Cassazione Penale, Sentenza n. 2637/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in cinque motivi: (1) contestazione della non applicabilità immediata della riforma 'Cartabia' (d.lgs. n.150/2022) per vacatio e per effetto dell'art.7 d.l. n.162/2022; richiesto invece l'applicazione perché la riforma avrebbe norme sostanziali più favorevoli; (2) censura dell'inammissibilità dell'istanza ex art.47-ter, comma 1-bis Ord. pen., richiamando il nuovo limite di quattro anni previsto dall'art.53 legge n.689/1989; (3) mancata acquisizione o mancato svolgimento di colloqui/accertamenti da parte dell'UEPE (richiesta di colloquio telefonico/telematico per la valutazione, visto che il ricorrente risiede stabilmente in Nairobi e iscrizione AIRE), con conseguente decisione senza adeguata osservazione della personalità e dell'indagine socio-familiare; (4) errata valutazione dei precedenti: eccessivo rilievo alle condanne pregresse, trascurando l'assoluzione in appello per il reato di cui all'art.416-bis o la datazione corretta degli ultimi fatti, eccessiva focalizzazione sui precedenti penali rispetto al comportamento attuale; (5) ingiustificata negazione dell'affidamento in prova in loco (Kenya) o in alternativa in Italia, nonostante il rischio di perdita del lavoro e del sostentamento familiare e la disponibilità a eseguire la misura in Italia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Motivazioni principali: (i) la riforma 'Cartabia' non era applicabile per la decorrenza della vacatio e per il differimento all'entrata in vigore (art.7 d.l. n.162/2022); inoltre, anche se vigente, non avrebbe potuto essere applicata per effetto del giudicato sulle sentenze nel cumulo. (ii) l'istanza ex art.47-ter, comma 1-bis, è inammissibile perché la pena da espiare è superiore al limite consentito (oltre 2 anni). (iii) non è obbligatorio per il tribunale di sorveglianza acquisire ulteriori accertamenti o la relazione dell'UEPE quando le risultanze documentali mostrano l'inidoneità alla misura; le pregresse vicende giudiziarie e penali del Borella, compresi i reati connessi a vicende fallimentari e a indagini per associazione mafiosa, hanno legittimato il rifiuto dei benefici. (iv) la residenza stabile in Kenya e l'assenza di una progettualità in Italia ostano alla concessione dell'affidamento in prova in Italia; l'esecuzione della misura nel paese estero è possibile solo verso Stati UE o convenzionati che abbiano recepito la decisione quadro, e il Kenya non è tra questi. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 10 preleggi e art. 73, comma 3 Cost.
La Corte ha ritenuto che, per effetto delle preleggi e della Costituzione, una legge non produce effetti prima della fine della vacatio; la riforma non era quindi applicabile prima della data differita di entrata in vigore.
art. 7 d.l. n.162/2022
Ha differito l'entrata in vigore della riforma Cartabia al 30/12/2022; la Corte ha ritenuto vincolante tale differimento.
d.lgs. n.150/2022 (c.d. riforma Cartabia), art.95
La Corte ha precisato che le nuove sanzioni sostitutive avrebbero limiti di applicabilità, e non potevano essere usate per provvedimenti coperti da giudicato o salvo specifiche condizioni procedurali previste dalla norma.
L. 26 luglio 1975, n.354 (Ordinamento penitenziario), artt. 47, 47-ter, 50, 71-bis
Art.47 (affidamento in prova) richiede valutazione dell'evoluzione della personalità e della possibilità di reinserimento; art.47-ter disciplina accessi specifici al beneficio e i relativi limiti; la Corte ha ritenuto che, alla luce dei precedenti del ricorrente e della mancanza di progettualità in Italia, non sussistessero le condizioni per concedere i benefici.
legge n.689/1989, art.53
Richiamata in relazione ai limiti di pena per l'accesso ad alcune misure; la Corte ha ritenuto non applicabile il richiamo volto ad ampliare l'accesso nel caso concreto.
codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. b) e c)
Norma processuale sulla motivazione dei motivi in cassazione; utilizzata per inquadrare le censure dedotte dal ricorrente. La Corte ha ritenuto i motivi infondati.
codice di procedura penale, art.178, comma 1, lett. c)
Richiamato in relazione alle modalità di acquisizione delle prove e documenti; la Corte ha ritenuto che non fosse obbligatoria l'acquisizione di ulteriori atti quando la documentazione esistente rende evidente l'inidoneità della misura.
Cost., art.27, comma 3
Principio della finalità rieducativa della pena: la Corte ricorda che l'affidamento è strumento volto al reinserimento, valutato però alla luce dei fatti e dei comportamenti sinceri di emenda.
d.lgs. 15 febbraio 2016, n.38 (attuazione decisione quadro 2008/947/GAI)
La Corte segnala che la disciplina sulla esecuzione delle misure in altri Stati si applica solo agli Stati UE che hanno dato attuazione; non è possibile estendere automaticamente l'affidamento in prova al Kenya.
Massime di principio
- Una nuova normativa penale o processuale si applica solo dopo la fine della vacatio legis; il differimento d'entrata in vigore disposto da decreto è vincolante.
- Le norme 'più favorevoli' non possono essere applicate se il giudicato o le condizioni previste dalla nuova disciplina impediscono l'applicazione retroattiva.
- L'art.47 Ord. pen. (affidamento in prova) richiede una valutazione complessiva dell'evoluzione della personalità e di una progettualità concreta di reinserimento; assenza di progettualità in Italia e rilevanti precedenti possono legittimamente escludere il beneficio.
- Il tribunale di sorveglianza non è obbligato a compiere accertamenti integrativi o acquisire relazioni UEPE quando le risultanze documentali sono sufficienti a dimostrare l'inidoneità della misura.
- La possibilità di eseguire misure alternative in un paese straniero è disciplinata dal regime di reciproco riconoscimento europeo; fuori dall'Unione o da specifiche convenzioni, l'esecuzione nel paese di residenza non è automaticamente possibile.
- Difficoltà personali o lavorative del condannato (es. perdita del lavoro) possono essere considerate ma non prevalgono automaticamente sulla valutazione della pericolosità sociale e sulla finalità di rieducazione della pena.
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