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Sentenza

Sentenza n. 14171/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202605524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 20 giugno 2025 per il riconoscimento del titolo professionale di Specialista in Assistenza ai Bisogni Specifici di Sostegno, conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione docente. Ha sostenuto che fosse decorso il termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza, decorso del termine procedimentale e mancata adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero è individuato quale autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. Il Collegio ha interpretato l’art. 16 d.lgs. 206/2007 nel senso che l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, in caso di necessità, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo può quindi arrivare al massimo a quattro mesi. Poiché tale termine era scaduto senza decisione, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, per i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di proporre l’azione avverso il silenzio-inadempimento e di ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L’amministrazione deve verificare tempestivamente la completezza della domanda e richiedere, se necessario, le integrazioni documentali.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.

    Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale integrazione, il termine complessivo può raggiungere al massimo quattro mesi.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 204/2022

    Rileva per la denominazione dell’autorità competente, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nell’azione avverso il silenzio-inadempimento è sufficiente dimostrare la presentazione di una formale istanza, la scadenza del termine procedimentale e l’assenza di un provvedimento espresso dell’amministrazione.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseg 심uite in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni; il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • Quando il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali richiede la verifica della completezza documentale e l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo per la conclusione può essere individuato in quattro mesi.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine giudiziale e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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