Cassazione Penale, Sentenza n. 3952/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.) sostenendo: 1) che l'accusa originaria di disturbo indifferenziato era mutata in un accertamento tecnico mirato alle immissioni sonore nell'abitazione della parte civile; 2) che il semplice superamento dei limiti acustici non prova l'idoneità a disturbare un numero indeterminato di persone, soprattutto in una zona di intensa movida con molteplici sorgenti di rumore e senza mappatura acustica o rilievi durante la chiusura del locale; 3) che le misure adottate (doppi vetri, condizionamento, ombrelloni, richiami alla moderazione) dimostravano l'esercizio del controllo dal gestore e rendevano insussistente la responsabilità; 4) censurava la revoca dell'ordinanza che ammetteva ulteriori testi della difesa per superfluità, lamentando violazione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: il giudice di merito aveva correttamente valutato sia le dichiarazioni testimoniali sia gli accertamenti tecnici (rilievi ARPA) dimostrando l'idoneità delle emissioni sonore a arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone; non è precluso al giudice fondare il convincimento anche su elementi diversi da accertamenti tecnici esclusivi; la contestazione non è stata mutata indebitamente nel corso del processo; la posizione del gestore è penalmente rilevante quando ometta di impedire gli schiamazzi degli avventori, e le misure assunte dal ricorrente non sono risultate esimenti; le eccezioni sulla zonizzazione acustica non erano decisive e rappresentavano un mero auspicio di futura riclassificazione; la revoca dell'ammissione di ulteriori testi è stata considerata sanata per mancata tempestiva deduzione da parte della difesa e, comunque, il ricorrente non ha specificato quale apporto probatorio avrebbero fornito tali testi. Conseguentemente è stato confermato l'impegno della pena (ammenda di euro 600 nella sentenza di primo grado), nonché la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 par. 1 e 4
Richiamata rispetto alle garanzie del giusto processo e del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata perché le eccezioni procedurali non sono state tempestivamente dedotte e/o risultano ininfluenti nel concreto esame probatorio
Codice di procedura penale, art. 516
Richiamato nel contesto del procedimento istruttorio e delle regole sul dibattimento; collegato alle censure sulla modifica dell'imputazione e alle modalità di assunzione della prova
Codice di procedura penale, art. 521
Riferimento alle pronunce sulle modalità di formazione della prova e del giudizio in merito; usato per valutare la correttezza dell'istruzione dibattimentale
Codice penale, art. 659
Norma incriminatrice del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone; la Corte conferma che è sufficiente il disturbo arrecato a un gruppo indeterminato di persone (anche se limitato in ambito spaziale) e che la prova della idoneità può derivare sia da rilievi tecnici sia da elementi di fatto valutati dal giudice
Codice di procedura penale, art. 182 comma 2
Richiamato in tema di nullità connesse alla revoca di provvedimenti istruttori: la nullità dedotta tardivamente si considera sanata se non immediatamente rilevata dalla parte presente
Codice di procedura penale, art. 495
Consente al giudice di escludere prove superflue o irrilevanti; la Corte ha ricordato che l'onere è sulla difesa di specificare l'apporto probatorio delle prove escluse per far valere la violazione del diritto di difesa
Massime di principio
- La condotta di un gestore di pubblico esercizio può integrare il reato di cui all'art. 659 c.p. se non impedisce gli schiamazzi o il disturbo provocato dagli avventori: è imposto un obbligo di controllo e prevenzione delle condotte rumorose
- Per l'art. 659 c.p. non è necessario provare il disturbo di un vasto numero di persone: è sufficiente che sia arrecato a un gruppo indeterminato, anche in ambito ristretto (es. condominio o limitata area urbana)
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito; l'apprezzamento degli elementi probatori (anche comparando rilievi tecnici e testimonianze) spetta al giudice del merito
- Le misurazioni tecniche (rilievi acustici) rappresentano prova rilevante ma non esclusiva; il giudice può formare il proprio convincimento anche sulla base di elementi non tecnici quando atti a dimostrare l'idoneità a arrecare disturbo
- Le eccezioni procedurali relative all'esclusione di prove devono essere tempestivamente dedotte nel processo: la mancata deduzione immediata può comportare la sanatoria della controversia su quel punto
- Richieste di modifica della classificazione acustica o di zonizzazione non esonerano automaticamente dalla responsabilità penale finché non vi sia un effettivo e formale cambiamento normativo o mappatura che dimostri diversamente la situazione ambientale
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