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Sentenza

Sentenza n. 1075/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di riesame e di revoca del precedente divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’8 luglio 2025 con cui la Prefettura di Cagliari ha respinto l’istanza di riesame diretta a ottenere la revoca del decreto del 6 ottobre 2017, con il quale era stato disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, originariamente motivato dalla mancata denuncia del cambio del luogo di detenzione di una pistola. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., della legge n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e illogicità della motivazione e travisamento dei fatti. Secondo il ricorrente, la Prefettura avrebbe fondato il diniego sulla mera pendenza di procedimenti penali, senza valutare concretamente la natura dei fatti, la loro rilevanza attuale e la loro incidenza sull’affidabilità personale. In secondo luogo, ha dedotto violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e sviamento, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente bilanciato l’interesse pubblico alla sicurezza con il diritto al lavoro, poiché il possesso del porto d’armi era necessario per l’assunzione a tempo indeterminato come guardia particolare giurata. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti dall’illegittimità del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il divieto di detenzione di armi e il diniego di rilascio o revoca del porto d’armi come misure cautelari e preventive, fondate su una valutazione prognostica dell’affidabilità dell’interessato e del possibile abuso delle armi. Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto e, nel bilanciamento degli interessi, prevalgono la sicurezza e l’incolumità pubblica rispetto all’interesse privato, anche lavorativo. L’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità e può fondare il giudizio di inaffidabilità su una pluralità di elementi, anche privi di autonoma rilevanza penale, purché valutati complessivamente, con motivazione congrua e senza automatismi irragionevoli. Nel caso concreto, la Prefettura non si è limitata a considerare la mera pendenza di procedimenti penali, ma ha valorizzato sia la mancata denuncia del cambio del luogo di detenzione dell’arma sia cinque successive segnalazioni per fatti ritenuti di non irrilevante gravità. La successiva estinzione di uno dei reati per remissione della querela non ha imposto una diversa conclusione, poiché i fatti dovevano essere considerati unitariamente e la circostanza era stata comunque esaminata nel provvedimento. Il primo motivo è stato quindi ritenuto infondato. È stato respinto anche il motivo sulla proporzionalità, poiché le ragioni di inaffidabilità risultavano autonomamente ostative al rilascio del porto d’armi e l’interesse pubblico alla sicurezza prevale sull’interesse lavorativo del privato. La domanda risarcitoria è stata respinta in conseguenza della legittimità del provvedimento impugnato e dell’assenza del necessario presupposto dell’illegittimità dell’atto causativo del danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    I requisiti generali previsti per le autorizzazioni di polizia rilevano anche nel rilascio del porto d’armi e impongono una verifica dell’affidabilità del richiedente.

  • art. 39 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne

    Il potere prefettizio ha natura cautelare e preventiva e può essere esercitato sulla base di una ragionevole previsione di uso inappropriato delle armi, senza necessità di un abuso già concretamente verificatosi.

  • art. 43 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    La disciplina del porto d’armi richiede una valutazione rigorosa dell’affidabilità del richiedente e non configura un diritto assoluto al rilascio o alla conservazione del titolo.

  • art. 138, ultimo comma, r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    La guardia particolare giurata è qualificata come incaricato di pubblico servizio, circostanza che giustifica particolare rigore nella valutazione dell’affidabilità ai fini del porto d’armi.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di proporzionalità è ricondotto anche al principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato quando sussistano elementi idonei a fondare una prognosi ragionevole, secondo il criterio del più probabile che non, circa il possibile abuso delle armi; non è necessario che l’abuso si sia già verificato né che sussista un accertamento di pericolosità sociale o di responsabilità penale.
  • La valutazione della capacità di abuso delle armi può fondarsi su una pluralità di fatti ed episodi, anche privi di autonoma rilevanza penale o non definitivamente ascrivibili all’interessato, purché gli elementi siano concretamente apprezzati, motivati e valutati nel loro insieme secondo criteri di ragionevolezza.
  • Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto; nel bilanciamento tra l’interesse privato al rilascio o alla revoca del divieto e l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone, quest’ultimo assume carattere prevalente.
  • Nel valutare il rilascio o il mantenimento del porto d’armi per una guardia particolare giurata, l’Amministrazione deve procedere con particolare rigore, considerando il ruolo svolto, il contesto personale e sociale e la necessaria affidabilità del soggetto, senza che sia indispensabile un giudizio di pericolosità sociale in senso proprio.
  • La sopravvenuta estinzione di un singolo reato o procedimento non impone il riesame favorevole dell’affidabilità quando il provvedimento amministrativo si fondi su una valutazione complessiva di una pluralità di elementi autonomamente significativi.
  • La domanda risarcitoria per danni derivanti dal diniego del riesame o dalla mancata revoca del divieto di detenzione di armi non può essere accolta in assenza dell’illegittimità del provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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