Cassazione Penale, Sentenza n. 9550/2025 del 07/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha approvato il rendiconto di gestione relativo a periodi di amministrazione giudiziaria. Due motivi principali: 1) carenza di motivazione e vizio per non avere il Tribunale tenuto conto della precedente sentenza di revoca della confisca (22/05/2023) e per non avere verificato se la restituzione debba riguardare il bene nella consistenza originaria o nella consistenza assunta durante l'amministrazione, nonché per non avere escluso l'onere del ricorrente di pagare i compensi degli amministratori, i quali sarebbero stati prelevati dai conti sequestrati; 2) omissione di motivazione sulla richiesta di porre a carico dell'Erario il compenso degli amministratori e mancata determinazione del compenso, nonostante l'obbligo di liquidazione previsto dagli artt. 42 e 43 d.lgs. n. 159/2011.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse per oggetto esclusivamente l'approvazione del rendiconto ai sensi degli artt. 43 e 37, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, limitata alla verifica di completezza e correttezza delle voci contabili e delle spese effettivamente sostenute. La Corte ha quindi escluso che il giudice che approva il rendiconto debba decidere sulla restituzione dei beni, sulla determinazione del compenso degli amministratori o sulla imputazione di tali oneri allo Stato; tali profili appartengono a procedure distinte (liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 42 e procedimento di restituzione materiale). Ha confermato che gli anticipi già pagati agli amministratori devono essere inseriti nel rendiconto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011, art. 43
procedura di approvazione del rendiconto di gestione ex art. 43 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
L'approvazione del rendiconto ha carattere verificatorio: il giudice controlla la completezza e correttezza delle voci, le somme pagate e riscosse, la descrizione dei cespiti e il saldo; non è funzione del giudice valutare la responsabilità dell'amministratore o decidere questioni estranee al rendiconto, come la restituzione dei beni.
d.lgs. n. 159/2011, art. 42
la liquidazione del compenso è disposta dal tribunale con decreto motivato, su relazione del giudice delegato; art. 42, comma 3: in caso di revoca del sequestro o della confisca, i relativi importi sono posti a carico dello Stato
La determinazione/liquidazione del compenso spettante agli amministratori è una procedura autonoma rispetto all'approvazione del rendiconto; l'onere finale della restituzione o dell'imputazione degli importi all'Erario segue le regole di art. 42 (comma 3 dispone la posta a carico dello Stato in caso di revoca).
d.lgs. n. 159/2011, art. 37, comma 5
Richiamato quale criterio formale per la redazione del rendiconto; conferma l'ambito tecnico-formale dell'atto di rendiconto da verificare dal giudice.
d.lgs. n. 159/2011, art. 30
Regola i rapporti tra sequestro/confisca penali e provvedimenti ablativi di prevenzione: autorizza l'applicazione delle norme in materia di prevenzione anche quando coesistono provvedimenti penali, giustificando l'uso della disciplina del d.lgs. 159/2011 nella gestione dei beni.
disp. att. cod. proc. pen., art. 104-bis, comma 1-bis
Conferma la legittimazione dell'amministrazione giudiziaria alla gestione dei beni sottoposti a misure cautelari/ablative quando coesistono profili penali e di prevenzione.
legge n. 306/1992, art. 12-sexies
Norma sul sequestro penale menzionata dal ricorrente: la Corte osserva che le norme sulle misure di prevenzione si applicano, se compatibili, anche al sequestro/confisca penali atipici, e quindi l'uso della procedura prevista dal d.lgs. 159/2011 è corretto.
Massime di principio
- L'approvazione del rendiconto di gestione ex art. 43 d.lgs. 159/2011 è un controllo formale e contabile sulla completezza e correttezza delle voci: non costituisce sede per decidere sulla restituzione dei beni o sulla responsabilità dell'amministratore.
- La liquidazione del compenso degli amministratori è una procedura distinta (art. 42): per ottenere l'attribuzione dell'onere allo Stato o per impugnare la determinazione del compenso occorre agire nella sede e con le modalità previste per la liquidazione, non nell'ambito del giudizio di approvazione del rendiconto.
- Le somme anticipate agli amministratori devono essere riportate nel rendiconto come spese sostenute; la loro inclusione non pregiudica eventuali accertamenti successivi in sede di restituzione o di liquidazione del compenso.
- La revoca della confisca o del sequestro impatta sulla fase esecutiva della restituzione e sulla imputazione degli oneri, ma non rimuove l'obbligo formale di approvare e verificare i rendiconti relativi ai periodi di amministrazione già trascorsi.
- In casi simili è fondamentale separare le fasi procedurali: (a) approvazione del rendiconto (verifica contabile), (b) liquidazione del compenso (decreto motivato ex art. 42), (c) procedura di restituzione materiale e relativa imputazione degli oneri; le contestazioni vanno calibrate sulla fase corretta.
- Per una efficace difesa, documentare in modo dettagliato frutti, spese e pagamenti nel rendiconto e, se si vuole contestare il compenso o chiederne l'addebito allo Stato, promuovere la specifica procedura di liquidazione o il relativo giudizio di restituzione.
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