Sentenza n. 1220/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza della Commissaria straordinaria del Comune di Cagliari che ha disposto lo sgombero immediato e il divieto di accesso all’appartamento al primo piano e al locale sottostante, fino al ripristino della sicurezza, nonché diniego di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria dell’appartamento al primo piano ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente di sgombero adottata dopo il distacco di calcinacci, pignatte e conglomerato cementizio dal solaio che separa l’appartamento dal locale commerciale sottostante, adibito a studio medico. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 54 d.lgs. 267/2000 e incompetenza, sostenendo che il rischio riguardasse soltanto i rapporti tra proprietari e non la pubblica incolumità, e richiamando il procedimento civile di accertamento tecnico preventivo promosso dal proprietario del locale sottostante. Con il secondo motivo ha denunciato violazione della stessa norma, carenza di motivazione e travisamento dei fatti, assumendo che il Comune non avesse considerato il ripristino delle condizioni di sicurezza realizzato mediante puntellamenti e pali di sostegno. Con il terzo motivo ha lamentato violazione dell’art. 54, carenza di motivazione e sproporzione, poiché le opere sul solaio avrebbero richiesto l’accesso a un immobile non nella sua disponibilità e il consenso del proprietario del locale al piano terra.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti e tre i motivi. Sul primo, ha ritenuto che il pericolo per la pubblica incolumità ai sensi dell’art. 54, commi 4 e 4-bis, TUEL non sia limitato ai soggetti estranei o non residenti nell’immobile: nel caso concreto il locale sottostante era aperto al pubblico e adibito a studio medico, sicché il rischio non riguardava soltanto i proprietari. L’ATP pendente davanti al Tribunale civile non rendeva illegittimo l’intervento amministrativo, fondato su un quadro istruttorio esauriente e coerente. Sul secondo, la documentazione dei Vigili del Fuoco smentiva che l’intervento urgente dell’impresa avesse ripristinato condizioni sufficienti di sicurezza: anche dopo la messa in sicurezza provvisoria, l’organo tecnico aveva ritenuto necessario un approfondimento e un consolidamento del solaio, mantenendo interdetta la fruibilità dei locali. La CTU dell’ATP non dimostrava un manifesto travisamento e non superava la valutazione tecnica riferita alla situazione esistente al momento dell’ordinanza. Sul terzo, i rapporti tra i proprietari e le difficoltà di accesso all’immobile non escludevano il potere comunale di disporre lo sgombero: l’uso dell’appartamento avrebbe potuto determinare il cedimento del solaio e concretizzare il pericolo che l’ordinanza mirava a prevenire. Il ricorso è stato quindi rigettato; spese integralmente compensate per la peculiarità fattuale della vicenda.
Norme richiamate
art. 54, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 267/2000
in termini generali, il pericolo per la pubblica incolumità, di cui all’art. 54, comma 4 T.U.EL., per cui i provvedimenti sono “diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione” (comma 4 bis), che si verifichi in relazione al cedimento di un solaio in un immobile, non può essere limitato ad eventuale pericolo per soggetti non residenti nell’immobile, in ragione della tesi per cui, per tali soggetti, dovrebbero valere le sole regole privatistiche, poiché non è dato rinvenire nella lettera della legge alcuna limitazione in tal senso;
Il potere di adottare provvedimenti a tutela della pubblica incolumità può essere esercitato anche per prevenire i rischi connessi al cedimento di un solaio in un immobile e non è circoscritto ai pericoli per persone estranee o non residenti. La presenza di un locale aperto al pubblico rafforza, nel caso concreto, la rilevanza pubblica del rischio.
Massime di principio
- Il potere sindacale previsto dall’art. 54, commi 4 e 4-bis, TUEL può essere esercitato per fronteggiare il rischio di cedimento di un solaio anche quando il pericolo si manifesta all’interno di un immobile; la tutela della pubblica incolumità non è limitata ai soggetti estranei o non residenti, tanto più se i locali interessati sono aperti al pubblico.
- La pendenza di un accertamento tecnico preventivo in sede civile non esclude né rende di per sé illegittimo l’esercizio del potere amministrativo di tutela della pubblica incolumità, quando l’ordinanza sia sostenuta da un quadro istruttorio esauriente e coerente.
- Interventi provvisori di messa in sicurezza non impongono la revoca o l’illegittimità dello sgombero se l’organo tecnico, anche dopo tali interventi, ritiene non ripristinate le condizioni necessarie per l’utilizzo sicuro dei locali e prescrive ulteriori verifiche o opere di consolidamento.
- Nel valutare il pericolo per la pubblica incolumità, le difficoltà derivanti dai rapporti tra proprietari o dalla necessità di accedere a un immobile altrui non impediscono l’adozione dello sgombero quando l’utilizzo dell’immobile interessato possa contribuire al cedimento della struttura e concretizzare il rischio che il provvedimento intende prevenire.
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