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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32348/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di intimazione collegato a una cartella di pagamento e a un precedente pignoramento presso terzi. La società contribuente aveva impugnato gli atti dinanzi al giudice tributario, sostenendo, da un lato, che fosse maturato il meccanismo di sospensione/annullamento previsto dall'art. 1, commi 537 e ss., L. n. 228/2012, per effetto del silenzio dell'amministrazione sull'istanza presentata il 19 aprile 2013; dall'altro, che gli atti notificati fossero viziati per mancata indicazione degli elementi richiesti dall'art. 7, comma 2, L. n. 212/2000, in particolare del responsabile del procedimento e delle modalità di ricorso. I giudici di merito avevano respinto la domanda, ritenendo valida la notifica della cartella e confermando l'inammissibilità del ricorso introduttivo. In Cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla richiesta di accertare l'annullamento dell'atto ex art. 1, comma 540, L. n. 228/2012; 2) violazione della medesima norma e omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; 3) omessa pronuncia sulla formazione del silenzio assenso allegata nelle memorie illustrative; 4) omessa pronuncia e violazione dell'art. 7, comma 2, L. n. 212/2000 per la denunciata difformità degli atti rispetto al contenuto prescritto dallo Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché la questione relativa al silenzio assenso e all'annullamento automatico andava dedotta nel ricorso introduttivo e non tardivamente, e comunque perché la disciplina dell'art. 1, commi 537-540, L. n. 228/2012 opera solo quando le cause addotte a fondamento dell'istanza siano potenzialmente estintive della pretesa tributaria, non potendosi trasformare la procedura in uno strumento meramente dilatorio. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui rilevano solo le ipotesi tipizzate di sospensione riferibili al credito o all'ente impositore. Quanto al quarto motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile perché la ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso per cassazione l'atto notificato, impedendo così alla Corte di valutarne la decisività. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata perché la questione sul silenzio assenso era tardiva e non utilmente devoluta.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia e violazione processuale; i motivi sono stati giudicati inammissibili.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatto decisivo; la doglianza è stata ritenuta inammissibile/infondata alla luce della tardività e della disciplina applicabile.

  • art. 1, commi 537 e ss., L. n. 228/2012

    disciplina l'istanza di sospensione della riscossione e il successivo eventuale annullamento del ruolo; la Corte ha affermato che il meccanismo opera solo per cause tipizzate e potenzialmente estintive della pretesa tributaria.

  • art. 1, comma 538, L. n. 228/2012

    prevede le ipotesi tipizzate che consentono la sospensione immediata della riscossione.

  • art. 1, comma 540, L. n. 228/2012

    il mancato riscontro entro 220 giorni non determina un annullamento automatico in ogni caso, ma solo se le ragioni addotte integrano cause idonee a incidere sulla pretesa tributaria.

  • art. 7, comma 2, L. n. 212/2000

    richiede l'indicazione di ufficio, responsabile del procedimento, organo per l'autotutela e mezzi di impugnazione; la censura è stata però dichiarata inammissibile per mancata riproduzione dell'atto.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato nei giudizi di merito come base della notifica della cartella tramite servizio postale.

  • d.lgs. n. 159/2015

    richiamato per la modifica del termine di cui all'art. 1, comma 540, L. n. 228/2012 da 220 a 220 giorni (nel testo si cita la modifica del comma).

  • art. 5, sentenza n. 28354 del 05/11/2019

    richiamata quale precedente di legittimità secondo cui l'annullamento di diritto richiede che i motivi dell'istanza siano estintivi della pretesa tributaria.

  • Cass. Sez. 5, ordinanza n. 10939 del 23/04/2024

    richiamata per affermare che l'istanza di sospensione è finalizzata a ottenere l'annullamento d'ufficio quando il credito sia azionato in difetto di valido titolo esecutivo e che le ipotesi rilevanti sono solo quelle tipizzate.

  • Cass. Sez. 5, ordinanza n. 31038 del 30/11/2018

    richiamata per il principio secondo cui, in cassazione, l'atto non riprodotto non consente la verifica della decisività della censura.

Massime di principio

  • Nella procedura di sospensione della riscossione disciplinata dalla L. n. 228/2012, il decorso del termine senza risposta dell'amministrazione non comporta automaticamente l'annullamento del ruolo in ogni ipotesi, ma solo quando le ragioni dedotte dal contribuente rientrino nelle cause tipizzate e siano potenzialmente idonee a estinguere o travolgere la pretesa tributaria.
  • Le istanze fondate sulla disciplina della sospensione non possono essere utilizzate in modo meramente dilatorio: l'agente della riscossione conserva un controllo sommario sulla non pretestuosità della domanda e rilevano solo le ipotesi previste dalla legge e riferibili al credito o all'ente impositore.
  • Le questioni relative al maturare del silenzio-assenso o all'annullamento automatico devono essere dedotte tempestivamente nell'atto introduttivo del giudizio; la proposizione tardiva nelle memorie successive può comportarne l'inammissibilità.
  • In sede di legittimità, la censura relativa al contenuto degli atti notificati è inammissibile se il ricorrente non trascrive o riproduce l'atto stesso, impedendo alla Corte di verificare la decisività del vizio denunciato.
  • La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può superare i limiti di specificità e di tempestiva devoluzione della questione, soprattutto quando la pretesa violazione dipenda da presupposti fattuali e documentali non chiaramente riportati nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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