Corte di giustizia, Sentenza C-472/19
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 giugno 2020. — Vert Marine SAS contro Premier ministre e Ministre de l'Économie et des Finances. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione – Direttiva 2014/23/UE – Articolo 38, paragrafo 9 – Regime di misure correttive destinate a dimostrare il ripristino dell’affidabilità di un operatore economico soggetto a un motivo di esclusione – Normativa nazionale che vieta agli operatori economici soggetti a un motivo di esclusione obbligatoria di partecipare a una procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione per cinque anni – Esclusione di qualsiasi possibilità, per tali operatori, di fornire la prova delle misure correttive adottate. — Causa C-472/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l'articolo 38 della direttiva 2014/23 nel senso che il diritto dell'operatore economico a dimostrare il proprio self-cleaning deve essere effettivo e non può essere svuotato da un divieto nazionale automatico. È invece rimessa agli Stati membri la scelta dell'autorità competente a valutare le misure correttive, potendo essere designati anche i giudici nazionali. Restano però indispensabili una valutazione concreta dell'adeguatezza delle misure e tempi compatibili con la procedura di aggiudicazione delle concessioni.
Rinvio pregiudiziale sull'articolo 38 della direttiva 2014/23/UE: obbligo degli Stati membri di consentire agli operatori economici esclusi di dimostrare misure correttive (self-cleaning) e possibilità di affidare la valutazione alle autorità giudiziarie.
La questione giuridica
Se l'articolo 38, paragrafi 9 e 10, della direttiva 2014/23 osti a una normativa nazionale che, per gli operatori economici condannati definitivamente per reati gravi e soggetti a esclusione automatica per cinque anni, esclude la possibilità di fornire prova delle misure correttive idonee a dimostrare l'affidabilità. Inoltre, se gli Stati membri possano affidare la valutazione di tali misure a autorità diverse dall'amministrazione aggiudicatrice, incluse le autorità giudiziarie, e se procedure nazionali come relèvement, riabilitazione giudiziaria ed esclusione della menzione della condanna possano integrare il regime di self-cleaning.
Principio di diritto
L'articolo 38, paragrafo 9, della direttiva 2014/23 impone agli Stati membri di garantire agli operatori economici non soggetti a un'esclusione derivante da sentenza definitiva la possibilità di dimostrare l'adozione di misure correttive idonee a provare il ripristino della loro affidabilità; è incompatibile con tale disposizione una normativa nazionale che elimini in via automatica e generalizzata tale possibilità per gli operatori condannati definitivamente per reati gravi. Gli Stati membri possono attribuire la valutazione dell'adeguatezza delle misure anche ad autorità giudiziarie, purché il regime nazionale rispetti i requisiti sostanziali e procedurali della direttiva e consenta una decisione utile prima della conclusione della gara.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/23/UE
- Articolo 38, paragrafi 4, 9 e 10, direttiva 2014/23/UE
- Articolo 51 direttiva 2014/23/UE
- Considerando 71 direttiva 2014/23/UE
- Decisione quadro 2008/841/GAI
- Decisione quadro 2003/568/GAI
- Decisione quadro 2002/475/GAI
- Direttiva 2005/60/CE
- Direttiva 2011/36/UE
- Ordonnance n. 2016-65 (Francia)
- Décret n. 2016-86 (Francia)
Misure correttive negli appalti di concessione e divieto automatico di partecipazione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d'État francese in materia di contratti di concessione, con riferimento all'articolo 38 della direttiva 2014/23/UE. La questione nasce dalla disciplina francese che prevedeva l'esclusione automatica per cinque anni degli operatori condannati definitivamente per determinati reati gravi, senza consentire loro di provare l'adozione di misure correttive.
Contesto normativo dell'Unione
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 71 della direttiva 2014/23, che valorizza il meccanismo delle misure di self-cleaning;
- l'articolo 38, paragrafo 4, che elenca i motivi di esclusione obbligatoria;
- l'articolo 38, paragrafo 9, che riconosce all'operatore economico il diritto di dimostrare la propria affidabilità nonostante il motivo di esclusione;
- l'articolo 38, paragrafo 10, che consente agli Stati membri di specificare le condizioni di applicazione nel rispetto del diritto dell'Unione;
- l'articolo 51, relativo al recepimento della direttiva.
