Tribunale, Sentenza T-151/20
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell' 11 maggio 2022. — Repubblica ceca contro Commissione europea. — Risorse proprie dell’Unione – Responsabilità finanziaria di uno Stato membro – Dazi all’importazione – Versamento alla Commissione degli importi corrispondenti a risorse proprie non recuperate – Ricorso fondato su un arricchimento senza causa dell’Unione – Obblighi di uno Stato membro in materia di risorse proprie – Obbligo di garanzia – Dispensa dalla messa a disposizione degli importi corrispondenti ai diritti accertati dichiarati irrecuperabili. — Causa T-151/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha accolto solo in parte il ricorso della Repubblica ceca volto alla restituzione di somme versate alla Commissione come risorse proprie dell’Unione. Ha riconosciuto un arricchimento senza causa dell’Unione limitatamente ai dazi antidumping relativi alle prime dodici importazioni di accendini BAIDE, perché la Repubblica ceca non era tenuta a mettere tali importi a disposizione. Per il resto, ha respinto il ricorso, ritenendo invece dovuto l’obbligo di garanzia per le importazioni successive. Le spese sono state compensate.
Azione ex articolo 268 TFUE per ripetizione di somme versate a titolo di risorse proprie: il Tribunale stabilisce in quali limiti uno Stato membro può ottenere la restituzione per arricchimento senza causa dell’Unione in relazione a dazi antidumping non recuperati.
La questione giuridica
Se la Repubblica ceca potesse ottenere, tramite un ricorso fondato sull’arricchimento senza causa dell’Unione, la restituzione delle somme versate alla Commissione a titolo di risorse proprie non recuperate; in particolare, se l’obbligo di messa a disposizione fosse escluso per irrecuperabilità non imputabile allo Stato membro ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000, e se lo Stato membro fosse inoltre tenuto a costituire una garanzia prima dello svincolo delle merci.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che un ricorso ex articolo 268 TFUE per arricchimento senza causa può essere accolto solo se lo Stato membro dimostra sia il proprio impoverimento sia l’arricchimento della Commissione privo di valida giustificazione giuridica. Nel caso di specie, la Repubblica ceca ha provato che, per una parte delle importazioni controverse, la mancata riscossione non le era imputabile perché i dazi potevano essere accertati solo dopo la relazione OLAF e il debitore aveva già cessato l’attività; pertanto, per tali somme sussisteva la dispensa di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1150/2000. Per le importazioni successive, invece, lo Stato membro era tenuto a costituire una garanzia già al momento dello svincolo ex articolo 248 del regolamento di applicazione del codice doganale; perciò la somma versata relativa alle prime dodici importazioni costituiva arricchimento senza causa dell’Unione ed è stata ordinata la restituzione di CZK 17.828.399,66.
Norme richiamate
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340, secondo comma, TFUE
- Articolo 325, paragrafo 1, TFUE
- Regolamento (CEE, Euratom) n. 1150/2000
- Decisione 2000/597/CE, Euratom
- Decisione 2007/436/CE, Euratom
- Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario)
- Regolamento (CEE) n. 2454/93 (regolamento di applicazione del codice doganale)
- Regolamento (CE) n. 515/97
- Regolamento (CE) n. 1073/1999
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41
Risorse proprie dell’Unione e arricchimento senza causa: restituzione parziale di somme versate dalla Repubblica ceca
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 268 TFUE con cui la Repubblica ceca chiedeva la restituzione di somme versate alla Commissione a titolo di risorse proprie dell’Unione, in relazione a dazi antidumping su accendini tascabili importati dalla società BAIDE dal Laos ma di origine cinese. Il Tribunale ha esaminato se il versamento fosse giustificato dagli obblighi derivanti dalla disciplina delle risorse proprie e, in alternativa, se l’Unione si fosse arricchita senza causa.
Fatti e svolgimento della controversia
Tra il 2007 e il 2008 l’OLAF svolse una missione in Laos, cui partecipò una rappresentante ceca, e successivamente trasmise alla Repubblica ceca una relazione da cui risultavano importazioni fraudolente di accendini BAIDE, presentati come originari del Laos per eludere il dazio antidumping applicabile ai prodotti cinesi. Le autorità ceche tentarono il recupero dei diritti, ma non riuscirono a riscuoterli integralmente; i relativi importi furono iscritti in contabilità B ai sensi del regolamento n. 1150/2000. La Commissione, con lettera del 20 gennaio 2015, negò la dispensa dalla messa a disposizione degli importi e invitò la Repubblica ceca a versare CZK 53.976.340. La Repubblica ceca versò la somma richiesta formulando riserve e successivamente promosse un ricorso per arricchimento senza causa, sulla scorta della sentenza della Corte di giustizia nella causa C‑575/18 P.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama la disciplina delle risorse proprie dell’Unione contenuta nelle decisioni 2000/597 e 2007/436, nonché nel regolamento n. 1150/2000. In particolare, rilevano:
- l’obbligo degli Stati membri di accertare i diritti e metterli a disposizione della Commissione;
- la contabilità A e la contabilità B (articolo 6, paragrafo 3);
- la regola sull’iscrizione e il versamento nei termini (articoli 9, 10 e 11);
- la dispensa dalla messa a disposizione per diritti irrecuperabili per cause di forza maggiore o per motivi non imputabili allo Stato membro (articolo 17, paragrafo 2). Sono inoltre richiamati il codice doganale comunitario e il regolamento di applicazione, in particolare l’articolo 248 del regolamento n. 2454/93 sulla garanzia prima dello svincolo delle merci, oltre alle norme sulla cooperazione doganale e sulle missioni OLAF contenute nei regolamenti n. 515/97 e n. 1073/1999.
