Cassazione Civile, Ordinanza n. 27122/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società postale)
La controversia
Due risparmiatori, assumendo di avere acquistato nel 1986 venti buoni postali fruttiferi, hanno chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del capitale e degli interessi. La società postale ha proposto opposizione, contestando in particolare la misura degli interessi riconosciuti, sostenendo che ai buoni dovesse applicarsi la disciplina della serie Q/P secondo il D.M. 13 giugno 1986 e non quella prospettata dai sottoscrittori. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e dell'appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, degli artt. 4, 5 e 6 del D.M. 13 giugno 1986 e dell'art. 1339 c.c., per avere la Corte territoriale escluso l'applicabilità ai buoni della disciplina economica prevista per la serie Q/P in ragione della mancata apposizione del timbro relativo ai tassi del periodo dal 21° al 30° anno. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che il parziale contenuto del timbro e il permanere della dicitura originaria giustificassero un affidamento dei sottoscrittori anche sugli interessi successivi al ventesimo anno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società postale. Ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, affermando che il D.M. 13 giugno 1986 e l'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 imponevano l'applicazione della disciplina della serie Q anche ai buoni emessi su modulistica di serie P contraddistinti dal timbro Q/P, senza poter combinare la disciplina dei buoni P con quella dei buoni Q/P in mancanza di un fondamento testuale o logico. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 633 c.p.c.
richiamato come base del procedimento monitorio promosso dai sottoscrittori.
art. 645 c.p.c.
richiamato quale rimedio esperito dalla società contro il decreto ingiuntivo.
art. 370 c.p.c.
richiamato per disattendere l'eccezione di inammissibilità del controricorso per difetto di autosufficienza, poiché il controricorso non trascriveva gli atti rilevanti.
art. 366 c.p.c.
richiamato in combinazione con l'art. 370 c.p.c. ai fini dell'autosufficienza del controricorso.
art. 173 d.P.R. n. 156/1973
considerato norma che rinvia ai decreti ministeriali per la disciplina economica dei buoni postali e consente l'integrazione del contenuto del titolo tramite sopravvenienze normative.
D.M. 13 giugno 1986, art. 4
ha istituito la nuova serie Q di buoni postali fruttiferi e fissato i relativi saggi di interesse con richiamo alle tabelle allegate.
D.M. 13 giugno 1986, art. 5
ha previsto che i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986 siano titoli della nuova serie ordinaria e che sugli stessi vengano apposti due timbri, uno anteriore e uno posteriore, relativi alla serie Q/P e ai nuovi tassi.
D.M. 13 giugno 1986, art. 6
ha disciplinato la decorrenza dei nuovi saggi per le serie precedenti e per i buoni P emessi nel primo semestre 1986, nonché gli interessi bimestrali.
art. 1339 c.c.
richiamato come norma di integrazione automatica del contenuto contrattuale mediante inserzione di clausole imposte da norme imperative o da fonti legali applicabili al rapporto.
art. 1362 c.c.
richiamato per escludere che, secondo lettera e intenzione, si possa costruire una combinazione di discipline diverse in assenza di base testuale.
art. 1342 c.c.
le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili
usato per affermare la prevalenza delle clausole/timbrature aggiunte e incompatibili rispetto alla modulistica preesistente.
art. 1433 c.c.
evocato nel passaggio sulla tutela dell'affidamento, per escludere che una mera imperfezione materiale del timbro equivalga a una manifestazione di volontà negoziale.
art. 1428 c.c.
richiamato insieme all'art. 1433 c.c. nel ragionamento sull'errore e sulla riconoscibilità, ma per escluderne la pertinenza al caso concreto.
Massime di principio
- Nei buoni postali fruttiferi la disciplina economica può essere integrata dalle sopravvenienze normative richiamate dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e dall'art. 1339 c.c.; pertanto il contenuto del titolo non va letto come immutabile in base al solo testo originario stampato.
- Quando un decreto ministeriale disciplina espressamente i buoni di una nuova serie e prevede l'apposizione di timbri sostitutivi o integrativi, non è consentito combinare selettivamente clausole della vecchia serie con quelle della nuova per ricavarne un regime più favorevole, se tale combinazione non trova base nel testo normativo o nel titolo.
- La mancata copertura integrale della precedente stampigliatura da parte del timbro apposto sui buoni non costituisce, di per sé, una dichiarazione negoziale idonea a far prevalere il vecchio testo laddove il decreto abbia già sostituito la disciplina applicabile.
- Nel regime dei buoni postali fruttiferi, la lettura del titolo deve avvenire secondo lettera e sistematica della disciplina speciale, valorizzando la prevalenza delle clausole o indicazioni aggiunte e incompatibili rispetto a quelle preesistenti.
- L'eccezione di inammissibilità fondata su asserite modifiche delle domande non è scrutinabile se la parte che la solleva non assolve all'onere di specificare e trascrivere gli atti da cui il vizio dovrebbe emergere.
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