Cassazione Civile, Sentenza n. 29692/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per euro 362.104,98 (2/3 della pretesa erariale) derivante da iscrizione a ruolo provvisoria per l'anno d'imposta 1996. Il ricorrente deduceva: nullità della pronuncia di primo grado per mancata trattazione in pubblica udienza; erronea applicazione del divieto di novità in appello (ius novorum) e contestuale deduzione di nuovi elementi di fatto a sostegno dell'originaria domanda; violazione del principio ne bis in idem sostanziale; omesso esame della mancata produzione in giudizio della dichiarazione dei redditi 1996 (disconosciuta la sottoscrizione) e altre questioni probatorie sensibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla nullità per mancata pubblica udienza (non provata la trattazione in camera di consiglio e, comunque, la dedotta nullità non comporta la retrocessione al primo grado una volta dedotta in appello). Ha ritenuto che le nuove allegazioni in appello costituiscono emendatio libelli e non nova in senso stretto, ma le questioni così formulate risultavano comunque irrilevanti alla luce di un giudicato favorevole alla legittimità dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata. Ha inoltre escluso che sussistesse un impeditivo ne bis in idem, essendo le altre cause non definitive o comunque il giudicato prodromico. Pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese di giudizio (liquidate in euro 7.500,00 oltre spese prenotate) e agli oneri di contributo previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4
Fondamento della doglianza per nullità della sentenza o del procedimento per vizi dell'attività del giudice; la Corte ricorda che tale rimedio tutela il pregiudizio al diritto di difesa ma non comporta automaticamente la retrocessione del processo al primo grado quando il vizio è dedotto in appello
art. 57 d.lgs. 546/1992
Norma processuale tributaria richiamata nel dibattito sul corretto ambito di utilizzo dell'appello e sulle modalità di trattazione delle cause; la Corte ha valutato la corretta applicazione in relazione alla ammissibilità dei motivi di appello
art. 33 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
Previsione sulla richiesta di trattazione in pubblica udienza; la Corte ha ricordato che la trattazione in camera di consiglio invece che in pubblica udienza, se richiesta, costituisce nullità processuale ma non determina automaticamente la retrocessione
art. 59 d.lgs. 546/1992
Elenca ipotesi di retrocessione o altri rimedi; la Corte osserva che la retrocessione non rientra tra gli effetti automatici della nullità della trattazione in camera di consiglio
art. 384 cod. proc. civ.
Consente alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica, di enunciare le ragioni di diritto a fronte di vizi di motivazione quando la questione non richiede ulteriori accertamenti di fatto
art. 2697 c.c.
Regola l'onere della prova; il ricorso lamentava omissione nell'esame di fatto decisivo relativo alla produzione della dichiarazione dei redditi, ma la Corte ha ritenuto la questione irrilevante rispetto al giudicato sull'accertamento
artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Riferimenti al principio del ne bis in idem sostanziale; la Corte ha valutato la portata del divieto e ha escluso la sua applicazione impeditiva nel caso in cui le altre cause non fossero ancora definitive
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato/presupposti per l'ulteriore contributo; la Corte ha dato atto dei presupposti per l'applicazione del contributo a carico del ricorrente
Massime di principio
- La richiesta di trattazione in pubblica udienza, se non rispettata, determina una nullità che tutela il diritto di difesa ma, se dedotta in appello, non obbliga automaticamente alla retrocessione del processo al primo grado: il giudice d'appello deve comunque decidere sul merito ove possibile
- Allegare nuovi elementi di fatto in appello può configurare un'emendatio libelli (migliore precisazione della domanda originaria) e non necessariamente una nova inammissibile; tuttavia tali nuove allegazioni possono risultare irrilevanti se il giudicato o pronunzie antecedenti già hanno risolto le questioni di legittimità dell'atto impugnato
- Il principio del ne bis in idem sostanziale non opera se le azioni o i giudizi precedenti non sono ancora definitivi o coperti da giudicato; l'impedimento si verifica solo quando esiste già una decisione passata in giudicato sulla stessa questione sostanziale
- In materia di cartelle emesse su iscrizione a ruolo provvisoria, il ricorso è consentito solo per vizi propri dell'atto; eccezioni probatorie come la mancata produzione della dichiarazione possono risultare irrilevanti se l'avviso di accertamento prodromico è stato giudicato legittimo
- La Corte di cassazione può, nel rispetto dei limiti della propria funzione, correggere o integrare la motivazione quando la questione giuridica non richiede nuovi accertamenti di fatto, privilegiando economia processuale e durata ragionevole del processo
- La parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese e agli oneri del contributo previsto dalla normativa sul processo tributario
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