Sentenza n. 140/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione -del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, n. 618/2025, pubblicata il 22.02.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 05.03.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “- dichiara che la ricorrente ha diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella complessiva misura di € 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; - per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., all’attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l’importo complessivo di € 1.500,00; oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione; condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 1.050,00, oltre a rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge”, e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva, e per la condanna del Ministero dell’Istruzione del Merito al pagamento delle spese della presente procedura, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratasi anticipatari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. 618/2025, concernente l’attribuzione di euro 1.500,00 per la Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. 618/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 5 marzo 2025. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per complessivi euro 1.500,00 relativi agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, nonché alle spese processuali. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, ha dichiarato che il Ministero aveva integralmente pagato la somma dovuta e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, il Ministero aveva provveduto al pagamento della somma prevista dalla sentenza posta in esecuzione. La pretesa azionata risultava quindi integralmente soddisfatta e non residuava alcuna utilità concreta per la ricorrente nella prosecuzione del giudizio di ottemperanza né nella nomina del commissario ad acta. Il Collegio ha applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente è pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere
La piena e irretrattabile soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso, non residuando alcuna utilità concreta dalla decisione di merito.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudicato posto in esecuzione quale fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale di quanto dovuto in forza del giudicato, intervenuto nel corso del processo, fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio e conduce alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività sopravvenuta dell’amministrazione soddisfi pienamente e irretrattabilmente la pretesa azionata, in modo da non lasciare al ricorrente alcuna utilità concreta derivante dalla pronuncia giudiziale.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, se l’inadempimento iniziale ha reso necessario instaurare il processo.
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