Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 647/2026 - Bari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Trani-Sez. Lavoro, n. 2233 del 12 novembre 2024, notificata in data 13 novembre 2024, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 25 marzo 2025

Giustizia amministrativa202500696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione lavoro, che disponeva il pagamento di somme in favore della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione lavoro, n. 2233 del 12 novembre 2024, notificata il 13 novembre 2024 e passata in giudicato il 25 marzo 2025. Ha dedotto l'integrale inadempimento del Ministero rispetto alle obbligazioni pecuniarie derivanti dal titolo giudiziale, chiedendo l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato del giudice del lavoro. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, mediante il pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore della ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura della parte. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventualità di protrazione dell'inadempimento oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, in favore della ricorrente e del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione inadempiente l'esecuzione del giudicato, assegnando un termine e riservando, se necessario, la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando, a fronte di un giudicato contenente obbligazioni a carico dell'amministrazione, non risulti provato l'integrale adempimento del titolo giudiziale.
  • In caso di mancata esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere integralmente entro un termine assegnato decorrente dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura della parte.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva, subordinandola alla protrazione dell'inadempimento oltre il termine assegnato dall'ordine di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.