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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27103/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di alcuni comproprietari di un cortile comune nei confronti di un altro comproprietario, al fine di far accertare l'illegittimità della realizzazione, da parte di quest'ultimo, di uno scivolo/rampa verso lo scantinato, adibito a garage, sul sedime del cortiletto comune. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda e rigettato la riconvenzionale del convenuto, che lamentava l'eliminazione di un manufatto insistente sul cortile comune. In appello, però, la corte territoriale aveva riformato la decisione, ritenendo che l'opera integrasse un mero uso più intenso della cosa comune, non tale da menomare il pari uso degli altri comproprietari, considerata la concreta conformazione del luogo, la posizione marginale della rampa e la minima incidenza sulla superficie comune. I ricorrenti per cassazione deducevano, con il primo motivo, violazione degli artt. 1100, 1101, 1102 e 1061 c.c., sostenendo che la corte d'appello non avesse considerato l'alterazione della superficie calpestabile, il pericolo per chi transita nel cortile, l'asserita lesione dell'armonia del complesso edilizio e la costituzione di un asservimento del bene comune all'immobile esclusivo del resistente. Con il secondo motivo denunciavano omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., individuati nel pericolo dello scivolo e nell'alterazione dell'armonia architettonica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse correttamente applicato i principi in tema di uso della cosa comune, esaminando in concreto se la rampa incidessero sul pari uso da parte degli altri comunisti e motivando in base alla conformazione del cortile, alla collocazione marginale dell'opera, alla ridottissima area occupata e alla mancanza di un apprezzabile pregiudizio all'utilizzazione comune. Ha inoltre osservato che le censure di legittimità miravano in realtà a una rivalutazione del merito e che, quanto ai fatti allegati come decisivi, essi risultavano in parte tardivamente dedotti e comunque già scrutinati dal giudice di appello. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata costituzione dell'intimato. È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1100, 1101, 1102 c.c.

    Le norme sul condominio ordinario e sull'uso della cosa comune vanno lette nel senso che ogni partecipante può servirsi del bene comune anche in modo più intenso, purché non alteri la destinazione del bene e non impedisca agli altri il pari uso in concreto, da valutarsi sulla base delle caratteristiche del luogo.

  • art. 1061 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo; la Corte non ravvisa nella fattispecie gli estremi di un asservimento del bene comune all'utilità esclusiva di uno dei comunisti.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto risulti comunque esaminato dal giudice di merito, oppure quando la doglianza miri in sostanza a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002

    Accertata la soccombenza dei ricorrenti, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo previsto dal comma 1 quater in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di uso della cosa comune, il giudice deve verificare in concreto se l'opera o l'utilizzazione più intensa alteri la destinazione del bene o impedisca agli altri partecipanti il pari uso; la valutazione non può essere astratta, ma deve tenere conto della conformazione dei luoghi e dell'effettiva incidenza dell'intervento.
  • Non integra violazione dell'art. 1102 c.c. l'uso più intenso del bene comune che occupi una porzione minima e marginale del bene, quando non risulti un apprezzabile sacrificio delle facoltà degli altri comproprietari.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre se il fatto dedotto è stato comunque considerato dal giudice di merito, anche solo implicitamente, oppure se la censura si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove.
  • Le allegazioni fattuali introdotte tardivamente e non accompagnate dalla dimostrazione di un effettivo contraddittorio non possono fondare utilmente un motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di fatti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieComunioneImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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