Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/02/2015 n. 3193 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI - Art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Operazioni triangolari - Prova della destinazione delle merci all'esportazione - Modalità - Onere a carico del primo cedente - Modalità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna per insufficiente motivazione, sostenendo che la documentazione prodotta dalla società non dimostrasse in modo adeguato l'effettiva esportazione delle merci fuori dal territorio comunitario. La contestazione riguardava l'applicazione della non imponibilità IVA prevista dall'art. 8, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione a operazioni triangolari. Secondo l'Ufficio, mancava per diverse fatture l'esemplare 3 del DAU, munito del timbro e del visto dell'ufficio doganale di uscita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa ad altra sezione della CTR dell'Emilia-Romagna. Il giudice del rinvio dovrà esaminare nuovamente, fattura per fattura, l'idoneità della documentazione a provare l'uscita delle merci dal territorio comunitario, attenendosi al principio secondo cui la prova deve risultare, di regola, dalla documentazione doganale. In assenza del DAU, sono ammissibili altri mezzi solo se dotati di certezza e incontrovertibilità; non sono sufficienti, da soli, documenti privati quali fatture o attestazioni bancarie. La liquidazione delle spese è stata rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Cessioni all'esportazione effettuate a cura o a nome dei cedenti

    Per applicare la non imponibilità IVA alle cessioni all'esportazione, anche nelle operazioni triangolari, deve essere provata l'effettiva uscita delle merci dal territorio doganale comunitario.

  • Art. 346, d.P.R. n. 43 del 1973

    In mancanza della documentazione doganale ordinaria, la prova dell'esportazione può essere fornita con altri mezzi, purché abbiano carattere certo e incontrovertibile, come attestazioni provenienti da pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione.

  • Artt. 792, 793 e 795 del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454

    Quando l'esportazione è dichiarata tramite DAU, la prova dell'uscita deve essere normalmente fornita mediante l'esemplare 3 del DAU, munito del timbro e del visto dell'ufficio doganale di uscita.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all'insufficiente motivazione, poiché la CTR aveva fornito una motivazione generica senza esaminare specificamente i rilievi dell'Amministrazione relativi alle singole fatture.

Massime di principio

  • Nelle cessioni all'esportazione, l'onere di provare l'effettiva uscita della merce grava sul primo cedente, anche nelle operazioni triangolari.
  • La prova principale dell'esportazione è costituita dalla documentazione doganale prevista dalla normativa applicabile al periodo, normalmente l'esemplare 3 del DAU con timbro e visto dell'ufficio doganale di uscita.
  • Se il contribuente non dispone del documento doganale, può ricorrere ad altri mezzi di prova, ma questi devono essere oggettivi, ufficiali, certi e non meramente indiziari.
  • Fatture, documenti di trasporto o ricevute bancarie, essendo documenti di origine privata, non sono normalmente sufficienti da soli a dimostrare l'uscita della merce dal territorio comunitario.
  • Il giudice deve esaminare analiticamente la documentazione relativa a ciascuna operazione e motivare specificamente perché essa sia o non sia idonea a provare l'esportazione.
  • La mancata disponibilità materiale del documento doganale non elimina l'onere probatorio, ma consente di utilizzare prove alternative solo quando abbiano un grado di certezza equivalente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.