Ordinanza n. 385/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza a verbale ex art. 127-ter c.p.c., n. 228, emessa dal Tribunale del lavoro di Agrigento in data 20 febbraio 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Agrigento n. 228/2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza a verbale ex art. 127-ter c.p.c. n. 228, emessa dal Tribunale del lavoro di Agrigento il 20 febbraio 2024. Ha dedotto di avere notificato il titolo esecutivo al Ministero debitore presso il domicilio reale dell’Amministrazione. Tuttavia, non ha depositato la documentazione comprovante tale notificazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni dello Stato può essere intrapresa soltanto dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio reale dell’Amministrazione debitrice. Poiché la ricorrente non ha fornito la prova documentale della notificazione, non è stata dimostrata la decorrenza del termine. Il Collegio ha quindi disposto un incombente istruttorio a carico della ricorrente, assegnandole 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare la prova della notificazione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell’8 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni dello Stato può essere intrapresa decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio reale dell’Amministrazione debitrice
La decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni e, conseguentemente, la possibilità di intraprendere l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale devono essere dimostrate mediante la prova della notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio reale dell’amministrazione debitrice.
art. 127-ter c.p.c.
La sentenza del Tribunale del lavoro oggetto del giudizio di ottemperanza è stata emessa a verbale ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo esecutivo nei confronti di un’amministrazione dello Stato, la parte che agisce deve dimostrare la notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio reale dell’amministrazione debitrice.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 non può ritenersi decorso in assenza della prova documentale della notificazione del titolo esecutivo nel luogo previsto dalla legge.
- Quando la prova della notificazione del titolo esecutivo è allegata ma non documentata, il giudice dell’ottemperanza può disporre un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente e rinviare la trattazione senza definire il giudizio.
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