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Sentenza

Sentenza del 27/10/2021 n. 30410 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società impugnava la cartella di pagamento per IRES e IRAP del 2007, notificata il 3 marzo 2011, lamentando tra l'altro che la cartella era stata emessa mentre pendeva in primo grado il giudizio avverso l'atto presupposto (avviso di accertamento), ossia prima della definizione del processo, e contestando validità della notificazione, motivazione della cartella, possibile duplicazione della pretesa e la frazionazione della riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi dedotti dalla contribuente dichiarando inammissibili o infondati vari censure (motivi 1,2,3,4,5,7,8,9,10 in tutto o in parte), ma ha accolto il sesto motivo: ha ritenuto che il giudice d'appello non aveva sufficientemente verificato ex actis il presupposto giuridico del ruolo da cui proveniva la cartella (se iscrizione a ruolo provvisoria ai sensi dell'art.15 DPR 602/1973 o riscossione frazionata ai sensi dell'art.68 D.Lgs. 546/1992). Per tale ragione la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione perché accerti il corretto presupposto e ruolo e decida di conseguenza, compresa la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68

    Regola la riscossione frazionata delle somme in caso di esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie; applicabile nella fase successiva alla decisione di primo grado e rilevante per valutare se la cartella sia stata emessa in pendenza del processo ai sensi della disciplina sulla riscossione frazionata.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15

    Disciplina la riscossione nella fase amministrativa (comma 1) e prevedeva limiti diversi al comma 2; la Corte rileva che art.68 D.Lgs. 546/1992 ha implicitamente soppiantato il comma 2 per incompatibilità, ma il comma 1 resta riferito alla sola fase amministrativa. È quindi fondamentale distinguere se la cartella deriva da iscrizione provvisoria ai sensi di art.15 o da ruolo emesso per riscossione frazionata ex art.68.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1

    Prevede la possibilità di notificazione delle cartelle a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la Corte conferma che tale forma costituisce notifica valida (notifica di diritto speciale) e che non è sempre necessaria la redazione della relata di notifica.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 163

    Norma fiscale richiamata nel materiale del ricorso; non centrale nella decisione di cassazione ma inserita tra le norme evocate a sostegno di censure su quantum e presupposti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 37-bis e 41-bis

    Riferimenti a ipotesi di accertamento e sanzioni; la Corte ha osservato che, in caso di provvedimenti amministrativi, l'iscrizione a ruolo provvisoria può riguardare le imposte escludendo le sanzioni.

  • Cost., art. 111

    Richiama il 'minimo costituzionale' della motivazione delle sentenze; la Corte ritiene che la motivazione della CTR sia stata adeguata per ricostruire il percorso argomentativo e non violi tale minimo, salvo l'omessa verifica sull'origine del ruolo che ha portato alla cassazione parziale.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 29 (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122)

    Modifica normativa che precisa l'operatività di somme a titolo provvisorio in caso di avvisi di accertamento esecutivi; la Corte lo utilizza per rafforzare l'interpretazione secondo cui la riscossione provvisoria in fase amministrativa resta operativa e giustifica la possibilità di riscossione anche in pendenza di ricorso giurisdizionale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19; art. 36; art. 57

    Norme del processo tributario citate dalla ricorrente; la Corte le prende in considerazione ma rigetta le doglianze quando non specificamente fondate o quando i profili dedotti sono inammissibili per carenza di specificità.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Richiama principi di motivazione degli atti tributari; la Corte conferma che la cartella può rinviare per relationem all'atto impositivo (avviso di accertamento) e che ciò è sufficiente per la motivazione della cartella stessa.

Massime di principio

  • La notificazione di una cartella a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini dell'art.26 DPR 602/1973, è valida e non richiede necessariamente la relata di notificazione; la data dell'AR fa piena prova della notifica salvo specifica contestazione fondata.
  • La cartella emessa mentre è pendente un ricorso avverso l'atto presupposto non è automaticamente illegittima: esiste la possibilità di riscossione provvisoria/amministrativa (art.15 DPR 602/1973) e, dopo la sentenza di primo grado, la disciplina della riscossione frazionata (art.68 D.Lgs. 546/1992). Occorre distinguere ex actis quale istituto sia stato utilizzato, perché la legittimità dipende dal presupposto formale del ruolo.
  • Se la cartella riscuote solo le imposte e non le sanzioni in pendenza di giudizio, ciò è compatibile con la disciplina della riscossione provvisoria/frazionata; l'esclusione delle sanzioni è un elemento che può indicare una riscossione provvisoria in applicazione del principio di gradualità.
  • La cartella può essere motivata per relationem rinviando all'atto impositivo noto al contribuente (es. avviso di accertamento); tale rinvio è generalmente sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale del modello di riscossione.
  • La produzione in appello di una nuova cartella di pagamento, relativa a un fatto nuovo (nuovo ruolo/cartella), costituisce in genere oggetto di autonoma impugnazione e non di mero esame nel giudizio d'appello sul primo atto; in caso di mancata impugnazione originaria, l'omesso esame in appello può essere inammissibile come domanda nuova.
  • Per contestare efficacemente una cartella è fondamentale effettuare una chiara allegazione e trascrizione degli atti (cartella, ruolo, avviso di accertamento) affinché il giudice possa verificare ex actis il presupposto giuridico della riscossione; copie illeggibili o omissioni documentali possono portare all'inammissibilità o al rigetto delle censure.
  • La mancanza di una firma leggibile o di timbro sulla cartella non determina automaticamente la nullità se l'atto risulta comunque inequivocabilmente riconducibile all'organo competente.

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