Ordinanza n. 3779/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando del concorso pubblico per l’assunzione di 220 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nella parte in cui stabilisce il limite massimo di età di trent’anni, nonché il decreto ministeriale n. 103 del 13 luglio 2018 e il provvedimento implicito di esclusione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la disposizione del bando di concorso indetto il 17 aprile 2026 dal Capo della Polizia, nella parte in cui fissa a trent’anni il limite di età per la partecipazione. Ha inoltre impugnato, in parte qua, il decreto ministeriale n. 103 del 13 luglio 2018, gli atti presupposti, connessi e consequenziali e il provvedimento implicito di esclusione dalla procedura, chiedendo il riconoscimento del diritto a partecipare al concorso. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma dà atto della contestazione del limite anagrafico e richiama, ai fini del fumus boni iuris, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 gennaio 2026, n. 397.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha ammesso la ricorrente, con riserva, a partecipare alla procedura concorsuale. Ha ravvisato un adeguato fumus boni iuris, alla luce di quanto evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 gennaio 2026, n. 397. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l’interesse della ricorrente a partecipare alla procedura nelle more della decisione di merito, non emergendo un interesse pubblico contrapposto di consistenza tale da giustificarne il sacrificio. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 2 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti e la decisione della domanda cautelare; nel caso concreto ha costituito la base processuale per l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale.
decreto ministeriale n. 103 del 13 luglio 2018
Atto regolamentare o amministrativo generale impugnato in parte qua, insieme alla disposizione del bando relativa al limite anagrafico; l’ordinanza non ne precisa l’interpretazione sostanziale.
art. 3, comma 1, sub d), del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza del 17 aprile 2026
Disposizione del bando impugnata nella parte in cui fissa a trent’anni il limite massimo di età per la partecipazione al concorso.
Massime di principio
- In presenza di un adeguato fumus boni iuris sulla legittimità di un limite anagrafico previsto per l’accesso a un concorso pubblico, il giudice amministrativo può ammettere cautelarmente il candidato con riserva alla procedura, rinviando al merito la definizione della controversia.
- Nel giudizio cautelare relativo all’ammissione a una procedura concorsuale, l’interesse del candidato a partecipare alla selezione nelle more della decisione di merito può prevalere sull’interesse pubblico quando non sia dimostrata l’esistenza di un interesse contrapposto di consistenza tale da giustificarne il sacrificio.
- La misura cautelare di ammissione con riserva consente la partecipazione alla procedura concorsuale senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità della clausola contestata.
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