Sentenza n. 1653/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento prot. n.-OMISSIS- D.A.S.P.O del 04/05/2023, emesso dalla Questura di Ferrara, notificato il 13 maggio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Ferrara del 4 maggio 2023, notificato il 13 maggio 2023, che ha disposto per un anno il divieto nazionale di accesso alle manifestazioni calcistiche e alle relative aree limitrofe
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato in seguito all’accensione di un fumogeno sugli spalti durante la partita SPAL-Ascoli del 21 gennaio 2023. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 6 della l. 401/1989 e 3 della l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e insussistenza della pericolosità: ha sostenuto che il fumogeno, di colore giallo e non verde come indicato negli atti della DIGOS, si sarebbe spento subito cadendo a terra in un settore con pochi tifosi. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 della l. 241/1990, deducendo che l’informativa trasmessa era parzialmente omissata e che ciò avrebbe leso il diritto di difesa. Con il terzo e il quinto motivo ha contestato durata, ampiezza e genericità della misura, ritenendole sproporzionate rispetto alla condotta e all’assenza di precedenti, e ha denunciato la mancata dimostrazione di una particolare pericolosità. Con il quarto motivo ha dedotto l’indeterminatezza dei luoghi vietati e la conseguente incidenza sulla libertà personale tutelata dall’art. 13 Cost.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e tutte le censure, trattandole unitariamente quanto ai profili di pericolosità, istruttoria e motivazione. Ha rilevato che l’accensione del fumogeno non era stata smentita ed era confermata dalle fotografie; il suo utilizzo sugli spalti, in mezzo agli altri tifosi, era idoneo a esporre l’incolumità pubblica a un pericolo. In una misura preventiva non occorre che si sia verificata una lesione o che sia dimostrato un concreto pericolo per le persone: il possesso e l’utilizzo di materiale pirotecnico, valutati nel contesto di tempo e luogo, sono sufficienti a fondare il DASPO. È stata ritenuta irrilevante la mancata sottrazione del fumogeno da parte degli steward, non essendo provato che ne avessero consentito consapevolmente l’ingresso e non potendo essi svolgere controlli invasivi. Il TAR ha escluso l’indeterminatezza dei luoghi vietati, perché individuati attraverso le manifestazioni calcistiche organizzate dagli enti e dalle leghe specificamente indicati; la misura incide sulla libertà di circolazione, limitabile per ragioni di sicurezza, non sulla libertà personale. Ha inoltre giudicato proporzionata la misura di un anno rispetto ai fatti contestati. La censura partecipativa è stata respinta perché la comunicazione di avvio del 3 febbraio 2023 e gli atti versati in giudizio dimostravano la trasmissione dell’album fotografico e delle annotazioni della DIGOS e del Gabinetto di Polizia Scientifica. Spese a carico del ricorrente, liquidate in euro 1.500, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, l. 401/1989
È noto, infatti, che il DASPO, ex art. 6, comma 1, della L. n. 401 del 1989, costituisce una misura di prevenzione atipica introdotta nel nostro ordinamento per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi, e presuppone non la commissione di un reato ma una situazione di pericolosità sociale; non è necessaria pertanto l'accertata lesione ma è sufficiente il pericolo di lesione dell'ordine e della sicurezza pubblica, come naturale nell'ambito di una disciplina non finalizzata alla repressione, ma alla prevenzione e quindi focalizzata non sulla lesione ma sul potenziale pericolo per i citati beni.
Il DASPO è una misura preventiva e può essere disposto senza che sia stato commesso un reato o si sia verificata una lesione: è sufficiente una situazione di pericolosità e il potenziale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
art. 6-bis l. 401/1989
Il Legislatore ha voluto individuare tra le condotte penalmente rilevanti, sia l'utilizzo che la mera detenzione dei fumogeni, integrando la Legge n. 401/1989, dapprima con l'art. 6-bis, che vieta l'utilizzo del fumogeno e, successivamente, con l'inserimento dell'art. 6-ter, che sanziona anche il loro possesso.
L’utilizzo di fumogeni durante le manifestazioni sportive rientra tra le condotte vietate dall’art. 6-bis; la decisione valorizza tale condotta, insieme al contesto, quale indice del potenziale pericolo rilevante ai fini preventivi.
art. 6-ter l. 401/1989
Proprio l'art. 6-ter punisce la condotta di chi "nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ... è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere..".
La disposizione considera penalmente rilevante il possesso, nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive, di strumenti per l’emissione di fumo o di altri oggetti indicati; il giudice ne ricava la rilevanza preventiva anche del possesso, senza necessità di un ulteriore concreto pericolo per le persone.
artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990
Quanto alla presunta violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale, è sufficiente rinviare alla comunicazione di avvio del procedimento del 3 febbraio 2023 versata in atti (All. 2 Amministrazione) per confutarne la consistenza, atteso che risultano trasmessi sia l’album fotografico, sia le annotazioni della DIGOS e del Gabinetto di Polizia Scientifica.
La censura di lesione della partecipazione procedimentale è infondata quando la comunicazione di avvio e gli atti trasmessi documentano la conoscenza degli elementi istruttori, inclusi i materiali fotografici e le annotazioni di polizia.
art. 16 Cost.
Il provvedimento non incide sulla libertà personale ma sulla libertà di circolazione ex art. 16 della Costituzione, che può essere legittimamente limitata - come nel caso in esame - per ragioni di sicurezza.
Il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive incide sulla libertà di circolazione e può essere legittimamente disposto per ragioni di sicurezza.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura di prevenzione diretta a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica: non richiede la commissione di un reato né l’accertamento di una lesione, essendo sufficiente il potenziale pericolo desumibile dalla condotta e dal contesto.
- Il possesso e l’utilizzo di fumogeni durante una manifestazione sportiva possono costituire presupposto sufficiente per il DASPO; la valutazione del pericolo va compiuta ex ante, considerando le modalità di tempo e di luogo, senza necessità di provare un concreto pericolo per le persone.
- Il divieto di accesso è sufficientemente determinato quando individua le manifestazioni e i luoghi vietati mediante categorie organizzative e territoriali riconoscibili; la misura limita la libertà di circolazione, suscettibile di restrizioni per ragioni di sicurezza, e non la libertà personale.
- La censura di violazione della partecipazione procedimentale non è fondata quando dagli atti risulta che, con la comunicazione di avvio, sono stati trasmessi gli elementi istruttori rilevanti, compresi i materiali fotografici e le annotazioni degli organi di polizia.
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