Cassazione Penale, Sentenza n. 12867/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la correzione dell'errore di fatto nella sentenza n. 6144/21 che aveva rigettato il suo ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce che aveva negato la commutazione dell'ergastolo in anni 30 ai sensi della disciplina posteriore (legge n. 479/1999 e successivi decreti/leggi). De Luca sosteneva di aver chiesto l'ammissione al rito abbreviato già all'udienza preliminare (19/05/1994) e poi nuovamente con il ricorso per cassazione; deduceva l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-ter d.l. n. 82/2000 (conv. legge n. 144/2000) nella parte che non consentiva la riammissione in termini per coloro il cui processo fosse pendente in Cassazione, denunciando violazione degli artt. 3 e 117 Cost. (in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU). Contestava inoltre che la Corte di cassazione non avesse considerato l'ordinanza della Corte costituzionale n. 253/2013, rilevante (a suo dire) per il caso.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha confermato che, per ottenere la conversione dell'ergastolo in anni 30 in sede esecutiva, non è sufficiente la mera richiesta di giudizio abbreviato: è necessaria l'effettiva ammissione al rito e lo svolgimento (o comunque l'esistenza) della fattispecie complessa che comporta la rinuncia al pieno contraddittorio. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione; l'ordinanza della Corte costituzionale citata poteva al più sostenere la rilevanza della questione, ma non la sua fondatezza. Per tali ragioni il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso straordinario per la correzione di errore di fatto alla Corte di cassazione; il ricorso del De Luca è stato inquadrato su questa base procedurale.
art. 4-ter d.l. n. 82 del 2000, conv. con modificazioni dalla legge n. 144 del 2000
Norma che ha riaperto termini per la richiesta del giudizio abbreviato in alcuni processi pendenti; la Corte ha ritenuto che, anche alla luce di questa norma, non poteva riconoscersi la conversione della pena senza l'effettiva ammissione al rito abbreviato.
art. 442 cod. proc. pen. (richiamata per le modifiche introdotte dalla legge n. 479/1999)
Norma sul giudizio abbreviato: le modifiche del 1999 avevano ampliato l'accesso al rito per specifiche fattispecie; la Corte ha sottolineato che l'ammissione formale al rito è condizione per la conversione della pena.
decreto-legge n. 341 del 2000 (citato nel testo)
Provvedimento che ha ripristinato l'ergastolo senza isolamento diurno; è rilevante per la determinazione della pena esecutiva nei diversi periodi normativi considerati.
art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 (ora art. 35 citato nel testo della sentenza)
Stabilisce i presupposti per la rimessione di una questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale: la questione deve essere rilevante e non manifestamente infondata; la Corte ha applicato questo criterio per dichiarare irrilevante la rimessione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede il versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.
Costituzione, artt. 3 e 117 (richiesti dal ricorrente), art. 24 (menzionato)
Gli artt. 3 (uguaglianza), 24 (diritto di difesa) e 117 (adeguamento al diritto internazionale/CEDU) sono stati evocati dal ricorrente per sostenere la censura di incostituzionalità, ma la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 6 e 7 (richiamati dal ricorrente)
Richiamati in rapporto all'art. 117 Cost.; il giudice ha valutato che la questione non raggiungeva la fondatezza tale da giustificare la rimessione alla Corte costituzionale.
Massime di principio
- Per ottenere in sede esecutiva la conversione dell'ergastolo in anni 30 in base a successivi interventi normativi che hanno esteso l'accesso al rito abbreviato, non è sufficiente che l'imputato abbia semplicemente richiesto il rito: è necessaria la reale ammissione al rito e la concreta sussistenza della fattispecie che comporta la rinuncia al pieno contraddittorio.
- Il principio 'tempus regit actum' rileva: occorre verificare la situazione processuale soggettiva e le norme vigenti nel momento in cui si è formato o deciso il titolo per l'ammissione al rito; modifiche normative successive possono riaprire termini solo se la legge lo dispone espressamente e se le condizioni sostanziali sono soddisfatte.
- La rimessione di una questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale richiede contemporaneamente rilevanza ai fini della decisione e non manifesta infondatezza; la mancanza anche di un solo requisito giustifica il rigetto dell'eccezione.
- Le ordinanze della Corte costituzionale che dichiarano la questione manifestamente inammissibile non attestano la fondatezza della questione: possono al più suggerire la rilevanza, ma non implicano esito favorevole sulla costituzionalità.
- In casi analoghi, il difensore deve documentare non solo l'avvenuta richiesta del rito speciale, ma anche l'effettiva ammissione o motivi ostativi oggettivi che abbiano impedito la reiterazione dell'istanza, per evitare che il giudice ritenga la questione manifestamente infondata.
- Quando si impugna in sede esecutiva la mancata conversione della pena sulla base di cambiamenti legislativi, è utile segnalare chiaramente la cronologia degli atti processuali e ogni provvedimento amministrativo/giudiziario che abbia effettivamente impedito l'accesso al rito, oltre a fornire riferimenti giurisprudenziali pertinenti (incluse pronunce della Corte costituzionale) e spiegare il loro esatto rilievo.
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