Sentenza del 14/09/2021 n. 24650 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto, a seguito di pronuncia amministrativa, un'integrazione del T.F.R. con ritenute operate e versate dal sostituto d'imposta all'Erario. Dopo la riforma della sentenza e la restituzione delle somme all'ICE, il contribuente chiese il rimborso dell'imposta indebitamente versata ai sensi del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, art. 38. L'Agenzia rigettò sostenendo che il corretto rimedio fosse l'utilizzo, da parte del contribuente, della deducibilità prevista dall'art. 10, lett. d)-bis del TUIR; l'Agenzia propose ricorso per cassazione avverso la sentenza favorevole al contribuente.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che l'art. 10, lett. d)-bis del TUIR (deducibilità degli emolumenti restituiti) offre una facoltà ma non esclude l'azione di rimborso prevista dall'art. 38 del DPR 602/1973. Ha inoltre precisato che sia il sostituto sia il percipiente possono chiedere il rimborso e che l'impedimento di recuperare interamente le imposte tramite la deduzione non preclude il rimborso in moneta. L'eccezione processuale sull'assenza di mandato dell'Avvocatura dello Stato è stata respinta. Il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia condannata alle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 10, comma 1, lett. d)-bis
art. 10, comma 1, lett. d)-bis
Riconosce la possibilità per il contribuente di dedurre, nella dichiarazione dei redditi, gli emolumenti restituiti (anche nei periodi successivi). Tale facoltà è alternativa e non impeditiva dell'azione di rimborso prevista dall'art. 38 del DPR 602/1973.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Prevede la procedura per il rimborso delle imposte indebitamente versate su istanza di parte; la Corte ha confermato che tale rimedio è utilizzabile anche quando sia prevista una specifica modalità di recupero (come la deduzione d-bis) e che la mancata o insufficiente efficacia della deduzione legittima la domanda di rimborso in moneta.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72 e R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43
art. 72 D.Lgs. 300/1999; art. 43 R.D. 1611/1933
Consentono alle Agenzie fiscali di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato senza necessità di mandato speciale: la rappresentanza è organica e la sottoscrizione dell'atto da parte di un avvocato dello Stato è valida anche se diverso da chi materialmente ha redatto l'atto.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
La Corte ha ritenuto infondate le censure dedotte dall'Agenzia (falsa applicazione della norma tributaria e omesso esame di fatto decisivo), non sussistendo omissioni decisive né contrasto giurisprudenziale che richiedesse la rimessione alle Sezioni Unite.
Massime di principio
- La previsione della deducibilità degli emolumenti restituiti (art. 10, lett. d)-bis TUIR) costituisce una facoltà per il contribuente e non un rimedio esclusivo: il contribuente può scegliere tra la deduzione fiscale e la domanda di rimborso prevista dall'art. 38 del DPR 602/1973.
- La procedura di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973 resta applicabile anche quando l'imposta è stata trattenuta e versata dal sostituto: sia il sostituto sia il percipiente sono legittimati a chiedere il rimborso.
- Se la deduzione non consente di recuperare integralmente le imposte trattenute (per insufficiente capienza del reddito dichiarato), il contribuente non è precluso dal richiedere il rimborso in moneta delle somme indebitamente versate.
- Quando il pagamento è avvenuto in esecuzione di una pronuncia poi riformata o cassata, la restituzione si inquadra come ripristino della situazione patrimoniale anteriore e legittima la ripetizione di quanto indebitamente versato.
- In tema procedurale, le eccezioni riguardanti la rappresentanza dell'Amministrazione fiscale davanti alla Corte con l'Avvocatura dello Stato sono normalmente infondate: l'Avvocatura può agire senza mandato speciale.
- Prassi operativa consigliata: conservare e produrre documentazione della restituzione delle somme all'ente che aveva erogato il pagamento, verificare i termini di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso ex art. 38, e valutare il coordinamento con il sostituto d'imposta (eventuali azioni di regresso o accordi) prima di esercitare l'azione giudiziaria.
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