Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2672/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Venezia lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale aveva negato tali benefici ricordando l'esistenza di un precedente per appropriazione indebita; il ricorrente osserva però che la sentenza di condanna del Tribunale di Treviso n. 1054/09 non è passata in giudicato (la Cassazione aveva disposto il rinvio per nuovo esame e il procedimento è tuttora in grado di appello), sicché non sussiste un precedente penale a suo carico e i benefici sarebbero dovuti essere concessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: l'imputato non ha indicato quale vizio di cui all'art. 606, co.1, c.p.p. deducesse né si è confrontato specificamente con la motivazione della Corte territoriale. Quanto alle attenuanti generiche, la Cassazione ha richiamato il principio per cui chi chiede le attenuanti deve indicare elementi positivi che le giustifichino e il giudice che le esclude deve indicare plausibili ragioni del rifiuto; nel caso concreto il ricorrente non ha prospettato elementi favorevoli omessi dalla Corte d'appello. Analogo difetto è stato riscontrato sul motivo relativo alla sospensione condizionale: mancavano elementi concreti diretti a dimostrare la prognosi favorevole richiesta dall'art. 164 c.p. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, co. 1, c.p.p.

    Norma che elenca i vizi deducibili in cassazione; la Corte ha rilevato che il ricorso non indica quale di tali vizi venga dedotto, contribuendo a fondare l'inammissibilità per genericità

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale sanzione fissando la somma in euro 3.000

  • art. 62-bis, co. 3, c.p.

    Richiamata per il profilo dei precedenti penali: la sola assenza di precedenti non è automaticamente sufficiente a determinare il riconoscimento delle attenuanti generiche

  • art. 133 c.p.

    Citato come parametro per la determinazione della pena e per la valutazione della prognosi di non recidiva in relazione alla sospensione condizionale

  • art. 164 c.p.

    Stabilisce che la sospensione condizionale della pena è subordinata a una prognosi favorevole circa l'astensione dal commettere nuovi reati; la Corte ha osservato l'assenza di elementi concreti sul punto nel ricorso

  • artt. 175, 666, 670 c.p.p.

    Richiamati in relazione al precedente procedimento (istanza di rimessione in termini e successivo rinvio) che ha lasciato pendente un procedimento di appello per il reato di appropriazione indebita

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma che limita le udienze pubbliche orali ai soli ricorsi per i quali sia stata espressamente richiesta la trattazione orale; motivazione della deposizione scritta del Procuratore Generale

  • art. 217, co. 2, l. fall.

    Norma relativa al reato per cui l'imputato era stato originariamente condannato in primo grado e poi parzialmente riformato in appello

Massime di principio

  • In Cassazione il ricorso deve indicare chiaramente quale vizio di legge si deduce (art. 606 c.p.p.) e confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte impugnata; la genericità comporta l'inammissibilità
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il difensore deve prospettare elementi concreti e positivi che giustifichino la mitigazione; il giudice che le nega deve però indicare plausibili ragioni del rigetto
  • La sospensione condizionale della pena richiede una prognosi favorevole sul comportamento futuro (art. 164 c.p.) valutata secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; la mera assenza di precedenti non è di per sé decisiva
  • Non possono essere considerati "precedenti penali" provvedimenti non definitivi: occorre verificare la passata in giudicato delle condanne prima di usarle per negare benefici
  • Ricorsi manifestamente generici o infondati possono essere sanzionati con il pagamento di spese e una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi essenziale curare la completezza e specificità dell'impugnazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.