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Sentenza

Sentenza n. 1345/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Monza n. 741/2024, depositata e resa pubblica il 16.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1906/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 31.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 31.07.2025;

Giustizia amministrativa202502991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la documentazione depositata dal Ministero dimostrava l'integrale pagamento della somma oggetto della sentenza da ottemperare e, quindi, l'intervenuta soddisfazione della pretesa azionata. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione dell'attività difensiva minima e stereotipata propria dei ricorsi in materia e dell'intervenuto adempimento.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che ordinava l'accredito di 1.500 euro sulla carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Monza n. 741/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all'accredito sulla carta del docente dell'importo complessivo di 1.500 euro per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza del giudice ordinario era stata notificata all'amministrazione anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Ministero ha depositato documentazione attestante l'integrale pagamento delle somme, effettuato a decorrere dal 19 gennaio 2026.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario è stata prodotta quale titolo per l'esecuzione forzata, in duplicato informatico tratto dal fascicolo telematico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione della domanda.
  • L'integrale pagamento delle somme riconosciute da una sentenza passata in giudicato costituisce adempimento idoneo a soddisfare la pretesa esecutiva e a definire il giudizio di ottemperanza.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l'amministrazione adempie nel corso del giudizio e l'attività difensiva richiesta dalla controversia è ritenuta minima e stereotipata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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