Sentenza del 09/03/2018 n. 2785 - Comm. Trib. Prov. Catania
Associazione sportiva dilettantistica - accertamento induttivo del reddito - responsabilità solidale del rappresentante - necessita dimostrazione concreta attività negoziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa responsabilità personale e solidale del rappresentante non può essere affermata automaticamente per il solo fatto di aver ricoperto la carica nell'associazione. Anche per i debiti tributari è necessaria la prova, a carico di chi richiede il pagamento, di una concreta attività negoziale svolta dal rappresentante in nome e per conto dell'ente. In assenza di tale prova, la pretesa nei confronti della persona fisica non può essere accolta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di imputare personalmente al rappresentante dell'associazione i debiti dell'ente, anche di natura tributaria, sulla base della sola titolarità della carica. La sentenza ha ritenuto insufficiente la mera dimostrazione del ruolo rappresentativo o gestorio formalmente ricoperto, richiedendo invece la prova concreta che il soggetto abbia svolto attività negoziale in nome e per conto dell'associazione, dalla quale sia derivata l'obbligazione azionata.
Norme richiamate
Art. 38 del codice civile
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
La responsabilità personale e solidale riguarda le persone che hanno concretamente agito in nome e per conto dell'associazione, non ogni soggetto che abbia rivestito formalmente una carica rappresentativa o gestoria. L'onere della prova dell'attività negoziale concreta grava sul creditore o sull'amministrazione che pretende il pagamento.
Massime di principio
- La mera titolarità della carica di presidente, amministratore o rappresentante di un'associazione non determina automaticamente la responsabilità personale per i debiti dell'ente.
- Per applicare l'art. 38 c.c. occorre dimostrare specifici atti o comportamenti negoziali compiuti dal soggetto in nome e per conto dell'associazione.
- Il principio vale anche per le obbligazioni tributarie: l'amministrazione deve provare il concreto esercizio di poteri rappresentativi o gestori rilevanti, non potendo fondarsi soltanto sui dati formali risultanti dai registri o dagli atti dell'ente.
- La responsabilità può essere riferita al soggetto che ha effettivamente operato per l'associazione, anche se la sua posizione formale non è l'unico elemento considerato; al contrario, la carica formale priva di attività concreta non è sufficiente.
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