Sentenza del 27/10/2021 n. 30410 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava la cartella di pagamento per IRES e IRAP del 2007, notificata il 3 marzo 2011, lamentando tra l'altro che la cartella era stata emessa mentre pendeva in primo grado il giudizio avverso l'atto presupposto (avviso di accertamento), ossia prima della definizione del processo, e contestando validità della notificazione, motivazione della cartella, possibile duplicazione della pretesa e la frazionazione della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi dedotti dalla contribuente dichiarando inammissibili o infondati vari censure (motivi 1,2,3,4,5,7,8,9,10 in tutto o in parte), ma ha accolto il sesto motivo: ha ritenuto che il giudice d'appello non aveva sufficientemente verificato ex actis il presupposto giuridico del ruolo da cui proveniva la cartella (se iscrizione a ruolo provvisoria ai sensi dell'art.15 DPR 602/1973 o riscossione frazionata ai sensi dell'art.68 D.Lgs. 546/1992). Per tale ragione la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione perché accerti il corretto presupposto e ruolo e decida di conseguenza, compresa la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68
Regola la riscossione frazionata delle somme in caso di esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie; applicabile nella fase successiva alla decisione di primo grado e rilevante per valutare se la cartella sia stata emessa in pendenza del processo ai sensi della disciplina sulla riscossione frazionata.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15
Disciplina la riscossione nella fase amministrativa (comma 1) e prevedeva limiti diversi al comma 2; la Corte rileva che art.68 D.Lgs. 546/1992 ha implicitamente soppiantato il comma 2 per incompatibilità, ma il comma 1 resta riferito alla sola fase amministrativa. È quindi fondamentale distinguere se la cartella deriva da iscrizione provvisoria ai sensi di art.15 o da ruolo emesso per riscossione frazionata ex art.68.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1
Prevede la possibilità di notificazione delle cartelle a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la Corte conferma che tale forma costituisce notifica valida (notifica di diritto speciale) e che non è sempre necessaria la redazione della relata di notifica.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 163
Norma fiscale richiamata nel materiale del ricorso; non centrale nella decisione di cassazione ma inserita tra le norme evocate a sostegno di censure su quantum e presupposti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 37-bis e 41-bis
Riferimenti a ipotesi di accertamento e sanzioni; la Corte ha osservato che, in caso di provvedimenti amministrativi, l'iscrizione a ruolo provvisoria può riguardare le imposte escludendo le sanzioni.
Cost., art. 111
Richiama il 'minimo costituzionale' della motivazione delle sentenze; la Corte ritiene che la motivazione della CTR sia stata adeguata per ricostruire il percorso argomentativo e non violi tale minimo, salvo l'omessa verifica sull'origine del ruolo che ha portato alla cassazione parziale.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 29 (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122)
Modifica normativa che precisa l'operatività di somme a titolo provvisorio in caso di avvisi di accertamento esecutivi; la Corte lo utilizza per rafforzare l'interpretazione secondo cui la riscossione provvisoria in fase amministrativa resta operativa e giustifica la possibilità di riscossione anche in pendenza di ricorso giurisdizionale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19; art. 36; art. 57
Norme del processo tributario citate dalla ricorrente; la Corte le prende in considerazione ma rigetta le doglianze quando non specificamente fondate o quando i profili dedotti sono inammissibili per carenza di specificità.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Richiama principi di motivazione degli atti tributari; la Corte conferma che la cartella può rinviare per relationem all'atto impositivo (avviso di accertamento) e che ciò è sufficiente per la motivazione della cartella stessa.
Massime di principio
- La notificazione di una cartella a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini dell'art.26 DPR 602/1973, è valida e non richiede necessariamente la relata di notificazione; la data dell'AR fa piena prova della notifica salvo specifica contestazione fondata.
- La cartella emessa mentre è pendente un ricorso avverso l'atto presupposto non è automaticamente illegittima: esiste la possibilità di riscossione provvisoria/amministrativa (art.15 DPR 602/1973) e, dopo la sentenza di primo grado, la disciplina della riscossione frazionata (art.68 D.Lgs. 546/1992). Occorre distinguere ex actis quale istituto sia stato utilizzato, perché la legittimità dipende dal presupposto formale del ruolo.
- Se la cartella riscuote solo le imposte e non le sanzioni in pendenza di giudizio, ciò è compatibile con la disciplina della riscossione provvisoria/frazionata; l'esclusione delle sanzioni è un elemento che può indicare una riscossione provvisoria in applicazione del principio di gradualità.
- La cartella può essere motivata per relationem rinviando all'atto impositivo noto al contribuente (es. avviso di accertamento); tale rinvio è generalmente sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale del modello di riscossione.
- La produzione in appello di una nuova cartella di pagamento, relativa a un fatto nuovo (nuovo ruolo/cartella), costituisce in genere oggetto di autonoma impugnazione e non di mero esame nel giudizio d'appello sul primo atto; in caso di mancata impugnazione originaria, l'omesso esame in appello può essere inammissibile come domanda nuova.
- Per contestare efficacemente una cartella è fondamentale effettuare una chiara allegazione e trascrizione degli atti (cartella, ruolo, avviso di accertamento) affinché il giudice possa verificare ex actis il presupposto giuridico della riscossione; copie illeggibili o omissioni documentali possono portare all'inammissibilità o al rigetto delle censure.
- La mancanza di una firma leggibile o di timbro sulla cartella non determina automaticamente la nullità se l'atto risulta comunque inequivocabilmente riconducibile all'organo competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 ott 2021Sentenza del 27/10/2021 n. 88 - Comm. Trib. Prov. Pordenone
- Sentenza · 27 ott 2021Sentenza del 27/10/2021 n. 457 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 27 ott 2021Sentenza del 27/10/2021 n. 1271 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 27 ott 2021Sentenza del 27/10/2021 n. 1275 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 27 ott 2021Sentenza del 27/10/2021 n. 4825 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 27 ott 2021Sentenza del 27/10/2021 n. 4830 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →