Cassazione Penale, Sentenza n. 6255/2022 del 22/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cipolletta impugna l'ordinanza del 15/04/2021 che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del 28/03/2021 per il reato di tentato omicidio aggravato da finalita di agevolazione mafiosa. I motivi di ricorso contestano: 1) l'utilizzabilita delle dichiarazioni della vittima Ciccarelli Danilo, sostenendo che avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie proprie di un indagato per taluni fatti e non come persona informata sui fatti; 2) il presunto collegamento probatorio tra il procedimento originario e il tentato omicidio, con conseguente obbligo di garanzie e, in mancanza, la necessita di riscontri ai sensi dell'art.192 cod.proc.pen.; 3) la presunta inattendibilita e le contraddizioni delle dichiarazioni della vittima e l'assenza di riscontri tecnici significativi (si richiamano prelievi negativi di residui di sparo); 4) disparita di trattamento rispetto alla posizione di Ricciardi Teresa, ritenuta mandante e per la quale non fu disposta misura cautelare; 5) l'inidoneita delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione, anche alla luce dell'arresto di Ricciardi e del tempo trascorso dai fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericita dei motivi. Ha ritenuto legittimo l'uso delle dichiarazioni rese da Ciccarelli, specie quelle rese nell'immediatezza del fatto, ha confermato l'esistenza di plurimi e indipendenti elementi di riscontro (localizzazione del cellulare attribuito al Cipolletta nell'area del fatto, conversazioni captate in carcere, sequestro di pistola calibro 9x21 con matricola abrasa, controlli di polizia che evidenziano rapporti tra gli indagati, e dichiarazioni di altri collaboranti/testimoni come Capocelli e Matarazzo) e ha giudicato le doglianze difensive generiche o contraddittorie. Ha quindi rigettato le censure sulla valutazione della gravita indiziaria e sulle esigenze cautelari. Per effetto della declaratoria di inammissibilita, il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen.
Norme richiamate
art.309 cod.proc.pen.
Norma richiamata per la costituzione del Tribunale giudicante nelle misure cautelari; indica la composizione del collegio competente per la decisione cautelare.
art.416-bis cod.pen.
Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso quale contesto fattuale aggravante ritenuto rilevante nella qualificazione del reato e nella valutazione della pericolosita sociale.
art.371 comma 2 lett. b) cod.proc.pen.
Richiamato per affermare che la pregressa indagine a carico della vittima non comporta automaticamente una diretta influenza probatoria sul processo in corso; occorre valutare l'assenza di collegamento probatorio diretto tra i procedimenti.
art.192 comma 3 cod.proc.pen.
Norma evocata dalla difesa in relazione alla necessita di adeguati riscontri per dichiarazioni ritenute de relato o potenzialmente inaffidabili; la Corte ha ritenuto invece presenti riscontri indipendenti sufficienti.
art.273 cod.proc.pen.
Richiamato rispetto al parametro di gravita indiziaria richiesto per l'applicazione della misura cautelare; il GIP e il Riesame hanno ritenuto sussistente tale gravita a carico del ricorrente.
art.616 cod.proc.pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.
art.3 Costituzione
Richiamato dalla difesa per eccepire violazione del principio di uguaglianza per la differente misura applicata a Ricciardi; la Corte ha ritenuto che la differente decisione si fondi su diverso compendio indiziario e non configuri violazione dell'art.3.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dalla vittima nell'immediatezza dell'evento possono essere utilizzate come persone informate sui fatti e sono pienamente ammissibili, purché valutate nel loro nucleo essenziale e con attenzione alla cornice fattuale in cui sono state rese.
- La preesistenza di indagini a carico della vittima non determina automaticamente che le sue dichiarazioni debbano essere rese con garanzie proprie dell'indagato; e' necessario dimostrare un collegamento probatorio diretto e influente tra i procedimenti per imporre diverse garanzie.
- Per reggere la misura cautelare per reati di particolare gravità (es. tentato omicidio con aggravante mafiosa) il giudice richiede non solo la dichiarazione di una fonte ma anche riscontri indipendenti e concreti (es. localizzazione di telefoni, captazioni, sequestri d'arma, dichiarazioni di terzi), che rafforzino la gravita indiziaria.
- In sede di impugnazione in Cassazione i motivi generici, privi di un confronto puntuale con la motivazione impugnata o contraddittori nella logica, sono facilmente dichiarati inammissibili; e' necessario articolare censure precise e fondate.
- La diversa applicazione di misure cautelari a piu soggetti e' ammissibile se fondata su differente riscontro indiziario; l'assenza di misura per un soggetto non invalida necessariamente le misure adottate nei confronti di altri coimputati.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice tiene conto della gravità del fatto, dell'intensità del dolo, del contesto associativo e del rischio di reiterazione; elementi come l'arresto di altri soggetti o il tempo trascorso non annullano automaticamente il pericolo di reiterazione.
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