Cassazione Civile, Ordinanza n. 16385/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società aveva realizzato, negli anni di imposta 2010 e 2011, un investimento per un impianto fotovoltaico poi ammesso alla tariffa incentivante del secondo conto energia. Ritenendo cumulabile tale incentivo con la detassazione prevista dalla c.d. Tremonti Ambiente, aveva versato IRES in misura asseritamente superiore al dovuto e, dopo il sopravvenuto D.M. 5 luglio 2012 che ammetteva la cumulabilità entro il limite del 20% del costo ambientale, aveva chiesto il rimborso di quanto pagato in più. L’Agenzia aveva opposto silenzio-rifiuto. Nei precedenti gradi la lite si era concentrata sulla spettanza dell’agevolazione alle imprese costituite per produrre energia da fonti rinnovabili e rivenderla, senza impiego in autoconsumo. Nel giudizio di rinvio la società aveva sostenuto che l’interpretazione dell’art. 6, commi 13-19, L. 388/2000 adottata dalla Cassazione nel precedente rescissorio era contraria al diritto UE, in particolare ai principi di interpretazione conforme e al regime degli aiuti di Stato, e che il giudice nazionale avrebbe dovuto disapplicarla o chiedere rinvio pregiudiziale alla CGUE. Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio ha quindi dedotto: 1) violazione dei principi UE sull’interpretazione conforme e del divieto di discriminazione; 2) violazione dell’art. 107 TFUE e del reg. CE n. 800/2008, sostenendo che gli aiuti per energia rinnovabile fossero compatibili anche se destinati alla vendita; 3) nullità della sentenza per motivazione assente, oltre a chiedere rinvio pregiudiziale alla CGUE sui quesiti relativi alla cumulabilità e alla nozione di aiuto autorizzato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le questioni eurounitarie sollevate fossero già state valutate nel precedente rescindente e che, comunque, la normativa UE invocata fosse meramente autorizzativa e non imponesse agli Stati membri di riconoscere l’agevolazione anche alle imprese costituite solo per produrre e vendere energia pulita. Ha quindi confermato l’interpretazione dell’art. 6, commi 13-19, L. 388/2000 nel senso che il beneficio spetta alle imprese che investono per prevenire, ridurre o riparare danni ambientali causati dalla propria attività, non alle c.d. imprese di scopo. La sentenza di rinvio è stata dunque confermata, con condanna della ricorrente alle spese e ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, commi 13-19, L. 388/2000
"la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali ... non concorre a formare il reddito imponibile"
L’agevolazione spetta alle PMI per investimenti ambientali consistenti nell’acquisto di immobilizzazioni materiali necessarie a prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente dall’attività svolta dall’impresa investitrice; non si estende alle imprese costituite solo per produrre e vendere energia da fonti rinnovabili.
art. 2424 c.c.
"immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II"
La nozione di investimento ambientale rinvia alle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio secondo quella voce.
art. 107 TFUE
"salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno ... gli aiuti concessi dagli Stati"
La Corte richiama la norma come parametro degli aiuti di Stato, ma afferma che il regolamento UE invocato è autorizzativo e non impone di riconoscere il beneficio alle imprese di scopo.
art. 194, par. 1, lett. c) TFUE
"promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili"
È richiamato per descrivere gli obiettivi della politica energetica UE, ma non come fonte di un obbligo diretto di concessione dell’agevolazione fiscale interna.
direttiva 2001/77/CE
È citata per evidenziare la finalità di promuovere le fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.
direttiva 2009/28/CE
È richiamata come normativa di settore sugli obiettivi di incremento dell’energia da fonti rinnovabili.
direttiva (UE) 2018/2001
È menzionata per ribadire il quadro europeo di promozione delle fonti rinnovabili, senza obblighi azionabili direttamente dai consociati.
reg. (CE) n. 800/2008, art. 1, par. 1, lett. d)
Il regolamento si applica agli aiuti per la tutela dell’ambiente.
reg. (CE) n. 800/2008, art. 2, n. 1
Definisce gli aiuti come misure che rispondono ai criteri dell’art. 87, par. 1, Trattato CE.
reg. (CE) n. 800/2008, art. 3, par. 1
Gli aiuti che rispettano le condizioni del regolamento sono considerati compatibili con il mercato comune ed esentati dal divieto.
reg. (CE) n. 800/2008, art. 17, par. 1
"qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse materiali causato dall'attività del beneficiario"
La Corte lo utilizza per affermare che gli aiuti ambientali riguardano interventi volti a ridurre o riparare danni ambientali e a promuovere l’uso di energie rinnovabili.
reg. (CE) n. 800/2008, art. 17, par. 4
Ricompende l’energia solare tra le fonti rinnovabili.
reg. (CE) n. 800/2008, art. 23, par. 1
"gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato comune"
Consente, a determinate condizioni, aiuti agli investimenti per la produzione di energia rinnovabile, ma non impone agli Stati membri di concederli a tutte le imprese che producono energia da vendere.
reg. (CE) n. 800/2008, art. 23, parr. 2-4
Dettano le condizioni di compatibilità degli aiuti ambientali con il mercato comune.
art. 132 c.p.c.
È invocato come parametro del vizio di motivazione, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato per denunciare un asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Costituisce il veicolo dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità per motivazione assente.
art. 267 TFUE
È invocato per chiedere il rinvio pregiudiziale alla CGUE, ma la Corte lo ritiene non necessario.
art. 380 bis c.p.c.
È richiamato in relazione alla proposta accelerata e alla disciplina della decisione camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell’ulteriore contributo unificato posto a carico della ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di agevolazioni fiscali connesse a investimenti ambientali, la disciplina va interpretata in senso strettamente aderente al dato testuale: il beneficio presuppone che l’investimento sia funzionale a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali causati dall’attività dell’impresa beneficiaria, e non si estende automaticamente a soggetti costituiti unicamente per produrre energia rinnovabile da immettere sul mercato.
- Le norme europee sugli aiuti di Stato richiamate a supporto di agevolazioni ambientali hanno natura autorizzativa: consentono agli Stati membri di prevedere determinati aiuti a condizioni prefissate, ma non impongono un obbligo generale di estenderli a tutte le imprese operanti nel settore delle energie rinnovabili.
- Non è configurabile una violazione del principio di interpretazione conforme quando l’interpretazione della norma interna sia coerente con il suo tenore letterale e con la discrezionalità riconosciuta al legislatore nazionale nella selezione dei destinatari dell’agevolazione.
- La censura di motivazione apparente o assente è inammissibile quando si risolva, in realtà, nella richiesta di una diversa interpretazione della disciplina sostanziale già esaminata dal giudice di merito e dalla Corte di cassazione nel precedente giudizio rescindente.
- In sede di ricorso avverso la sentenza resa in rinvio, possono essere riproposte questioni di diritto eurounitario solo se ancora rilevanti e non coperte da giudicato; tuttavia il motivo è inammissibile quando pretende di rimettere in discussione un approdo interpretativo già consolidato dalla Corte senza indicare un effettivo errore decisivo nella decisione impugnata.
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