Cassazione Penale, Sentenza n. 36397/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna in Cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 01/12/2021, che aveva accolto il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza del 20/09/2021 che aveva disposto la declassificazione del detenuto dal circuito di alta sicurezza (AS 1). Il difensore deduce violazioni di legge e di principi costituzionali e convenzionali (artt. 1, 13 e 14 Ord. Pen.; artt. 32 e 33 Reg. Es.; art. 27 Cost.; art. 3 C.E.D.U.), sostenendo che la motivazione del D.A.P. (gravità dei reati, presunta riattivazione della "stidda" da parte dei sodali, mancata collaborazione su omicidi irrisolti) contrasta con il principio di progressione trattamentale e si fonda su elementi insufficienti o privi di indizi concreti; lamenta inoltre che il Tribunale abbia limitato il sindacato al solo vizio di eccesso di potere anziché rilevare una violazione di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'assegnazione al circuito di elevato indice di vigilanza rientri in un potere discrezionale dell'Amministrazione penitenziaria e che il Tribunale avesse correttamente valutato la conformità a legge del provvedimento del D.A.P., trovando la motivazione congrua ed esaustiva nel richiamare la gravità dei reati, la ricostituzione dell'associazione criminosa nel territorio e la mancata collaborazione su omicidi ancora irrisolti. La Corte ha quindi escluso la necessità di una rivalutazione di merito degli elementi di pericolosità, richiamando il limite del sindacato giurisdizionale ai soli vizi di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata quale parametro di ammissibilità del ricorso per cassazione: il ricorso doveva indicare violazioni di norme di diritto, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze chiedessero una rivalutazione di merito non censurabile in Cassazione
Ordinamento Penitenziario (artt. 1, 13, 14)
artt. 1, 13, 14 Ord. Pen.
Richiamati dalla difesa come principi di trattamento e progressione trattamentale; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tali principi non sia stata violata, atteso che l'Amministrazione ha motivato adeguatamente la permanenza nel circuito di alta sicurezza
Regolamento di Esecuzione (artt. 32, 33)
Norme di dettaglio richiamate dalla difesa in tema di diritti e trattamento; la Corte non ha ravvisato una illegittimità nella valutazione amministrativa alla luce di tali disposizioni
Costituzione (art. 27)
Richiamato dall'appellante in relazione alla funzione rieducativa della pena; la Corte ha ritenuto che il richiamo alla funzione rieducativa non imponga la revisione del giudizio amministrativo quando la motivazione sul rischio e pericolosità sia congrua
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 3 C.E.D.U.)
Invocata per censurare presunte condizioni o trattamenti incompatibili; la Corte ha ritenuto che non fossero emerse violazioni di principi convenzionali tali da annullare o riformare il provvedimento amministrativo
Giurisprudenza costituzionale (sent. Corte Cost. n. 186/2000)
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000
Richiamata in ordine alla possibile responsabilità per l'atto di impugnazione temeraria; la Corte di cassazione ha sancito la condanna alla somma a titolo di ammenda ritenendo non del tutto escludibile profilo di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- La collocazione del detenuto in circuiti di alta sicurezza è essenzialmente frutto di una valutazione discrezionale dell'Amministrazione penitenziaria e il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla verifica dei vizi di legittimità, non sulla rivalutazione del merito amministrativo.
- Affinché un provvedimento amministrativo di mantenimento in regime più restrittivo sia annullato, è necessario dimostrare vizi di legittimità (es. carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione), non il mero dissenso rispetto alla valutazione dei rischi fatta dall'Amministrazione.
- La motivazione amministrativa deve indicare elementi concreti e congrui che giustifichino la misura (gravità dei reati, rischi per la sicurezza, comportamenti non collaborativi ecc.); l'assenza di indizi concreti può essere censurata solo se emergono profili evidenti di illogicità o difetto motivazionale.
- Le doglianze fondate su principi costituzionali o convenzionali (es. funzione rieducativa, divieto di trattamenti inumani) richiedono che venga dimostrata una violazione effettiva della norma o un pregiudizio concreto, non una semplice incompatibilità ideale con la scelta amministrativa.
- In cassazione è rischioso proporre impugnazioni che mirino solo a rinnovare la valutazione del merito amministrativo: oltre all'inammissibilità, può derivare la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa, a sanzioni economiche (ammenda).
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