Cassazione Civile, Ordinanza n. 31438/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale per il pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativa all'anno 2010. Il giudice di merito aveva accolto l'appello del contribuente facendo leva sulla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, ritenendo che, per le annualità anteriori al 2011, non potesse essere assoggettato a imposta il centro trasmissione dati/gestore che operava per conto di bookmaker esteri privi di concessione, per impossibilità di traslare l'imposta. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, l. 220/2010 e dalla citata sentenza della Corte costituzionale, sostenendo che la pronuncia di illegittimità costituzionale fosse limitata alla posizione delle ricevitorie/CTD e non escludesse l'assoggettamento all'imposta del bookmaker estero per il periodo d'imposta 2010.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento già formato in materia, secondo cui l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse si applica anche agli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, compresi i soggetti esteri privi di concessione, e che la declaratoria di illegittimità costituzionale valeva soltanto per l'assoggettamento delle ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione nelle annualità precedenti al 2011, in ragione della non traslabilità dell'imposta su tali soggetti. Poiché nel caso concreto veniva in rilievo proprio il periodo d'imposta 2010 e la posizione del bookmaker estero, la sentenza di merito è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 504/1998
Costituisce, insieme alla disciplina sopravvenuta, il presupposto normativo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; non è travolto nella sua applicazione ai bookmaker esteri per l'annualità 2010, mentre la declaratoria di illegittimità costituzionale colpisce solo la pretesa rivolta alle ricevitorie per il passato.
art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010
È norma di interpretazione/applicazione dell'imposta unica; viene applicata anche ai rapporti negoziali già perfezionati prima della sua entrata in vigore, ma la sua illegittimità costituzionale è limitata alla parte in cui assoggetta per il passato le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 56 TFUE
La Corte richiama la libertà di prestazione di servizi per affermare che l'imposta in questione non è armonizzata e va letta nel quadro delle regole sulla prestazione di servizi, senza discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri.
Massime di principio
- In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il soggetto passivo può essere anche l'operatore estero privo di concessione che raccolga o gestisca scommesse nel territorio italiano tramite intermediari o centri di trasmissione dati.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale che colpisce una disposizione tributaria va interpretata in modo restrittivo quanto al suo perimetro soggettivo e temporale: se riguarda le ricevitorie per impossibilità di traslazione dell'imposta, non si estende automaticamente al bookmaker estero.
- Una norma di interpretazione autentica o di sistema può essere applicata anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, salvo che il giudice delle leggi ne limiti espressamente gli effetti retroattivi.
- Quando la Cassazione rileva che il giudice di merito ha escluso l'assoggettamento all'imposta in contrasto con principi già consolidati, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conformemente ai principi di diritto affermati.
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