Ammissibilità e natura dell’azione per arricchimento senza causa
Il Tribunale chiarisce che l’azione per arricchimento senza causa non richiede la prova di un comportamento illecito della Commissione, ma soltanto la prova di un arricchimento dell’Unione privo di valida giustificazione e del corrispondente impoverimento dello Stato membro. Di conseguenza, la Repubblica ceca non poteva limitarsi a contestare la lettera della Commissione del 20 gennaio 2015: doveva dimostrare che, alla luce della normativa UE, l’arricchimento non era giustificato dagli obblighi in materia di risorse proprie. La lettera della Commissione non delimitava il perimetro della controversia in modo vincolante; la Commissione poteva quindi difendersi con argomenti ulteriori senza violare il legittimo affidamento o il diritto a una buona amministrazione.
Accertamento dei diritti e iscrizione in contabilità B
Il Tribunale respinge l’argomento della Commissione secondo cui la Repubblica ceca avrebbe violato i termini per l’iscrizione in contabilità B. L’iscrizione in contabilità B è qualificata come operazione puramente contabile, da effettuare entro il termine previsto a partire dall’effettivo accertamento del diritto, non dalla data in cui il diritto avrebbe dovuto essere accertato. Nel caso concreto, i dazi dovuti dalla società BAIDE risultavano iscritti nella contabilità B contestualmente al loro accertamento, nel periodo compreso tra il 22 settembre 2008 e il 18 febbraio 2009. Il Tribunale precisa altresì che la mancata osservanza dei termini di contabilità non fonda, di per sé, un obbligo di versamento aggiuntivo, né incide automaticamente sulla possibilità di invocare la dispensa dell’articolo 17, paragrafo 2.
Momento in cui i dazi dovevano essere accertati
Sul punto centrale del giudizio, il Tribunale afferma che la Repubblica ceca non era in possesso, subito dopo la missione ispettiva, degli elementi di prova necessari per accertare i dazi. La sola presenza della rappresentante ceca alla missione OLAF e la sottoscrizione del verbale del 15 novembre 2007 non bastavano: per usare gli elementi probatori nel procedimento amministrativo nazionale, le autorità ceche avrebbero dovuto poterli convalidare e opporre al contribuente, ma tali documenti non erano stati trasmessi al termine della missione. Il Tribunale valorizza il fatto che, secondo il regolamento n. 515/97, i dati raccolti nelle missioni comunitarie sono riservati ma possono essere utilizzati dalle autorità nazionali competenti e richiesti alla Commissione/OLAF; tuttavia, nella specie, la Repubblica ceca poteva ragionevolmente attendere la relazione OLAF, annunciata per l’inizio del 2008, prima di accertare i dazi.
Cessazione dell’attività della società BAIDE e irrecuperabilità
Una volta trasmessa la relazione OLAF, la Repubblica ceca poteva effettivamente accertare i diritti, ma la società BAIDE aveva già cessato ogni attività nel territorio ceco dal maggio 2008. Il Tribunale accerta che, salvo importi marginali poi recuperati, non esisteva più patrimonio sequestrabile nel territorio nazionale. Ne deriva che la mancata riscossione dipendeva da una circostanza non imputabile alla Repubblica ceca, sicché poteva operare la dispensa di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1150/2000. In questo quadro, l’eventuale ritardo successivo alla relazione OLAF è ritenuto irrilevante, perché la cessazione dell’attività del debitore era già intervenuta prima della relazione stessa.
Obbligo di costituire una garanzia prima dello svincolo
La Commissione sosteneva che la Repubblica ceca avrebbe dovuto richiedere una garanzia al momento dello svincolo delle merci, ai sensi dell’articolo 248 del regolamento n. 2454/93, poiché esistevano indizi di frode già dal 2006. Il Tribunale accoglie questa tesi. Sulla base delle informazioni disponibili, in particolare del profilo di rischio del 22 marzo 2006 e delle informazioni OLAF relative al codice numerico "44001" sotto la base degli accendini, le autorità doganali ceche erano tenute a considerare il rischio di un maggiore importo di dazi e a esigere una garanzia sufficiente. Le verifiche effettuate e le rassicurazioni dei certificati di origine laotiani non erano idonee a neutralizzare i dubbi già emersi. Il Tribunale conclude quindi che la Repubblica ceca avrebbe dovuto prestare garanzia a partire dal 22 marzo 2006.
Esito finale: arricchimento senza causa solo per una parte delle somme
Combinando i due piani argomentativi, il Tribunale distingue tra:
- le importazioni effettuate prima del 22 marzo 2006, per le quali non è stato ritenuto dimostrato l’obbligo di garanzia;
- le importazioni successive, per le quali la garanzia era dovuta. Ne consegue che l’arricchimento senza causa dell’Unione sussiste solo per i dazi antidumping relativi alle prime dodici importazioni, avvenute tra il 26 settembre 2005 e il 20 febbraio 2006. Per tali importi la Repubblica ceca ha diritto alla restituzione di CZK 17.828.399,66. Il ricorso è respinto per il resto.
Spese e dispositivo
Poiché entrambe le parti risultano parzialmente soccombenti, il Tribunale compensa le spese tra Repubblica ceca e Commissione; ciascun interveniente sopporta le proprie spese.
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