Cassazione Penale, Sentenza n. 05073/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello per inosservanza di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.), sostenendo che la Corte aveva dichiarato inammissibile la richiesta congiunta delle parti (difesa e Pubblico Ministero) di concordare in udienza una rideterminazione della pena, riduzione pari a 1/6 della pena di primo grado. La Corte d'appello aveva ritenuto la richiesta tardiva rispetto al termine di quindici giorni previsto dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 599-bis c.p.p. e "generica" perché priva di un preciso calcolo della nuova pena; il ricorrente sosteneva che il Procuratore generale, pur avendo depositato le sue conclusioni dopo il termine, aveva manifestato disponibilità ad accettare la proposta tardiva e che tale accettazione avrebbe sanato il vizio di tardività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha osservato che le parti avevano effettivamente chiesto in udienza la riduzione della pena di 1/6: dalla pena di primo grado (2 anni e 2 mesi di reclusione e € 800,00 di multa) la riduzione di 1/6 avrebbe determinato una pena di 1 anno, 9 mesi e 20 giorni di reclusione e € 667,00 di multa. Poiché la Corte d'appello aveva invece inflitto al ricorrente una pena ancora più favorevole (1 anno e 8 mesi di reclusione e € 600,00 di multa), l'eventuale accoglimento del motivo di ricorso e della richiesta di concordato non avrebbe prodotto alcun vantaggio per il ricorrente e anzi avrebbe portato a una pena più grave. Perciò mancava l'interesse ad impugnare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., a versare € 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello (rideterminazione della pena) e prevede un termine di quindici giorni antecedenti l'udienza per la presentazione; la Corte d'appello ha richiamato tale termine per dichiarare tardiva la proposta presentata oltre il termine, valutando anche la genericità della richiesta
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente invocava questa lettera per vizio procedurale relativo all'ammissibilità della richiesta concordata
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità con profili di colpa, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente
Massime di principio
- Per valutare l'ammissibilità di una richiesta concordata in appello occorre verificare la tempestività rispetto al termine di 15 giorni previsto dall'art. 599-bis c.p.p.; la presentazione oltre tale termine può essere dichiarata inammissibile salvo che vi sia un valido motivo e, in alcuni casi, l'accettazione del P.M. potrebbe sanare il vizio, ma ciò è rimesso alla valutazione del giudice
- È necessario che la richiesta concordata sia sufficientemente precisa: se le parti chiedono una rideterminazione della pena è preferibile indicare il calcolo concreto (anni, mesi, giorni e multa) per evitare che la domanda sia ritenuta generica
- La Corte verifica l'interesse concreto del ricorrente: se l'eventuale accoglimento del ricorso produrrebbe una situazione meno favorevole per l'imputato (pena maggiore), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse
- La proposizione di ricorsi privi di interesse o con profili di colpa nella loro determinazione può comportare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto bisogna valutare strategicamente la convenienza dell'impugnazione
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