Sentenza n. 6560/2026 - Roma, Sezione 5
per la declaratoria di nullità e/o annullamento, anche previa disapplicazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 177/2021 e in subordine previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 TFUE o, in ulteriore subordine, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, e previa concessione di misure cautelari, -della delibera AGCOM n. 375/22/CONS, recante "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione" e dei relativi allegati A ("Contributo DDA-VSP- Anno 2022"), B ("Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione") e C ("Relazione su misure e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione"), pubblicati sul sito web dell'AGCOM (www.agcom.it) in data 14 dicembre 2022; - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la delibera AGCOM n. 431/22/CONS, recante "Modalità di pagamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione: differimento dei termini di pagamento", pubblicata sul sito web dell'AGCOM (www.agcom.it) in data 14 dicembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera AGCOM n. 375/22/CONS, con relativi allegati, e delibera n. 431/22/CONS, concernenti la determinazione e il differimento dei termini di pagamento del contributo dovuto per l'anno 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto sette motivi, censurando principalmente l'illegittimità delle delibere perché adottate in attuazione dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 177/2021, ritenuto incompatibile con il principio del paese d'origine e con la libera prestazione dei servizi prevista dalla direttiva 2000/31/CE. Sono stati inoltre dedotti: assenza di causa e base giuridica del contributo; violazione dei principi europei e costituzionali in materia di imposizione contributiva; violazione della delega legislativa e degli artt. 56 TFUE, 16 della direttiva servizi e 32 l. 234/2012; difetto di istruttoria e motivazione, sproporzione, illogicità, disparità di trattamento, violazione del principio di corrispondenza tra oneri imposti e costi sostenuti dall'Autorità e divieto di doppia imposizione; omessa notifica alla Commissione europea; illegittimità derivata dall'iscrizione al ROC e assenza di ricavi in Italia. L'AGCOM ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che esso mirasse a ottenere un accertamento negativo del rapporto impositivo, rientrante nella giurisdizione tributaria.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari dell'AGCOM, ritenendo che il ricorso riguardasse direttamente la legittimità di un atto generale attuativo della norma impositiva e la sussistenza del potere dell'Autorità di imporre il contributo a un soggetto stabilito in altro Stato membro. Ha quindi confermato la giurisdizione amministrativa e ritenuto ammissibile la domanda di accertamento in quanto strettamente connessa alla domanda di annullamento. Nel merito ha accolto il primo motivo. Il contributo, essendo imposto alla ricorrente quale prestatore di servizi della società dell'informazione, rientra nell'ambito della direttiva 2000/31/CE. La direttiva 2019/790 sul diritto d'autore non ha escluso l'operatività della direttiva e-commerce. L'eccezione relativa ai diritti d'autore prevista dall'art. 3, par. 3, della direttiva 2000/31/CE deve essere interpretata restrittivamente e non comprende un obbligo contributivo destinato al finanziamento delle funzioni dell'Autorità, che è solo indirettamente collegato alla disciplina sostanziale del diritto d'autore. Ne consegue che, in applicazione del principio del paese d'origine di cui all'art. 3, par. 2, della direttiva 2000/31/CE, a un prestatore non stabilito in Italia non possono essere imposti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli applicabili nello Stato membro di stabilimento. Il TAR ha pertanto disapplicato l'art. 4, comma 1, d.lgs. 177/2021 nella parte in cui include tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi della società dell'informazione non stabiliti in Italia e ha annullato, nei limiti di interesse, le delibere impugnate e i relativi allegati. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.lgs. 177/2021
l'Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l'entità di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale
La disposizione è stata disapplicata nella parte in cui estende l'obbligo contributivo ai prestatori di servizi della società dell'informazione non stabiliti in Italia, perché incompatibile con il principio del paese d'origine previsto dalla direttiva 2000/31/CE.
art. 3, paragrafo 2, direttiva 2000/31/CE
obblighi aggiuntivi rispetto a quelli già applicati dallo Stato membro di stabilimento
In applicazione del principio del paese d'origine, lo Stato membro diverso da quello di stabilimento non può limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione mediante obblighi aggiuntivi, salvo le deroghe previste dalla direttiva.
art. 3, paragrafo 3, direttiva 2000/31/CE
i diritti d'autore, diritti vicini e i diritti di cui alle direttive 87/54/CEE e 96/9/CEE, nonché i diritti di proprietà industriale
La deroga al principio del paese d'origine per il settore del diritto d'autore deve essere interpretata restrittivamente e non si estende a un contributo di autofinanziamento dell'autorità di regolazione, solo indirettamente collegato al diritto d'autore.
art. 1, direttiva 2019/790
la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive … 2000/31/CE …
La direttiva Copyright fa salva la perdurante applicabilità della direttiva 2000/31/CE.
art. 21-septies l. 241/1990
La ricorrente ne ha invocato la violazione per difetto assoluto di attribuzione; il TAR ha deciso la controversia mediante disapplicazione della norma interna incompatibile con il diritto dell'Unione e annullamento delle delibere.
art. 1, commi 65 e 66, l. 266/2005
Costituisce la base normativa generale dell'obbligo contributivo e del potere dell'autorità di determinarne termini, modalità ed entità.
art. 267 TFUE
La ricorrente ha chiesto in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; il TAR ha definito la questione applicando direttamente i principi europei, senza disporre il rinvio.
art. 74, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha richiamato la possibilità di motivare la decisione mediante riferimento a orientamenti giurisprudenziali consolidati.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
È stato richiamato insieme all'art. 74 c.p.a. quale fondamento del richiamo a precedenti giurisprudenziali.
Massime di principio
- Il principio del paese d'origine previsto dall'art. 3, par. 2, della direttiva 2000/31/CE impedisce a uno Stato membro diverso da quello di stabilimento di imporre a un prestatore di servizi della società dell'informazione obblighi aggiuntivi rispetto a quelli applicabili nello Stato membro di stabilimento, salvo le deroghe previste dal diritto dell'Unione.
- L'eccezione dell'art. 3, par. 3, della direttiva 2000/31/CE riferita al diritto d'autore deve essere interpretata restrittivamente e non comprende misure di autofinanziamento delle autorità di regolazione che siano soltanto indirettamente collegate alla disciplina sostanziale del diritto d'autore.
- La direttiva 2019/790 sul diritto d'autore non esclude l'applicazione della direttiva 2000/31/CE quando la misura nazionale incide su prestatori di servizi della società dell'informazione; la disciplina del diritto d'autore e quella sulla libera circolazione dei servizi devono pertanto essere coordinate.
- Un atto generale con cui un'autorità amministrativa determina un contributo può essere impugnato davanti al giudice amministrativo quando la contestazione riguarda la legittimità dell'atto attuativo e la stessa sussistenza del potere impositivo, anche se la domanda di accertamento della non debenza è connessa alla domanda di annullamento.
- Il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile con una disposizione del diritto dell'Unione dotata di efficacia prevalente e annullare gli atti amministrativi adottati sulla base della norma disapplicata, nei limiti dell'interesse del ricorrente.
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