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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24199/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva riparazione per ingiusta detenzione per 30 giorni a seguito di un arresto per presunta importazione di cocaina (due involucri per complessivi 2 kg). Successivi accertamenti tossicologici hanno rilevato che la sostanza era in realtà eccipienti per medicinali privi di effetto stupefacente, con conseguente archiviazione dell'accusa. Il giudice della riparazione aveva però ritenuto sussistente la causa ostativa della colpa grave, per il comportamento della ricorrente: trasporto in trolley di sacchetti anonimi privi di etichettatura e di indicazione di provenienza, comportamento elusivo al controllo, precedenti in materia di stupefacenti e risultato parzialmente positivo al narcotest, elementi che avrebbero indotto l'autorità a ritenere fondata la misura cautelare almeno fino agli esami tossicologici. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando carenza e illogicità della motivazione, sostenendo di aver subito l'arresto per negligenza delle forze dell'ordine (omesso ripetere narcotest, ritardo negli esami chimici) e avendo segnalato immediatamente che si trattava di eccipienti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione ha correttamente svolto una valutazione autonoma "ex ante" degli elementi indiziari disponibili, valorizzando il comportamento della ricorrente (confezionamento anonimo, assenza di documentazione di provenienza, comportamento elusivo, precedenti, esito positivo al narcotest) e l'inosservanza della normativa applicabile al trasporto di eccipienti medicinali (direttiva comunitaria 2001/83/CE) come elementi idonei a caratterizzare colpa grave e a giustificare la detenzione per il tempo necessario agli accertamenti. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • Direttiva comunitaria 2001/83/CE

    direttiva comunitaria 2001/83/CE

    La Corte ha ritenuto che la direttiva impone regole di autorizzazione e tracciabilità per sostanze destinate alla produzione di medicinali; l'assenza di etichettatura e di indicazioni di provenienza ha costituito elemento di colpa specifica rilevante ai fini della valutazione della responsabilità per l'ingiusta detenzione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)

    sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 Rv.259082; sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016 Buccini Rv.266808; Piccolo 15.9.2016 Rv.268238; Messina Maria 2/07/2019 Rv.276859; Calzaretta 13/01/2021 Rv.280246

    La Suprema Corte ricorda il principio secondo cui il giudice della riparazione deve effettuare una valutazione autonoma ed "ex ante" degli elementi indiziari disponibili per accertare se la condotta dell'interessato abbia concretamente determinato, con dolo o colpa grave, la falsa apparenza della commissione di un reato, potendo utilizzare anche elementi probatori della fase delle indagini salvo la loro esclusione processuale.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione applica un criterio di valutazione "ex ante" e autonomo rispetto al giudice penale: l'assenza di condanna o l'assoluzione non impedisce che la condotta dell'indagato configuri colpa grave idonea a escludere la riparazione.
  • Comportamenti elusivi al controllo, trasporto di sostanze anonime o non etichettate, mancanza di documentazione sulla provenienza e precedenti specifici possono integrare "colpa grave" anche se la sostanza risulti poi non stupefacente.
  • La mera tardiva o incompleta attività investigativa (es. mancato immediato ripetuto narcotest) non elimina automaticamente la responsabilità del soggetto che ha tenuto condotte caratterizzate da macroscopica imprudenza o inosservanza di norme sulla tracciabilità.
  • Per chi trasporta materiali potenzialmente assimilabili a prodotti farmaceutici, è determinante poter esibire documentazione di provenienza (fatture, scontrini, attestazioni di fornitore o autorizzazioni), pena l'aggravamento della valutazione sulla diligenza.
  • In situazioni analoghe, il potenziale danneggiato dalla detenzione deve dimostrare non solo l'assenza di illecito penale, ma anche che la propria condotta non abbia contribuito con dolo o colpa grave a creare l'apparenza dell'illecito; in assenza di tale prova la domanda di riparazione può essere rigettata.

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