Sentenza del 04/04/2018 n. 8286 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva acquistato terreni edificatori beneficiando dell'agevolazione prevista dalla L. n. 388/2000, art. 33, consistente nell'imposta di registro all'1% e nelle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Avendo rivenduto i terreni prima del decorso di cinque anni senza averli utilizzati direttamente per edificare, l'Agenzia delle Entrate aveva revocato i benefici e recuperato le imposte. La società sosteneva, da un lato, che l'avviso fosse tardivo, poiché il termine triennale di decadenza sarebbe decorso dall'atto di acquisto e non dalla successiva vendita; dall'altro, che l'agevolazione dovesse essere mantenuta perché il successivo acquirente aveva realizzato l'edificazione entro il quinquennio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il termine triennale per l'accertamento della decadenza decorre dal momento in cui il proposito agevolato del contribuente diventa ineseguito o ineseguibile; nel caso concreto, tale momento coincideva con la vendita del terreno a terzi, registrata il 4 agosto 2004. L'avviso era quindi tempestivo. La Corte ha inoltre confermato che l'utilizzazione edificatoria deve essere realizzata dallo stesso soggetto che ha acquistato il terreno usufruendo dell'agevolazione: l'edificazione effettuata dal successivo acquirente non è sufficiente. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.900,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3
Agevolazione consistente nell'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.
L'agevolazione è subordinata all'utilizzazione edificatoria del terreno entro cinque anni dall'acquisto e deve essere realizzata dallo stesso acquirente che ha beneficiato del regime fiscale agevolato.
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 76
Richiamata dalla ricorrente nel quadro delle disposizioni applicabili alla disciplina dell'agevolazione e della relativa decadenza.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, lett. a)
Prevede il termine decadenziale triennale per l'esercizio del potere di liquidazione o recupero dell'imposta di registro nei casi previsti dalla legge; secondo la Corte, il termine decorre dall'evento che determina la perdita dell'agevolazione.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Le norme agevolative, in quanto derogatorie rispetto al regime ordinario, sono soggette a interpretazione restrittiva; non è quindi possibile estendere il beneficio a un'attività edificatoria svolta da un soggetto diverso dall'acquirente originario.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale è subordinata alla realizzazione di una determinata attività entro un termine, l'attività deve normalmente essere compiuta dal soggetto che ha ottenuto il beneficio, salvo che la legge disponga espressamente diversamente.
- La rivendita del bene agevolato prima della scadenza del termine, senza che il beneficiario abbia adempiuto personalmente alla condizione richiesta, può rendere definitivamente ineseguibile il proposito agevolato e determinare la decadenza dal beneficio.
- Il termine per il recupero delle imposte non decorre necessariamente dalla data dell'acquisto originario: nei casi di decadenza sopravvenuta, decorre dall'evento che rende ineseguita o ineseguibile la condizione dell'agevolazione, come la vendita a terzi.
- L'edificazione realizzata dal successivo acquirente non sana, di regola, la perdita dell'agevolazione spettante all'acquirente originario, se la norma collega il beneficio all'attività personale di quest'ultimo.
- Le norme fiscali agevolative sono interpretate restrittivamente: non è possibile estenderne l'ambito applicativo mediante interpretazioni analogiche o basate soltanto sul raggiungimento del risultato edilizio finale.
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