Fatti e procedimento principale
Vert Marine SAS, società attiva nella gestione di attrezzature sportive e per il tempo libero, ha contestato il rigetto implicito della richiesta di abrogazione di alcune disposizioni del décret n. 2016-86 relativo ai contratti di concessione. Secondo la società, tali disposizioni erano incompatibili con la direttiva 2014/23 perché impedivano agli operatori esclusi automaticamente di dimostrare di avere adottato misure correttive idonee a ripristinare l'affidabilità.
Questioni pregiudiziali
Il giudice francese ha chiesto in sostanza:
- se la direttiva 2014/23 osti a una normativa nazionale che priva gli operatori condannati definitivamente per reati gravi della possibilità di fornire la prova delle misure correttive;
- se gli Stati membri possano affidare la valutazione di tali misure ad autorità diverse dall'amministrazione aggiudicatrice, incluse le autorità giudiziarie;
- se procedure nazionali come il relèvement, la riabilitazione giudiziaria e l'esclusione della menzione della condanna dal casellario giudiziario possano integrare il regime di self-cleaning.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte afferma che l'articolo 38, paragrafo 9, della direttiva 2014/23 attribuisce agli operatori economici un vero e proprio diritto a dimostrare che le misure adottate sono sufficienti a provare la loro affidabilità. Tale diritto può essere negato solo nella specifica ipotesi prevista dal terzo comma del paragrafo 9, cioè quando l'esclusione derivi da una sentenza definitiva che produca espressamente un periodo di esclusione.
La Corte precisa che un'esclusione automatica disposta dalla normativa nazionale non equivale a un'esclusione con sentenza definitiva ai sensi del terzo comma. Ne segue che, salvo tale ipotesi specifica, l'operatore deve poter presentare le prove delle misure correttive anche se è stato condannato per uno dei reati elencati al paragrafo 4.
La Corte sottolinea inoltre che l'obiettivo della disposizione è garantire una valutazione obiettiva dell'affidabilità e una concorrenza effettiva; se gli Stati membri potessero svuotare questo diritto, l'effetto utile della norma sarebbe compromesso. Il margine di discrezionalità riconosciuto dall'articolo 38, paragrafo 10, riguarda solo le condizioni di applicazione, non l'esistenza del diritto stesso.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto all'autorità competente a valutare le misure correttive, la Corte osserva che l'articolo 38, paragrafo 9, non indica quale autorità debba effettuare la valutazione. Pertanto, in virtù dell'articolo 38, paragrafo 10, gli Stati membri possono attribuire tale compito anche ad autorità giudiziarie, purché il meccanismo nazionale consenta una valutazione obiettiva e indipendente e sia compatibile con i tempi della gara.
La Corte aggiunge che, se le procedure giudiziarie previste dal diritto nazionale consentono al giudice di valutare concretamente le misure correttive e di revocare il divieto solo quando l'affidabilità risulti effettivamente ripristinata, esse possono essere compatibili con la direttiva. Spetta però al giudice del rinvio verificare se i rimedi nazionali indicati soddisfino davvero tali condizioni e siano fruibili in tempo utile.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l'articolo 38, paragrafo 9, della direttiva 2014/23 osta a una normativa nazionale che neghi all'operatore condannato definitivamente la possibilità di dimostrare misure correttive idonee a provare il ripristino dell'affidabilità;
- l'articolo 38, paragrafi 9 e 10, non osta a che la valutazione sia affidata alle autorità giudiziarie, né a procedure nazionali che consentano di rimuovere il divieto o di eliminare la menzione della condanna, purché tali procedure rispettino i requisiti della direttiva e siano praticabili in tempo utile per partecipare alla procedura di concessione.
Principi utili per la prassi
La sentenza conferma che il self-cleaning negli affidamenti pubblici è un diritto sostanziale dell'operatore economico, non una facoltà rimessa integralmente al legislatore nazionale. Per i professionisti, il punto centrale è che l'esclusione per reati gravi non può trasformarsi automaticamente in un pregiudizio irreversibile: occorre sempre prevedere un canale effettivo per la prova del recupero di affidabilità, purché compatibile con i tempi della procedura di gara.
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