Cassazione Penale, Ordinanza n. 32475/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due ricorrenti hanno impugnato congiuntamente la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili della contravvenzione prevista dall'art. 707 c.p., in relazione al possesso di arnesi atti allo scasso rinvenuti nell'abitacolo di un veicolo. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurabilità del concorso di persone nella contravvenzione. I ricorrenti sostenevano, in sostanza, che non fosse adeguatamente dimostrata la comune disponibilità degli strumenti. Il secondo motivo censurava la mancata verifica della concreta idoneità degli arnesi e della loro destinazione lecita, prospettando che gli strumenti potessero essere destinati ad attività domestiche o lavorative. Il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 53 e 58 della legge n. 689 del 1981 e vizio di motivazione in relazione al diniego di sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria. La Corte di cassazione ha rilevato che tutte le censure riproponevano argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al concorso nella contravvenzione, ha ritenuto logica e non congetturale la motivazione della Corte d'appello, fondata sul rinvenimento degli arnesi in una borsa collocata sul sedile posteriore del veicolo, nella disponibilità e custodia congiunta degli occupanti, sulla loro comune condizione di pluripregiudicati per reati contro il patrimonio e sull'assenza di una plausibile giustificazione del possesso. Quanto alla concreta idoneità e alla destinazione degli strumenti, ha ritenuto adeguata la motivazione che aveva escluso la credibilità della destinazione domestica o lavorativa, considerati l'orario notturno, la notevole distanza dal luogo di residenza e la natura degli oggetti quali arnesi atti allo scasso. Il motivo sulla pena sostitutiva è stato ritenuto anch'esso meramente reiterativo: il diniego era stato motivato sulla base dei precedenti penali specifici e del conseguente pericolo di inadempimento delle prescrizioni. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 707 c.p.
La decisione riguarda la responsabilità per il possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso e la configurabilità del concorso di persone nella relativa contravvenzione.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La disposizione è richiamata in relazione alle censure di violazione di legge formulate dai ricorrenti.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La disposizione è richiamata in relazione alle censure di vizio della motivazione, ritenute non specifiche e meramente reiterative.
art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689
La norma è richiamata in relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria.
art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689
La norma è richiamata quanto ai presupposti e alla valutazione giudiziale per la sostituzione della pena; il diniego può essere motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi, quali precedenti penali specifici e rischio di inadempimento.
art. 616 c.p.p.
La disposizione costituisce il fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice d'appello, senza formulare una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di possesso di arnesi atti allo scasso, la comune disponibilità e la consapevolezza del possesso possono essere desunte logicamente dal rinvenimento degli strumenti in un luogo nella custodia congiunta degli occupanti, valutato insieme alle circostanze del caso e all'assenza di una plausibile giustificazione.
- La valutazione della concreta destinazione lecita di strumenti qualificabili come arnesi atti allo scasso può essere esclusa con motivazione logica mediante il riferimento al contesto spazio-temporale del rinvenimento e all'inverosimiglianza delle giustificazioni fornite.
- Il giudizio sulla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando il diniego sia sorretto da motivazione logica e non contraddittoria.
- Nel motivare il diniego di una pena sostitutiva, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento prospettato dalle parti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi, tra cui possono rientrare precedenti penali specifici e il pericolo di inadempimento delle prescrizioni.
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