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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19542/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputata per concorso in truffa online aggravata e aveva riconosciuto l'aggravante contestata senza concedere le attenuanti invocate, è dunque rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile, in concorso con altri, del reato di truffa online aggravata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per concorso nel reato di truffa ex art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p., sostenendo che non fossero stati adeguatamente valutati gli elementi indicativi del suo coinvolgimento. Con il secondo motivo ha contestato il mancato esclusivo riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, c.p. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, comma 1, n. 4, e 114 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi riproducessero censure già dedotte in appello e disattese con motivazione congrua, quindi li ha reputati aspecifici oltre che infondati. In particolare, è stato valorizzato che il profitto del reato era confluito su una carta Postepay intestata alla ricorrente, attivata in prossimità del fatto mediante esibizione dei suoi documenti identificativi, nella sua piena disponibilità e senza denuncia di furto, nonché la mancata restituzione della somma indebitamente percepita; quanto alle circostanze, è stata ritenuta corretta la motivazione della Corte territoriale sul vantaggio conseguito tramite la piattaforma informatica, sulla non esiguità del danno e sulla non marginalità del ruolo della ricorrente nell'assicurare il provento del reato.

Norme richiamate

  • art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p.

    La Corte ha ritenuto integrata la responsabilità per concorso in una truffa online aggravata, valorizzando il contributo materiale e soggettivo dell'imputata alla realizzazione del fatto e la disponibilità del profitto sul mezzo di pagamento a lei intestato.

  • art. 61, comma 1, n. 5, c.p.

    L'aggravante è stata ritenuta correttamente applicata dal giudice di merito sulla base del vantaggio conseguito mediante l'utilizzo della piattaforma informatica e della non esiguità del danno arrecato alla persona offesa.

  • art. 62, comma 1, n. 4, c.p.

    Le attenuanti sono state negate con motivazione congrua, non sindacabile in cassazione se immune da vizi logici e coerente con gli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito.

  • art. 114 c.p.

    È stato escluso il riconoscimento della diminuzione per ruolo di minima partecipazione, poiché il contributo della ricorrente non è stato ritenuto marginale, ma funzionale ad assicurare il provento del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha applicato la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La responsabilità per concorso in truffa può essere desunta anche da elementi fattuali quali la disponibilità del mezzo di pagamento utilizzato per l'incasso del profitto, la sua attivazione in prossimità del fatto e l'assenza di spiegazioni alternative plausibili sulla sua disponibilità.
  • La valutazione sulla sussistenza di aggravanti e attenuanti che dipende dall'apprezzamento del fatto è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione логicamente congrua e conforme alle massime di अनुभवienza.
  • Il mancato riconoscimento dell'attenuante del contributo minimo presuppone che il ruolo dell'agente sia effettivamente marginale; quando il contributo è funzionale alla consumazione o all'assicurazione del profitto, la diminuzione non è dovuta.
  • L'accertata non esiguità del danno e il vantaggio specifico conseguito possono legittimare l'applicazione dell'aggravante comune relativa al danno di rilevante gravità o alle modalità della condotta, nei limiti della contestazione e della motivazione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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