Cassazione Penale, Sentenza n. 25408/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione (acquisto senza corrispettivo di una autovettura Toyota Corolla oggetto di cessione dalla società fallita) contestando: la mancanza degli elementi integrativi della fattispecie (in particolare l'assenza di consapevolezza che l'operazione avrebbe determinato un depauperamento del patrimonio sociale), l'esiguità del valore del bene (circa €2.000) che escluderebbe la natura distrattiva, l'assenza di prova di un accordo criminoso o di un contributo concorsuale effettivo e le circostanze alternative prospettate (operazione di permuta, successiva restituzione dopo conoscenza del fermo amministrativo). Inoltre deduce contraddittorietà rispetto al riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 219, ult. comma, legge fall.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato i principi applicati dalla Corte d'appello secondo cui il dolo dell'extraneus, nel reato di bancarotta per distrazione, consiste nella volontarietà della condotta con la consapevolezza che essa contribuisce al depauperamento del patrimonio sociale, senza che sia necessaria la specifica conoscenza dello stato di dissesto. Ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito in ordine agli indici di fraudolenza (assenza di corrispettivo, tempistica prossima al fallimento, rapporti pregresse con l'amministratore, presentazione di un amministratore 'testa di legno', incoerenze nella versione dell'acquisto e successive intestazioni). Ha altresì precisato che beni di modesto valore possono integrare il reato se inseriti in un contesto di spoliazione e vicinanza cronologica alla crisi. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Riferimento al concorso di persone nel reato: il ricorrente è stato ritenuto concorrente (extraneus) con l'amministratore intraneus nell'azione distrattiva.
art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare
Norma che qualifica la fattispecie di bancarotta per distrazione: rilevano gli atti dispositivi del patrimonio sociale che determinano depauperamento rispetto agli interessi dei creditori.
Richiamata in riferimento alle fattispecie di bancarotta; contestualizza le responsabilità penali connesse a operazioni prefallimentari di sottrazione di beni.
art. 219, ultimo comma, legge fallimentare
Prevede una circostanza attenuante applicabile in casi determinati; la Corte d'appello l'ha riconosciuta per l'esiguità del valore del bene e le condizioni concrete, rideterminando la pena, pur senza escludere la responsabilità penale.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Riferimento alle pene accessorie collegate alla bancarotta per distrazione; la Corte d'appello ha ridotto tali pene nella stessa misura della riduzione della pena principale.
Massime di principio
- Per il reato di bancarotta per distrazione il dolo dell'extraneus richiede la consapevolezza che la propria condotta contribuisce al depauperamento del patrimonio sociale; non è necessario conoscere specificamente lo stato di insolvenza o dissesto della società.
- La rilevanza penale di un atto distrattivo non dipende solo dal valore assoluto del bene: anche beni di modesto valore possono integrare il reato se la sottrazione incide sugli interessi dei creditori, soprattutto se inserita in un contesto di spoliazione o cronologicamente vicina alla crisi/fallimento.
- Nella valutazione del dolo si devono considerare indici fattuali e circostanziali (assenza di corrispettivo, tempistica dell'operazione rispetto al fallimento, rapporti tra le parti, incoerenze nelle dichiarazioni, operazioni di compensazione/internazionalizzazione di beni, uso di 'teste di legno'). L'accertamento può avvenire anche per via indiziaria con una lettura complessiva del contesto.
- La qualificazione del comportamento come reato di pericolo e di mera condotta implica che il giudice valuta la pericolosità concreta dell'atto al momento in cui è posto in essere, non solo l'effettivo pregiudizio già verificatosi.
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti (es. art. 219 l.f.) può ridurre la pena ma non esclude automaticamente la responsabilità criminale: la sussistenza di un'attenuante va comunque conciliata con la ricostruzione probatoria del dolo.
- Linee difensive utili in casi analoghi: documentare il pagamento e la regolarità della transazione, dimostrare l'assenza di accordi con gli amministratori, produrre prova di un'operazione indipendente (es. permuta effettiva), mostrare la tempestiva restituzione del bene prima del fallimento o l'assenza di danno concreto ai creditori, e contestare la vicinanza cronologica che può essere letta in senso favorevole all'accusa.
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