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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10903/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su due motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova relativamente all'elemento soggettivo del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo; la difesa sosteneva che l'imputata credeva il fucile un pezzo d'antiquariato e non era consapevole della sua funzionalita' o illegalita', contestando invece la valutazione della Corte di appello che aveva richiamato elementi quali la lubrificazione dell'arma e la sua collocazione a vista; 2) richiesta di applicazione della causa di non punibilita' per particolare tenuita' (art. 131-bis c.p.) nella versione estesa dalla legge di modifica (d.lgs. n.150/2022), ritenendo che la pena inflitta rientrasse nei nuovi limiti per l'applicabilita'.

La decisione

Rigetto del ricorso in cassazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto non fondati i rilievi sul travisamento della prova e sull'elemento soggettivo: la disponibilita' durevole dell'arma, il suo funzionamento (8,78 joule > 7,5 joule) e il comportamento della detentrice giustificano la sussistenza del reato con dolo generico. Ha altresi' respinto il motivo relativo all'art. 131-bis ritenendo che la nuova causa di non punibilita' avrebbe dovuto essere invocata in appello se la norma era gia' operante alla data di deliberazione della sentenza impugnata; impossibile dedurla per la prima volta in cassazione in presenza delle condizioni previste dall'art. 606 c.p.p. La ricorrente e' condannata al pagamento delle spese processuali. Restano operative le statuizioni della Corte d'appello (pena rideterminata in 4 mesi di reclusione e 700 euro di multa con beneficio della non menzione).

Norme richiamate

  • art. 2, comma terzo, legge n. 110/1975

    definisce i parametri che qualificano un oggetto come arma; la Corte ha applicato la norma ritenendo che la carabina con energia di 8,78 joule rientri tra le armi di cui alla normativa

  • art. 5, legge n. 895/1967

    norma riferita alla causa di lieve entita'; richiamata nella motivazione per segnalare che tale attenuante era stata concessa in sede di primo grado

  • art. 131-bis cod. pen. (come modificato dal d.lgs. 10/10/2022 n. 150)

    esclude la punibilita' per particolare tenuita' del fatto se ricorrono i presupposti; la Corte ha rilevato che, se la norma era gia' vigente alla data di deliberazione della sentenza impugnata/appello, la relativa istanza doveva essere proposta in appello e non puo' essere sollevata per la prima volta in cassazione

  • art. 47 cod. pen.

    disciplina l'errore di fatto ed errore di diritto; la giurisprudenza richiamata e la Corte distinguono l'errore che riguarda l'inefficienza dell'arma (poteva escludere il dolo solo se attiene alla completezza delle parti essenziali) dall'errore di diritto sull'obbligo di denuncia, che non esclude il dolo

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    limita la possibilita' di dedurre in cassazione questioni che potevano e dovevano essere proposte in precedenza; la Corte ha ritenuto applicabile tale principio alla richiesta di esclusione della punibilita' ex art. 131-bis

Massime di principio

  • Per la detenzione illegale di arma e' cruciale la prova della disponibilita' durevole e dell'efficienza dell'arma: la semplice convinzione soggettiva che si tratti di un 'oggetto antico' non e' necessariamente sufficiente a escludere il dolo se l'arma e' funzionante e tenuta a vista.
  • La manutenzione o cura dell'arma (es. lubrificazione) puo' concorrere a dimostrare la relazione stabile e la consapevolezza materiale sulla strumentalita' dell'oggetto, ma non costituisce di per se' prova unica e assoluta dell'intenzionalita'.
  • L'errore di fatto sull'inefficienza dell'arma incide sul dolo solo se riguarda la completezza essenziale dell'arma; un mero difetto di funzionamento non esclude la responsabilita'.
  • L'errore di diritto (ignoranza dell'obbligo di denuncia) non esclude il dolo nei reati di detenzione illegale di armi, secondo la giurisprudenza interpretata dalla Corte.
  • Le modifiche normative che ampliano cause di non punibilita' (es. art. 131-bis novellato) devono essere dedotte tempestivamente: se la norma e' gia' vigente alla data in cui il giudice di merito ha deliberato, la relativa istanza va sollevata in appello e non puo' essere proposta per la prima volta in cassazione salvo specifiche eccezioni.
  • In fase di impugnazione e' essenziale documentare e produrre in modo coerente le dichiarazioni difensive gia' in primo grado e in appello; argomentazioni nuove introdotte tardivamente possono essere ritenute non credibili se non supportate da elementi decisivi.

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