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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12867/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la correzione dell'errore di fatto nella sentenza n. 6144/21 che aveva rigettato il suo ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce che aveva negato la commutazione dell'ergastolo in anni 30 ai sensi della disciplina posteriore (legge n. 479/1999 e successivi decreti/leggi). De Luca sosteneva di aver chiesto l'ammissione al rito abbreviato già all'udienza preliminare (19/05/1994) e poi nuovamente con il ricorso per cassazione; deduceva l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-ter d.l. n. 82/2000 (conv. legge n. 144/2000) nella parte che non consentiva la riammissione in termini per coloro il cui processo fosse pendente in Cassazione, denunciando violazione degli artt. 3 e 117 Cost. (in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU). Contestava inoltre che la Corte di cassazione non avesse considerato l'ordinanza della Corte costituzionale n. 253/2013, rilevante (a suo dire) per il caso.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha confermato che, per ottenere la conversione dell'ergastolo in anni 30 in sede esecutiva, non è sufficiente la mera richiesta di giudizio abbreviato: è necessaria l'effettiva ammissione al rito e lo svolgimento (o comunque l'esistenza) della fattispecie complessa che comporta la rinuncia al pieno contraddittorio. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione; l'ordinanza della Corte costituzionale citata poteva al più sostenere la rilevanza della questione, ma non la sua fondatezza. Per tali ragioni il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per la correzione di errore di fatto alla Corte di cassazione; il ricorso del De Luca è stato inquadrato su questa base procedurale.

  • art. 4-ter d.l. n. 82 del 2000, conv. con modificazioni dalla legge n. 144 del 2000

    Norma che ha riaperto termini per la richiesta del giudizio abbreviato in alcuni processi pendenti; la Corte ha ritenuto che, anche alla luce di questa norma, non poteva riconoscersi la conversione della pena senza l'effettiva ammissione al rito abbreviato.

  • art. 442 cod. proc. pen. (richiamata per le modifiche introdotte dalla legge n. 479/1999)

    Norma sul giudizio abbreviato: le modifiche del 1999 avevano ampliato l'accesso al rito per specifiche fattispecie; la Corte ha sottolineato che l'ammissione formale al rito è condizione per la conversione della pena.

  • decreto-legge n. 341 del 2000 (citato nel testo)

    Provvedimento che ha ripristinato l'ergastolo senza isolamento diurno; è rilevante per la determinazione della pena esecutiva nei diversi periodi normativi considerati.

  • art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 (ora art. 35 citato nel testo della sentenza)

    Stabilisce i presupposti per la rimessione di una questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale: la questione deve essere rilevante e non manifestamente infondata; la Corte ha applicato questo criterio per dichiarare irrilevante la rimessione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che prevede il versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.

  • Costituzione, artt. 3 e 117 (richiesti dal ricorrente), art. 24 (menzionato)

    Gli artt. 3 (uguaglianza), 24 (diritto di difesa) e 117 (adeguamento al diritto internazionale/CEDU) sono stati evocati dal ricorrente per sostenere la censura di incostituzionalità, ma la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 6 e 7 (richiamati dal ricorrente)

    Richiamati in rapporto all'art. 117 Cost.; il giudice ha valutato che la questione non raggiungeva la fondatezza tale da giustificare la rimessione alla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Per ottenere in sede esecutiva la conversione dell'ergastolo in anni 30 in base a successivi interventi normativi che hanno esteso l'accesso al rito abbreviato, non è sufficiente che l'imputato abbia semplicemente richiesto il rito: è necessaria la reale ammissione al rito e la concreta sussistenza della fattispecie che comporta la rinuncia al pieno contraddittorio.
  • Il principio 'tempus regit actum' rileva: occorre verificare la situazione processuale soggettiva e le norme vigenti nel momento in cui si è formato o deciso il titolo per l'ammissione al rito; modifiche normative successive possono riaprire termini solo se la legge lo dispone espressamente e se le condizioni sostanziali sono soddisfatte.
  • La rimessione di una questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale richiede contemporaneamente rilevanza ai fini della decisione e non manifesta infondatezza; la mancanza anche di un solo requisito giustifica il rigetto dell'eccezione.
  • Le ordinanze della Corte costituzionale che dichiarano la questione manifestamente inammissibile non attestano la fondatezza della questione: possono al più suggerire la rilevanza, ma non implicano esito favorevole sulla costituzionalità.
  • In casi analoghi, il difensore deve documentare non solo l'avvenuta richiesta del rito speciale, ma anche l'effettiva ammissione o motivi ostativi oggettivi che abbiano impedito la reiterazione dell'istanza, per evitare che il giudice ritenga la questione manifestamente infondata.
  • Quando si impugna in sede esecutiva la mancata conversione della pena sulla base di cambiamenti legislativi, è utile segnalare chiaramente la cronologia degli atti processuali e ogni provvedimento amministrativo/giudiziario che abbia effettivamente impedito l'accesso al rito, oltre a fornire riferimenti giurisprudenziali pertinenti (incluse pronunce della Corte costituzionale) e spiegare il loro esatto rilievo.

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