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Ordinanza

Ordinanza n. 103/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento -per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del decreto prefettizio (prot. n. -OMISSIS-) concernente diniego di rinnovo di porto di pistola per difesa personale emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 24 febbraio 2023, a firma del Vice Prefetto Vicario, notificato in data 17 marzo 2023; b) ove occorrer possa, della comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 (prot. n. -OMISSIS-) contenente il preavviso di rigetto all'istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale emessa dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 3 gennaio 2023 a firma del Vice Prefetto Aggiunto; c) e di ogni altro atto, anche non noto, a esso presupposto, connesso o consequenziale; -per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 17/7/2023: domanda di annullamento: a) della comunicazione (-OMISSIS-) del 15 dicembre 2022 della Questura di -OMISSIS- - “Divisione Polizia Amministrativa e Sociale”; e b) della comunicazione (prot. n. -OMISSIS-) del 16 dicembre 2022 della Questura di -OMISSIS- – Commissariato di Pubblica Sicurezza “-OMISSIS-” ;

Giustizia amministrativa202300904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di rinnovo del porto di pistola per difesa personale, unitamente agli atti presupposti e alle comunicazioni della Questura

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui è stato negato il rinnovo del porto di pistola per difesa personale, nonché il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e, con motivi aggiunti, due comunicazioni della Questura. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e nei motivi aggiunti. In vista della discussione nel merito, fissata per il 29 aprile 2026, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire informazioni sull'eventuale sopravvenienza di fatti, provvedimenti o atti rilevanti ai fini della permanenza dell'interesse alla decisione o comunque incidenti sull'esito della causa.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito della domanda di annullamento. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alle parti di riferire, entro il 25 marzo 2026, se dopo gli ultimi atti del fascicolo, risalenti al 2023, siano sopravvenuti fatti o siano stati adottati provvedimenti rilevanti ai fini della permanenza dell'interesse alla decisione o dell'esito della causa, e se perduri comunque l'interesse alla definizione del giudizio. La segreteria deve comunicare l'ordinanza anche alla Prefettura competente tramite l'Avvocatura dello Stato. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente per ragioni di tutela della dignità e dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non ne svolge l'interpretazione.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dall'ordinanza tra le disposizioni processuali applicate; il testo non specifica l'interpretazione concretamente adottata.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale dell'incombente istruttorio; il giudice dispone l'acquisizione di informazioni aggiornate sulla permanenza dell'interesse e sui fatti sopravvenuti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando la discussione di merito è fissata a distanza di tempo e gli atti disponibili risalgono a un periodo significativamente anteriore, il giudice può disporre un incombente istruttorio per verificare l'eventuale sopravvenienza di fatti o provvedimenti rilevanti ai fini della permanenza dell'interesse a ricorrere e dell'esito della causa.
  • Prima di definire il giudizio nel merito, il giudice può richiedere alle parti di dichiarare espressamente se persista l'interesse alla decisione, così da verificare l'eventuale sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaIstruttoria processuale
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

Testo integrale

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