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Ordinanza

Ordinanza n. 3603/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze, sottoscritto digitalmente in data 19 marzo 2026 - pratica n. K10/-OMISSIS-, notificato il 27 marzo 2026, nella parte in cui lede l’interesse legittimo del ricorrente all’ottenimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lett. f, L. 91/1992; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, ove lesivi, la comunicazione di preavviso di rigetto asseritamente inserita nel portale CIVES in data 2 aprile 2025, gli atti istruttori non conosciuti, i pareri e le informative eventualmente posti a fondamento del diniego.

Giustizia amministrativa202606028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lett. f), l. 91/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno del 19 marzo 2026, notificato il 27 marzo 2026, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha esteso l’impugnazione agli atti presupposti e consequenziali, compresa la comunicazione di preavviso di rigetto inserita nel portale CIVES, gli atti istruttori, i pareri e le informative eventualmente posti a fondamento del diniego. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento, ma dà conto del pregiudizio cautelare prospettato, riferito alla mancata acquisizione della cittadinanza, ai diritti civili e politici connessi allo status civitatis e ai tempi di esercizio dell’elettorato.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del periculum in mora. Ha ritenuto che il pregiudizio derivante dal mancato accoglimento della domanda di cittadinanza non presenti i requisiti di gravità e irreparabilità necessari per la tutela cautelare. I diritti inviolabili dell’uomo trovano tutela nella Costituzione, in particolare negli artt. 2 e 32, e nell’art. 2 del d.lgs. 286/1998. Quanto ai diritti politici, riferiti al diritto di elettorato, la frequenza del loro esercizio non rende il pregiudizio irreparabile, potendo la vicenda essere esaminata compiutamente nel merito. Il diniego, inoltre, non impedisce allo straniero di lavorare e godere della libertà economica in condizioni di parità con il cittadino, né di permanere in Italia sulla base di altro idoneo titolo di soggiorno, del quale il ricorrente risulta in possesso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, lett. f), l. 91/1992

    Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza, oggetto del diniego impugnato.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal Tribunale.

  • art. 2 Cost.

    È richiamato quale fonte di tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, ritenuti non pregiudicati in modo grave e irreparabile dal diniego di cittadinanza.

  • art. 32 Cost.

    È richiamato quale ulteriore fonte di tutela costituzionale dei diritti civili invocati.

  • art. 2 d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale disposizione che assicura tutela ai diritti civili dello straniero.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini della tutela cautelare contro il diniego di concessione della cittadinanza, la mera lesione dell’interesse all’acquisizione dello status civitatis e dei diritti civili e politici connessi non integra, di regola, un pregiudizio grave e irreparabile quando tali diritti siano comunque tutelati dall’ordinamento e possano essere compiutamente valutati nel giudizio di merito.
  • Il diniego di cittadinanza non determina, di per sé, un pregiudizio cautelare irreparabile se lo straniero conserva la possibilità di svolgere attività lavorativa e di godere della libertà economica in condizioni di parità con il cittadino e può permanere regolarmente sul territorio nazionale in forza di un diverso idoneo titolo di soggiorno.
  • Il pregiudizio connesso alla mancata possibilità di esercitare diritti politici, quali quelli elettorali, non è grave e irreparabile quando la frequenza dell’esercizio di tali diritti consenta di differire la tutela alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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