Cassazione Penale, Sentenza n. 7768/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli che aveva confermato l'ordinanza del G.I.P. del 9/4/2022, con cui a Guido era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati concorrenti (art. 110 c.p.) di corruzione (artt. 318 e 321 c.p.) e con l'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. (agevolazione di sodalizio mafioso). L'accusa aveva addebitato a Guido di aver ricevuto la somma di €2.500,00, tramite terzi (Salierno, D'Elia e Di Sarno), per agevolare l'affidamento del servizio di raccolta dell'olio esausto alla Soloil Italia (Di Sarno), nell'ambito di una strategia di espansione del clan Moccia. Come elementi indiziari erano state richiamate intercettazioni, localizzazione cellulare, osservazioni dei carabinieri e la cristallizzazione di consegne di danaro. Il ricorso deduceva: a) mancata autonoma valutazione del G.I.P. e carenza di gravità indiziaria, con possibile diversa ricostruzione alternativa (il denaro non sarebbe arrivato a Guido); b) illegittima contestazione dell'aggravante mafiosa per carenza di elementi sulla conoscenza della provenienza mafiosa degli interlocutori; c) assenza delle esigenze cautelari e di pericolo di reiterazione, atteso che i fatti risalgono al 2017 e il ricorrente non esercitava più poteri pubblici rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che le note di udienza depositate non potessero supplire alla mancata allegazione di documenti obbligatori al ricorso (per cui non è stato acquisito il provvedimento del riesame relativo al coimputato). Quanto al merito delle censure, la Corte ha giudicato aspecifica la doglianza di mancata autonoma valutazione del G.I.P., richiamando la giurisprudenza secondo cui il ricorrente deve indicare come la presunta omissione avrebbe inciso sul risultato. Ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale del riesame sulla gravità indiziaria, ritenendo inammissibile una diversa rilettura del quadro probatorio che sarebbe sindacabile solo in sede di merito. Ha altresì ritenuto legittima la qualificazione dell'aggravante per agevolazione mafiosa alla stregua degli elementi prodotti e ha ritenuto sussistente la presunzione relativa di pericolosità per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416‑bis.1 c.p., non superata dagli elementi difensivi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Principio della responsabilità per concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare più condotte contestate come concorso di reati
Codice penale, art. 318
Delitto di corruzione del pubblico ufficiale; norma sostanziale alla base della contestazione verso l'assessore
Codice penale, art. 321
Norma connessa alla corruzione (reati contro la pubblica amministrazione) richiamata nel capo di imputazione
Codice penale, art. 416‑bis.1
Aggravante per agevolazione di organizzazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari giustificassero l'applicazione dell'aggravante in sede di misure cautelari
Codice di procedura penale, art. 273
Regole sull'impugnazione e sui motivi di cassazione relativi alla mancanza di motivazione: la Corte richiama che il ricorrente deve dimostrare come una presunta omissione abbia inciso sul risultato decisorio
Codice di procedura penale, art. 274
Criteri per la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione): la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale sulle esigenze cautelari
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Riguarda la presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari in specifici reati; richiamato come base per la valutazione della pericolosità
Codice di procedura penale, art. 616
Previsioni sulle spese e sanzioni conseguenti alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione; applicata per condanna alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende
Riferimento normativo citato in motivazione: art. 51, comma 3‑bis
Nel contesto della sentenza è richiamata la nozione di presunzione relativa di adeguatezza della custodia per i delitti elencati; la Corte precisa che la presunzione comprende anche i delitti tentati aggravati ai sensi dell'art. 416‑bis.1
Massime di principio
- Per contestare in Cassazione la mancata autonoma valutazione del giudice delle indagini preliminari è necessario indicare con precisione come l'omissione abbia inciso sul risultato: meri rilievi formali non sono sufficienti.
- Una diversa rilettura del quadro indiziario (richiedere una valutazione alternativa delle intercettazioni, delle osservazioni o della localizzazione del cellulare) è, di norma, questione di merito non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione di merito è logica e coerente.
- La contestazione dell'aggravante per agevolazione mafiosa in fase cautelare richiede che vi siano elementi concreti che colleghino la condotta dell'indagato alla finalità di vantaggio per il sodalizio; se emergono conversazioni, consegne di danaro e collegamenti con imprenditori 'intranei', l'aggravante può essere ritenuta fondata anche in sede cautelare.
- Per i reati nei confronti della pubblica amministrazione aggravati da finalità mafiose opera una presunzione relativa circa l'esigenza cautelare (pericolosità di reiterazione); la difesa deve dare elementi concreti per superare tale presunzione, non solo argomentazioni generiche sulla perdita di cariche pubbliche.
- La produzione tardiva in sede di udienza di documenti che dovevano essere allegati al ricorso non supplisce all'onere processuale: le memorie non possono automaticamente sostituire la documentazione omessa nell'atto di impugnazione.
- Le misure cautelari possono essere motivate anche richiamando parte degli atti investigativi per incorporazione, purché emerga una rielaborazione critica e conoscenza degli atti da parte del giudice; la mera ripetizione non è di per sé vizio se la decisione mostra valutazione critica sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7584/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7585/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7586/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7587/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7588/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7590/2023 del 22/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →