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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06103/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, già condannati in primo grado per un reato contro il patrimonio non specificato nel testo, avevano definito in appello la causa con sentenza emessa su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., che aveva ridotto la pena e riconosciuto l'attenuante del risarcimento del danno o riparazione ex art. 62, n. 6 c.p., revocando le pene accessorie e confermando il resto. Con unico motivo per cassazione il difensore ha denunciato nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per violazione degli artt. 125, comma 3, 129 e 546, lett. e), c.p.p., sostenendo che la corte d'appello si era limitata a un'affermazione meramente stereotipata di inapplicabilità dell'art. 129 c.p.p., tale da impedire qualsiasi controllo giurisdizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, nel procedimento definito con pena concordata in appello, il controllo del giudice riguarda soltanto la legalità della pena e non impone una motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, perché il giudice può solo accogliere o rigettare la richiesta delle parti. Conseguentemente, trattandosi di censura non deducibile, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Consente la definizione del giudizio di appello sulla base di richiesta concorde delle parti; il giudice non può modificare il negozio processuale, ma solo accoglierlo o rigettarlo verificandone la legalità della pena.

  • art. 62, n. 6 c.p.

    È stata riconosciuta in appello l'attenuante del risarcimento del danno o dell'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose del reato, con conseguente riduzione della pena.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È stata invocata quale vizio di motivazione per nullità della sentenza, ma il motivo è stato ritenuto non deducibile nel caso di pena concordata.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa quale parametro di motivazione della sentenza.

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare specificamente sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità o di estinzione.

  • art. 546, lett. e), c.p.p.

    Richiamato dalla difesa quale norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata.

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    Richiamato nel sistema della trattazione camerale partecipata dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 610 c.p.p. per la trattazione camerale partecipata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con concorde richiesta delle parti, il controllo del giudice è limitato alla verifica della legalità della pena concordata, non potendo il giudice alterare l'accordo processuale ma soltanto accoglierlo o respingerlo.
  • Quando l'appello è definito con pena concordata e l'imputato rinuncia ai motivi di gravame, il giudice di secondo grado non deve motivare espressamente sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o di inutilizzabilità delle prove, se tali questioni non rientrano nel devolutum residuo.
  • La censura in cassazione che pretenda un controllo motivazionale più ampio di quello consentito nel rito della pena concordata è inammissibile per indeducibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ne ricorrano i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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