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Sentenza

Sentenza n. 452/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 906 del 17 giugno 2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4131/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 14 ottobre 2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 11 settembre 2025.

Giustizia amministrativa202500815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 906 del 17 giugno 2024, quanto al pagamento del contributo per la Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 906 del 17 giugno 2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al contributo della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.000 euro, oltre alle spese di lite, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della somma secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e dal d.p.c.m. 28 novembre 2016. Nel corso del giudizio di ottemperanza l’Amministrazione ha liquidato le spese legali, ma non ha eseguito la parte del giudicato relativa al riconoscimento e al pagamento del capitale. La difesa ministeriale ha riferito di avere sollecitato l’esecuzione integrale, senza fornire indicazioni utili per una tempestiva definizione della controversia. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il Ministero aveva dato esecuzione solo parziale al giudicato, mediante il pagamento delle spese legali, lasciando ineseguita la parte relativa al capitale di 1.000 euro riconosciuto dal Tribunale di Cagliari. Ha pertanto nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’Ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    È richiamato quale fondamento normativo del contributo riconosciuto al docente per la Carta elettronica destinata all’aggiornamento e alla formazione.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo; la sentenza del giudice ordinario aveva disposto la corresponsione del contributo secondo tale disciplina.

Massime di principio

  • L’esecuzione solo parziale di un giudicato, con adempimento di una componente della condanna ma mancata esecuzione della parte relativa al capitale riconosciuto, legittima il giudizio di ottemperanza per la parte ancora ineseguita.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta quando l’amministrazione debitrice non abbia dato integrale e tempestiva esecuzione al giudicato e non emergano concrete indicazioni per una definizione spontanea della controversia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega a un altro dirigente, e in tal caso non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.
  • La nomina del commissario ad acta può essere accompagnata dall’assegnazione di un termine specifico per l’adempimento, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della decisione di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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