni sulla rimozione della tettoia e della muratura a secco non sono risultate provate o sono state contraddette dalla successiva istanza di compatibilità paesaggistica, mentre la regolarità dei pergolati sostitutivi non è stata dimostrata. Le fotografie non hanno provato la natura amovibile delle murature e del forno; quest'ultimo appariva stabile, privo di ruote e collegato al suolo. L'eventuale rimozione della muratura a secco, se accertata, avrebbe potuto rilevare solo nella fase successiva all'ordinanza, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, e non ne determinava l'illegittimità originaria. La preesistenza e l'assentimento dei camminamenti, delle rampe e delle scale non sono stati tempestivamente né univocamente documentati. Il sesto motivo è stato respinto perché l'ordinanza e la relazione della polizia locale descrivevano in modo sufficientemente specifico le opere contestate e indicavano le norme violate, consentendo alla società di articolare difese puntuali. Il Comune non si è costituito; il TAR ha disposto nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l'ordinanza di demolizione e ripristino e rileva anche per gli eventuali atti successivi all'ordinanza, in caso di rimozione delle opere.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    anche ad horas, informalmente e a sorpresa

    Consente i sopralluoghi di accertamento degli illeciti edilizi senza necessità di preavviso al privato.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il vizio partecipativo non conduce all'annullamento quando il ricorrente non dimostri che la partecipazione avrebbe potuto incidere concretamente sul contenuto del provvedimento.

  • art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001

    Le pavimentazioni e finiture di spazi esterni possono rientrare nell'edilizia libera se contenute nell'indice di permeabilità, ma tale disciplina non è applicabile a interventi di entità non minima o comunque non esonera dagli ulteriori vincoli paesaggistici.

  • art. 6, comma 1, d.P.R. 380/2001

    La riconducibilità dell'intervento all'edilizia libera va verificata in concreto, anche in rapporto alle dimensioni dell'opera e al contesto territoriale.

  • n. 12 dell'Allegato A d.P.R. 31/2017

    interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno […]

    L'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica non opera per una pavimentazione di circa 700 mq che comporti modifiche significative dell'assetto planimetrico o vegetazionale.

  • d.lgs. 42/2004

    Le opere edilizie realizzate in area paesaggisticamente vincolata possono richiedere l'autorizzazione paesaggistica anche quando siano astrattamente riconducibili all'edilizia libera.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    L'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata per opere contestate è stata valorizzata come elemento incompatibile con l'allegazione della loro integrale rimozione.

  • art. 73 c.p.a.

    Il deposito documentale effettuato dalla ricorrente insieme alla memoria è stato dichiarato tardivo perché non rispettava il termine di quaranta giorni prima dell'udienza pubblica.

Massime di principio

  • I sopralluoghi amministrativi diretti all'accertamento di illeciti edilizi possono essere eseguiti senza preavviso al proprietario o al responsabile, anche a sorpresa, poiché la previa comunicazione potrebbe compromettere la funzione di controllo; l'omessa partecipazione non determina comunque l'annullamento se il ricorrente non dimostra la concreta incidenza che avrebbe avuto sul contenuto finale dell'atto.
  • Le pavimentazioni e le finiture di spazi esterni rientrano nell'edilizia libera solo se rispettano le condizioni previste dalla legge, incluso l'indice di permeabilità, e presentano un'entità minima in rapporto sia alle dimensioni assolute sia al contesto e all'edificio cui accedono.
  • L'edilizia libera non esonera dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica quando l'opera, per dimensioni e incidenza sul territorio, non rientra nelle ipotesi di esclusione previste dalla disciplina paesaggistica; una pavimentazione di circa 700 mq non costituisce, di per sé, un intervento minimo o privo di significative modifiche dell'assetto dei luoghi.
  • Nella repressione degli abusi edilizi, le opere devono essere valutate unitariamente con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, soprattutto in area paesaggisticamente vincolata: il pregiudizio urbanistico o paesaggistico può derivare dall'impatto complessivo e dalle reciproche interazioni degli interventi, non dalla considerazione isolata di ciascuna opera.
  • La legittimità dell'ordinanza di demolizione deve essere valutata sulla base della situazione esistente al momento della sua adozione; la successiva o non provata rimozione di alcune opere può rilevare, se del caso, nella fase esecutiva o nell'adozione degli atti successivi previsti dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, ma non elimina retroattivamente l'abuso accertato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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